CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterpellanza n. 438/A
INTERPELLANZA BALIA - IBBA - MASIA sul grave pregiudizio che deriverebbe dall'espletamento del concorso interno indetto dall'Ente foreste sulla base dell'attuale pianta organica, gravata da sperequazioni nelle attribuzioni di livello effettuate discrezionalmente dal direttore generale.
I sottoscritti,
premesso che fino all'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2002 (ma in alcuni casi anche successivamente a tale data), che all'articolo 9 modifica la previsione contenuta nella legge regionale n. 24 del 1999 istitutiva dell'Ente foreste della Sardegna, l'attribuzione delle qualifiche ai dipendenti era gestita direttamente e discrezionalmente dal direttore generale dell'ente;
considerato che le strutture amministrative degli Ispettorati ripartimentali delle foreste ma anche gli uffici provinciali di amministrazione dell'AFDRS nell'attribuzione delle qualifiche al proprio personale hanno utilizzato criteri interpretativi dei contratti in modo tutt'altro che univoco, determinando poi nella distribuzione del personale dell'Ente foreste che ne è scaturito una situazione variamente differenziata che, se presa come base di partenza per il riordino futuro, determinerebbe risultati oggettivamente iniqui;
evidenziato che alcuni uffici IRF e AFDRS, in particolare quelli di Cagliari, Sassari, Oristano e Tempio, hanno attribuito sesti livelli a svariati diplomati compresi alcuni capo cantiere;
constatato che il riordino della pianta organica dell'Ente foreste sulla base della legge regionale n. 12 del 2002 comporterebbe una grave penalizzazione nei confronti di quegli uffici che, come è avvenuto a Nuoro, hanno ritenuto che i sesti livelli fossero di esclusiva pertinenza del personale in possesso di diploma di laurea tanto che, a tutt'oggi, nessun diplomato dipendente dell'ufficio di Nuoro risulta appartenere al sesto livello contrattuale;
rilevato che, anche nell'Ufficio di Nuoro, necessariamente almeno un certo numero di impiegati diplomati svolgeva mansioni identiche o assimilabili a quelle che hanno dato causa all'attribuzione dei sesti livelli nei contesti citati;
preso atto che i diplomati presenti nella sede nuorese vengono penalizzati due volte: prima per non essersi visti attribuire il livello, a parità di requisiti, che altrove è stato concesso, e poi per avere a disposizione, in una selezione futura, un numero di posti oggettivamente residuale rispetto alle altre realtà territoriali;
sottolineato che la prassi di derogare al requisito del titolo di studio, seguita per i sesti livelli, è stata seguita specularmente per i livelli inferiori, per i quali ha acquistato una valenza significativa la consuetudine di non richiedere il diploma per i livelli di concetto a partire dal quarto livello;
rimarcato che nella predisposizione degli atti per le selezioni nei diversi livelli non è stato seguito, come d'obbligo, un criterio univoco, ma si è proceduto con uno smodato uso di discrezionalità, sconfinando nella fantasiosa ricerca della formulazione dei criteri e requisiti da richiedere con l'evidente risultato di predisporre selezioni basate su criteri disparati e non omogenei;
preso atto che sono stati richiesti procedure e requisiti diversi per i vari livelli, ad esempio:
- selezione quadri: per soli titoli;
- selezione sesto livello: per titoli ed esami;
- selezione quinto livello: per titoli ed esami, prescindendo però dal requisito del possesso di diploma;
- selezione quarto livello: titoli ed esami con l'aggiunta della obbligatorietà del possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto per il livello immediatamente superiore);
ed è di assoluta evidenza che il criterio seguito non è univoco, logico e soprattutto non rispettoso dell'obbligo di trasparenza nella gestione dell'ente in esame;
reso noto inoltre che le suddette selezioni per concorso interno sono state aperte a tutti i dipendenti dell'ente compresi anche gli operai assunti da brevissimo tempo (senza alcuna anzianità di servizio) e quelli a tempo determinato;
riscontrato che la direzione generale dell'Ente foreste della Sardegna, con due distinte determinazioni, ha provveduto a disporre una tabella di comparazione dei livelli contrattuali fra il contratto dell'ente e quello del ruolo unico regionale, di fatto abbassando i livelli dell'Ente foreste in funzione strumentale al perseguimento di obiettivi non certo congrui alla corretta gestione di un ente di diritto pubblico;
preso atto che la direzione generale dell'Ente foreste della Sardegna nel predisporre la tabella di comparazione si è arrogata una competenza che spetta ad altri organi, tanto che in casi analoghi la tabella di comparazione tra enti diversi è stata predisposta con apposita legge regionale (es, EMSA L.R. 33/98),
chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessore regionale del personale:
- per sapere quali iniziative urgenti intendano assumere per portare la necessaria chiarezza nelle vicende che riguardano la formazione della pianta organica dell'Ente foreste;
- per conoscere quali provvedimenti possano adottare per sanare, ove ne sussistano i presupposti, le sperequazioni nelle attribuzioni di livelli diversi in presenza degli stessi presupposti;
- per avviare un'indagine sulla fondatezza dei tanti rilievi riguardo la gestione dell'Ente foreste mossi da dipendenti dell'ente anche tramite numerosi ricorsi alle autorità competenti.
Cagliari, 23 marzo 2004
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