CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterpellanza n. 420/c-4
INTERPELLANZA VASSALLO sulla situazione creatasi nella fase attuativa dei programmi di edilizia agevolata realizzati ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179.
Il sottoscritto,
premesso che nel 1998 la Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, approvò il programma di edilizia agevolata 1992-1995 in attuazione della Legge, n. 179 del 1992, disponendo la localizzazione degli interventi ed emanando le relative disposizione attuative;
accertato che, nell'ambito di tale corposo programma, oltre alla prosecuzione degli interventi relativi alla nuova costruzione di alloggi da realizzarsi a cura degli II.AA.CC.PP., Cooperative e imprese di costruzione edilizie, venivano previsti interventi in favore di beneficiari privati, mediante la concessione di contributi per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di alloggi destinati a prima abitazione;
avuta notizia che nella fase attuativa del succitato programma, riguardante gli interventi di recupero edilizio attivati nei comuni individuati dalla Regione, si sarebbe ingenerato, in forma diffusa, un increscioso equivoco interpretativo in relazione al possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti soggettivi indicati nel punto 3 dei bandi comunali, ed in particolare nella previsione di non avere ottenuto in precedenza alcun contributo pubblico;
considerato che a contribuire a generare tale equivoco parrebbe essere stata la pressoché contestuale approvazione della Legge n. 29 del 1998, recante "Tutela e valorizzazione dei centri storici" e contenente norme per il recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio, e che, in particolare, in esplicita attuazione dell'articolo 12 della Legge n. 179 del 1992 citata in premessa, all'articolo 14 prevede che i contributi in favore di proprietari singoli siano cumulabili con le provvidenze previste da altre leggi nazionali e regionali;
tenuto conto che i beneficiari degli interventi oggetto dei finanziamenti del programma in questione non risulterebbero in realtà aver usufruito di precedenti finanziamenti destinati a manutenzione straordinaria o interventi di restauro e risanamento conservativo, ovvero di azioni atte a rimuovere o sostituire anche parti strutturali degli edifici;
considerato inoltre che:
- altre leggi regionali di settore (es. la legge 30 dicembre 1985, n. 32) prevedono la possibilità di attivare finanziamenti complessivi per l'acquisto ed il contestuale recupero di alloggi da destinare a prima abitazione;
- il livello di contribuzione complessivamente richiesto ed ottenuto, anche sommando i benefici del programma ex Lege n. 179 del 1992 con eventuali precedenti agevolazioni per l'abbattimento degli interessi sui mutui per la costruzione o l'acquisto, risulterebbe nei limiti dei massimali complessivi previsti dalla legislazione regionale e nazionale in materia;
- i beneficiari dei finanziamenti hanno dovuto sottoscrivere, con oneroso atto notarile, l'obbligazione prevista dagli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, relativa ai vincoli ed ai limiti nella futura vendita per un periodo di trenta anni;
verificato altresì che una rigorosa applicazione della normativa prevista dal programma, seppure a distanza di qualche anno, potrebbe causare gravi e spiacevoli conseguenze per quanti, in maniera certamente inconsapevole, avrebbero certificato situazioni difformi dalla realtà;
ritenuto che a tale anomala situazione si debba dare urgente ed adeguata soluzione, attraverso atti che sollevino i comuni e i privati direttamente interessati da tale incresciosa situazione;
constatata altresì la opportunità che tale situazione può offrire per la predisposizione di norme che uniformino i diversi regimi relativi a contribuzione e possesso di requisiti, tuttora vigenti nel settore,
chiede i interpellare l' Assessore dei lavori pubblici per sapere se non ritenga opportuno:
- operare una ricognizione per valutare l'esatta entità del fenomeno segnalato;
- attivare ogni eventuale azione, predisponendo gli opportuni provvedimenti amministrativi e legislativi ritenuti necessari, per fare fronte alla descritta situazione.
Cagliari, 16 gennaio 2004
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