CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterpellanza n. 412/A
INTERPELLANZA SANNA Salvatore - COGODI sulla soppressione del CORECO.
I sottoscritti, premesso che:
- con decreto del Presidente della Regione n. 60 del 14 aprile 2000 è stato nominato il Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali i cui componenti erano stati eletti dal Consiglio regionale nelle sedute dei mesi di febbraio ed aprile del 2000;
- il predetto Comitato ha svolto le sue funzioni fino al 30 aprile del 2002, data a partire dalla quale non ha potuto più riunirsi perché, a cura dell'Assessorato degli enti locali finanze ed urbanistica, da un lato il personale amministrativo e tecnico addetto all'ufficio è stato assegnato ad altri servizi del medesimo Assessorato, dall'altro i locali sede del Comitato sono rimasti inutilizzati ed, in seguito, assegnati all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, mentre nello stesso periodo il personale ed il Comitato circoscrizionale di controllo di Cagliari venivano trasferiti dalla sede di via XXIX Novembre (sede anche del CORECO) alla nuova sede di viale Trieste;
- tale stupefacente comportamento, non supportato da alcuna legge regionale soppressiva del solo CORECO., sembra debba essere attribuito al contenuto del decreto del predetto Assessore n. 360 del 26 aprile 2002 adottato in esecuzione dell'articolo 31, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, con cui sono state disciplinate - in attesa di apposito disegno di legge - "le procedure e le modalità" per l'esercizio dell'intervento sostitutivo della Regione sugli enti locali e del controllo preventivo di legittimità su richiesta dei Consiglieri;
- tale interpretazione del citato decreto Assessoriale è contenuta in una nota del novembre 2002 con cui il direttore del Servizio (Sic!) del CORECO parla del "soppresso organo di controllo" trasmettendo la nota sia al Presidente che al Vicepresidente del CORECO, sia all'Assessore degli enti locali, al direttore generale del medesimo Assessorato che al direttore generale della Ragioneria regionale;
- nella predetta nota il medesimo direttore (in risposta ad una lettera del Presidente e del Vicepresidente del CORECO testualmente sostiene: "anche a voler condividere la sussistenza delle illegittimità evidenziate dalle SS.LL., non può non eccepirsi la intervenuta inoppugnabilità dello stesso decreto già notificato a tutti gli interessati con nota assessoriale del 30 aprile 2002";
- è evidentemente sfuggito sia al direttore che all'Assessore ed agli altri dirigenti che il CORECO non poteva impugnare al TAR il citato decreto in quanto, come è noto, privo di legittimazione processuale sia attiva che passiva;
rilevato che sulla base del su riportato comportamento e dell'interpretazione del più volte citato decreto n. 360 del 2002, purtroppo, i Comitati circoscrizionali di controllo di Cagliari ed Iglesias hanno ritenuto di essere titolari delle competenze dalle leggi regionali assegnate al CORECO tanto che il primo, il 23 ottobre 2002, confermava la nomina di un Commissario ad acta per l'esame delle osservazioni presentate al PUC di Siliqua e l'adozione definitiva del medesimo PUC ed in data 20 dicembre 2002 prorogava l'incarico al Commissario (incorrendo in una doppia illegittimità sia "per materia" che "per territorio" ricadendo il Comune di Siliqua nella circoscrizione del Comitato di Iglesias) mentre il secondo ("Iglesias") nella seduta del 2 aprile 2002 - visti i precedenti provvedimenti dal COCICO di Cagliari - concedeva ulteriore proroga al Commissario ad acta;
rilevato inoltre che gli atti adottati dai citati Comitati circoscrizionali sono palesemente illegittimi e che tale illegittimità - se fatta valere al TAR - comporterà l'annullamento del PUC di Siliqua;
considerato che neanche il richiamo alla legge regionale n. 10 dell'1 luglio 2002, successiva quindi al decreto assessoriale n. 360 del 26 aprile 2002, con cui all'articolo 5 si attribuisce al CORECO il compito di nominare i Commissari ad acta in caso di inadempimenti delle amministrazioni provinciali, è servito a ingenerare nell'Assessore competente e nei dirigenti dell'Assessorato almeno il dubbio sulla "non soppressione" del CORECO,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, per sapere:
1) se quanto sopra evidenziato corrisponda al vero;
2) se, in caso affermativo, la Regione abbia adottato i conseguenti provvedimenti;
3) se, in caso negativo, intendano adottare i provvedimenti necessari a ripristinare la legalità;
4) se tramite la Giunta regionale intendano diffidare i Comitati circoscrizionali di Cagliari ed Iglesias dal proseguire nell'adozione di atti illegittimi, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 13 dicembre 1994, modificata dall'articolo 13, della legge regionale 13 gennaio 1955, n. 4;
5) se non ritengano opportuno acquisire notizie presso gli altri COCICO ed, in caso di comportamenti identici a quelli sopra lamentati, adottare gli opportuni provvedimenti;
6) come intendano tutelare i Comuni della Sardegna che si trovassero nella necessità di avvalersi dei Commissari ad acta, soprattutto in materia urbanistica, la cui nomina da parte di organi incompetenti si tradurrebbe nell'annullamento degli strumenti urbanistici e delle loro varianti.
Cagliari, 28 novembre 2003
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