CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Interpellanza n. 363/A

INTERPELLANZA SANNA Giacomo - MANCA, sulla licitazione privata bandita dall'Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'appalto del servizio di fornitura di lavoro temporaneo per il periodo di un anno.


I sottoscritti, premesso che:

- il 22 gennaio 2003 è stata indetta dall'Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, la gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio di fornitura di lavoro temporaneo, per il periodo di un anno;

- l'articolo 4 del capitolato speciale, allegato alle relative lettere di invito alla gara, prevedeva l'aggiudicazione del servizio, secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in disposizione analogica a quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera B, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e fissava i criteri di valutazione dell'offerta più conveniente, mediante una ripartizione fra il punteggio assegnato per le caratteristiche tecnico - qualitative del servizio offerto (45 punti complessivi) e quello assegnato per l'offerta economica (55 punti complessivi);

- la componente economica dell'offerta è andata, invece, a perdere ogni pratico rilievo ai fini dell'aggiudicazione della gara con il totale stravolgimento delle previsioni del capitolato speciale, infatti hanno partecipato alla gara la Interitalia S.p.A., la E-work S.p.A., la Vedior Lavoro Temporaneo S.p.A. e la Adecco S.p.A., emanazione italiana dell'omonimo gruppo internazionale, presente in 58 Stati con una rete di circa 5.000 filiali, di cui 500 circa in Italia, multinazionale quotata alla borsa di New York, Parigi e Zurigo che ha sovrastato così le altre concorrenti sotto il profilo organizzativo e finanziario, avendo ottenuto il punteggio massimo di 45 punti per le caratteristiche tecnico - qualitative, mentre per la medesima componente, le aziende concorrenti hanno ottenuto un punteggio irrisorio;

- utilizzando la formula matematica, prevista dal capitolato per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica, pur attribuendo alla seconda classificata il punteggio massimo previsto, 55 punti per la migliore offerta economica, quest'ultima avrebbe potuto risultare aggiudicataria della gara soltanto nell'inverosimile ipotesi in cui la Adecco S.p.A. avesse offerto una maggiorazione di oltre 150% sulla "tariffa lorda oraria" per la fornitura di lavoro temporaneo,

chiedono di interpellare l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere:

1) se non ritenga palese la violazione dell'articolo 4 del capitolato speciale e del richiamato articolo 23, comma 1, lettera B, e comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, oltre che dei generali princìpi della par condicio fra concorrenti e del buon andamento dell'Amministrazione;

2) se non giudichi opportuno procedere alla sospensione cautelare della definitiva aggiudicazione della gara;

3) quali iniziative intenda adottare per garantire che sia adeguatamente ponderato il proporzionato punteggio da attribuire alle aziende sotto il profilo tecnico qualitativo, al fine di conservare il rapporto proporzionale tra il peso da attribuire alla componente prezzo ed alla componente tecnico qualitativa come prefissato dalla lex specialis di gara.

Cagliari, 23 aprile 2003


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