CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Interpellanza n. 373/A

INTERPELLANZA FADDA - BIANCU - DORE - GIAGU - GRANELLA - SANNA Gian Valerio - SECCI - SELIS, sull'assunzione di personale qualificato al Centro regionale di programmazione.


I sottoscritti, premesso che:

- la Giunta regionale, in data 28 maggio 2003, ha deliberato undici nuove assunzioni presso il Centro regionale di programmazione;

- nel maggio del 2002 veniva evidenziata con l'interrogazione n. 478/A la totale irregolarità della deliberazione approvata nella seduta del 30 aprile 2002 che individuava una procedura anomala ("valutare la percorribilità di percorsi alternativi a quello della selezione pubblica già bandita") per l'assunzione di personale qualificato al Centro regionale di programmazione;

- è del tutto insoddisfacente la risposta pervenuta, con nota n. 3145 del 17 maggio 2002, dall'Assessore della programmazione relativa all'interrogazione n. 478/A in quanto sono vistosamente infondate e strumentali le argomentazioni che tendono a giustificare la deliberazione della Giunta regionale tesa unicamente a consentire assunzioni dirette di tipo clientelare nel Centro regionale di programmazione in palese dispregio dei princìpi della Pubblica Amministrazione e in aperta violazione della legge regionale n. 33 del 1° agosto 1975;

- è opportuno ribadire che la legge regionale n. 7 del 1962 é la norma di attuazione della Legge n. 588 del 1962, 1° Piano di Rinascita, e che tali provvedimenti sono superati dalla Legge n. 268 del 1974, 2° Piano di Rinascita, e dalla legge regionale n. 33 del 1° agosto 1975 che è la legge di attuazione della 268. A tal proposito è utile richiamare il disposto dell'articolo 15 della legge regionale n. 33 del 1975 che recita:

"E' istituito l'Ufficio del piano economico e dell'assetto territoriale, organo tecnico al servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione.
    Con legge regionale, che la Giunta presenterà al Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti l'ordinamento e le funzioni dell'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale e saranno fissate le modalità di attribuzione allo stesso ufficio del personale qualificato del Centro regionale di Programmazione la cui assunzione sia stata deliberata antecedentemente all'entrata in vigore della legge n° 268 del 1974, e di altro personale regionale.
    Nella stessa legge dovranno essere previsti i criteri di transito nei ruoli regionali del personale dell'Ufficio regionale di assistenza tecnica e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento la cui assunzione sia stata deliberata antecedentemente all'entrata in vigore della legge n° 268 del 1974.
    Fino all'entrata in vigore della legge di cui al presente articolo, il Centro regionale di programmazione, costituito e ordinato secondo le disposizione di cui agli artt. 13,14 e 15 della legge regionale n° 7 del 1962, opera come organo tecnico a Servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione.";

- in seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 33 del 1975 l'ordinamento, le funzioni e la riorganizzazione del Centro regionale di programmazione vanno determinate con la legge dell'Ufficio del Piano economico mentre decadono tutti gli istituti previsti dalla legge regionale n. 7 del 1962 relativi alle assunzioni del personale del centro;

- per tale materia l'interpretazione che ha sempre dato la Corte dei Conti è coerente con quanto su riportato, avendo in più occasioni la stessa chiesto il rispetto della legge regionale n. 33 del 1975 in materia di dotazione di personale al Centro regionale di programmazione;

- in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 33 del 1975 nessuna Giunta regionale ha mai fatto assunzioni secondo le modalità previste dalla legge regionale n° 7 del 1962 e che si è provveduto ad integrare il personale del Centro nel 1983 attraverso pubblica selezione, successiva formazione a cura del Formez, dal novembre 1983 al marzo 1985, e inserimento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale 7a fascia in coerenza con la legge regionale n. 33 del 1975, previo concorso riservato per titoli ed esami indetto nel 1989 e svoltosi nel 1991;

- in data 6 novembre 2001 è stato emesso un bando di pubblica selezione per l'assunzione delle previste unità di personale qualificato, reso pubblico e tutt'ora in corso,

chiedono di interpellare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per sapere:

1) in base a quali considerazioni la Giunta regionale abbia ritenuto di approvare una deliberazione che contrasta palesemente con le norme vigenti in materia di assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione;

2) se non ritenga urgente e necessario annullare in sede di autotutela la delibera di assunzione e, vista l'impraticabilità del ricorso alla chiamata diretta per l'assunzione del personale qualificato per il Centro regionale di programmazione, determinare gli atti conseguenti per lo svolgimento della pubblica selezione già bandita.

Si richiede inoltre, in questa sede, tutta la documentazione istruttoria e amministrativa adottata dagli uffici, nonché i pareri espressi dai responsabili del procedimento.

Cagliari, 29 maggio 2003


>