CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterpellanza n. 348/A
INTERPELLANZA SANNA Alberto, GRANELLA, DEMURU, GIAGU, MANCA, ORTU, sugli adempimenti in materia di "emissioni in atmosfera" a carico delle imprese artigiane.
I sottoscritti,
visti il DPR n. 203 del 24 luglio 1988; il DPCM 21 luglio 1989; DPR 25 luglio 1991 in materia di qualità dell'aria;
viste le determinazioni dell'Assessorato della difesa dell'Ambiente n. 1180 del 31 maggio 2001, n. 2399/II del 12 dicembre 2001 e n.1180/II del 23 maggio 2002;
considerato che la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria individua le categorie di impianti da assoggettare ad autorizzazione e controllo demandando alle regioni i poteri di fissare i limiti di emissione e di rilasciare le autorizzazioni di carattere generale e, per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, di predisporre dei modelli semplificati di autorizzazione in base ai quali la quantità e la qualità delle immissioni siano deducibili dal quantitativo di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo;
rilevato che la Regione Sardegna ha adottato, attraverso la determinazione n. 2399/II del 12 dicembre 2001, le procedure di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività a ridotto inquinamento atmosferico individuando altresì le modalità e i tempi per regolarizzare le attività che hanno esercitato in assenza di autorizzazione;
viste le misure che le imprese, in base alla suindicata determinazione, devono adottare per mettersi in regola:
1) tutte le emissioni tecnicamente convogliabili debbono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all'esterno attraverso un condotto di emissione di altezza rapportata alle eventuali abitazioni presenti in prossimità dell'impianto;
2) il titolare dell'attività dovrà assicurare il controllo analitico delle emissioni con cadenza annuale e dovrà inviarne copia alla Regione, alla Provincia, al PMP e al Comune competenti per territorio;
rilevato che la suddetta determinazione unifica le diverse tipologie di imprese senza tenere conto della loro dimensione caricando di significativi oneri economici le piccolissime imprese (ceramisti, corniciai, restauratori) che devono adottare le stesse procedure previste per le industrie;
considerato, inoltre, che spesso le piccole botteghe artigiane hanno sede nei centri storici delle città rendendo improponibile la realizzazione del sistema di condotto di emissione di altezza rapportata a quella degli edifici vicini;
rilevato che l'Assessorato della difesa dell'ambiente trasmette alla Procura della Repubblica le richieste di regolarizzazione avanzate dalle imprese artigiane contestando l'avvenuta violazione dell'articolo 25, comma 1, DPR n. 203 del 1988 (esercizio attività in assenza di autorizzazione);
ritenuta paradossale una procedura che di fatto punisce chi manifesta in buona fede la volontà di mettersi in regola favorendo così chi, invece, per scarsa informazione o peggio per mala fede, continua ad esercitare in totale assenza di autorizzazioni;
verificato, infine, che altre regioni hanno preferito evitare l'accorpamento di diverse tipologie di imprese ed hanno adottato specifiche modalità autorizzative diversificate anche in relazione alle dimensioni dell'impresa, indicando delle "fasce di rischio" basate sui consumi di materie prime;
chiedono di interpellare l'Assessore della difesa dell'ambiente per conoscere quali misure intenda adottare per:
- sospendere al più presto la determinazione n. 2399/II del 12 dicembre 2001 e adottare norme più rispondenti alla realtà dell'impresa sarda prendendo anche in considerazione, eventualmente, provvedimenti adottati in altre regioni;
- individuare strumenti di regolarizzazione che non penalizzino le imprese e che tengano conto della loro dimensione;
- adottare adeguati criteri per le micro imprese per le quali sarebbe auspicabile derivare i dati di emissione dal consumo di materie prime senza richiedere ulteriori adempimenti.
Cagliari, 26 marzo 2003
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