CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Interpellanza n. 435/A

INTERPELLANZA SANNA Giacomo - SCARPA - MANCA sullo smaltimento dei rifiuti liquidi contenuti nella nave Panam Serena.


I sottoscritti, premesso che:

- il 1° gennaio 2004 la nave Panam Serena, durante le operazioni di scarico nel pontile della Syndial, è esplosa nella banchina del Porto di Porto Torres;

- le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha interessato la nave ed il pontile sono durate circa 24 ore e la Panam ha cessato di bruciare la mattina del 2 gennaio 2004;

- dopo la messa in sicurezza della nave le stive contenevano più di 8.000 tonnellate circa di rifiuto liquido contaminato da idrocarburi, rappresentato da acque di spegnimento;

- per il trasbordo di tali quantitativi e per consentire quindi l'allontanamento del relitto della Panam dal porto di Porto Torres è stata utilizzata una nave di soccorso che ha stazionato per cinque giorni nel porto in attesa di trovare una destinazione utile per tale pericoloso carico ed ha ricevuto l'ordine di partenza soltanto nel fine settimana;

- da informazione assunte dagli interroganti si evince che al fine di evitare gli oneri connessi ad un corretto smaltimento dei reflui della Panam Serena si è costruita, grazie all'intervento del Ministero dell'ambiente, una impostazione atta a dimostrare che:

1) le acque contaminate da idrocarburi pompati dalla nave non erano un rifiuto, ma "acqua di mare con piccole tracce di prodotto";

2) non era applicabile il decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi) il quale prevede severe procedure per l'esportazione di rifiuti in ambito comunitario, in quanto i rifiuti prodotti della Panam Serena erano rifiuti prodotti in un stato estero;

- la dicitura "acqua di mare con prodotto" mira chiaramente ad eludere il concetto, ormai assodato giuridicamente, che trattasi di rifiuto qualsiasi materiale destinato all'abbandono e quindi allo smaltimento in impianto autorizzato, e non tiene volutamente conto che il rifiuto liquido risultava composto da tensioattivi provenienti dagli schiumogeni utilizzati in grande quantità per lo spegnimento dell'incendio, dalle acque contaminate da idrocarburo e fanghi residuali;

- la "modesta" - così è stata dichiarata - concentrazione di benzene (270 ppm) nel rifiuto liquido in argomento, avvalora ulteriormente il concetto che non trattasi di semplice "prodotto", ma di rifiuto liquido inquinante classificato come speciale pericoloso al C.E.R. 130703 altri carburanti (comprese le miscele), individuato anche nella lista ambra dell'allegato III del Regolamento
CE 259/93 come AD 060, miscele di idrocarburi ed acqua;

-      se infatti si fosse trattato di "prodotto", questo si sarebbe potuto avviare presso gli impianti petrolchimici presenti nella zona, mentre è noto che gli stessi hanno rifiutato l'accettazione di questo residuo, in quanto rifiuto liquido pericoloso e come tale avrebbe comportato il trattamento previsto dalla legge;

- per quanto attiene la speciosa interpretazione secondo la quale l'eventuale rifiuto era stato prodotto allo stato estero, in quanto prodotto da nave e quindi non soggetto all'applicazione del decreto Ronchi, questa è una evidente forzatura interpretativa in quanto, nella fattispecie, non si tratta di un normale rifiuto proveniente dallo svuotamento delle acque di sentina o di zavorra, ma bensì di un rifiuto liquido rappresentato dalle acque di spegnimento che si sono riversate all'interno della nave e non sono state quindi prodotte dalla stessa;

- l'interpretazione di rifiuto prodotto nello stato estero è comunque in contraddizione con quanto previsto dalla MARPOL e dallo stesso decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che prevede, in ogni caso, l'obbligo della nave di registrare i rifiuti a bordo e scaricarli nel porto di attracco o in quello più vicino, cioè il trasbordo di rifiuti in altra nave, come è accaduto per quelli della Panam Serena, effettuato per motivi di sicurezza, non prescinde dall'obbligo di smaltimento immediato;

- in Italia sono presenti almeno sette impianti regolarmente autorizzati presso vari porti del Mediterraneo per trattare queste tipologie di rifiuto, ma quello della Panam Serena è stato dirottato in Grecia, a quattro giorni di navigazione,

chiedono di interpellare l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per sapere:

a) se non intenda richiedere la formale apertura di un inchiesta, tendente ad accertare eventuali responsabilità, in ordine alle procedure intraprese dai preposti enti per lo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dalla Panam Serena;

b) se non giudichi quanto sopra descritto un vero e proprio atto di pirateria ambientale a danno della Sardegna e del Mediterraneo.

Cagliari, 2 marzo 2004


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