CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterpellanza n. 199/A
INTERPELLANZA PINNA - DETTORI - MANCA - PACIFICO - SANNA Giacomo - SCANO, sulla vendita del patrimonio immobiliare connesso alle saline di Sant'Antioco e sulla cessione a privati della concessione per l'esercizio delle stesse saline.
I sottoscritti,
premesso che l'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, prevede che la Regione sarda, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali e che i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato finché duri tale condizione;
tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 16 febbraio 1973, n. 10, è stato abolito, con effetto dal 1° gennaio 1974, il monopolio fiscale del sale e la sua produzione e vendita non rientrano più tra i monopoli fiscali o servizi di competenza statale, che determinavano il permanere allo Stato dei beni e diritti ad essi connessi, come previsto dal richiamato articolo 14 dello Statuto speciale della Sardegna;
rilevato che l'Accordo Programma Quadro, Area 5 - A.P.Q. (7c1, 7c2, 7c3), 8d - Demanio e patrimonio, di cui all'Intesa istituzionale Stato-Regione Sardegna del 21 aprile 1999, prevede la sospensione, nelle more del trasferimento dallo Stato alla Regione di tutto il patrimonio immobiliare in virtù del richiamato art. 14 dello Statuto Speciale per la Sardegna, delle procedure di vendita ai privati dei beni dello Stato che dovrebbero essere trasferiti alla Regione;
accertato che, ai sensi degli articoli 3, lettera m), e 6 dello Statuto e dell'articolo 48 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, la Regione Sardegna ha competenza legislativa primaria in materia di "esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione" relativi alle saline ed esercita tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato relativi a funzioni amministrative;
constatato che alle saline si applica la normativa prevista per le miniere poiché le relative lavorazioni riguardano sostanze che le classificano quali minerali ai sensi dell'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e che tale regio decreto è vigente in Sardegna con le integrazioni ad esso apportate con la legge regionale 7 maggio 1957, n. 15;
verificato che lo Stato, e per esso prima l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e, successivamente, l'ETI (Ente Tabacchi Italiani), nonostante le diverse disposizioni di legge, ha ancora nella sua disponibilità le saline di Sant'Antioco con il connesso patrimonio immobiliare che insiste su una superficie di 1461 ettari ricompresa nei territori comunali di Sant'Anna Arresi, San Giovanni Suergiu e Sant'Antioco, senza disporre, peraltro, di nessun titolo concessorio rilasciato dalla Regione sarda alla quale non viene corrisposto il previsto canone annuale con relativi danni alle entrate del bilancio regionale;
preso atto che la Giunta regionale con proprio atto deliberativo del 16 marzo 1999 (n. 16/26), ha approvato le linee di indirizzo per l'attivazione delle procedure di acquisizione al patrimonio della Regione dei compendi produttivi e immobiliari (terreni e fabbricati) connessi direttamente e indirettamente alle saline di Cagliari-Poetto, Sant'Antioco e Carloforte ancora nella disponibilità dell'Amministrazione statale inserendo tale finalità nella richiamata Intesa Istituzionale Stato-Regione Sardegna del 21 aprile 1999;
considerato che è esclusiva facoltà della Regione autonoma della Sardegna l'affidamento in concessione a soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti per esercire le saline a fronte di un piano industriale che favorisca la produzione e la lavorazione in loco del sale con il relativo valore aggiunto oggi del tutto inesistente;
considerato altresì che, contestualmente alla produzione e alla lavorazione del sale, nel medesimo compendio umido, di particolare pregio naturalistico e ambientale, possono essere esercitate diverse attività economiche compatibili con la produzione e la lavorazione del sale (itticoltura, turismo ambientale, attività termali ecc.);
appreso (IL SOLE 24 ORE del 6 dicembre 2001) che l'ETI (Ente Tabacchi Italiani) ha messo in vendita l'intero comparto saliniero da esso controllato procedendo alla pubblicazione dell'annuncio per "sollecitare le manifestazioni di interesse per l'acquisto" delle saline di Margherita di Savoia in Provincia di Foggia e di Sant'Antioco in Provincia di Cagliari con la dote della concessione trentennale rilasciata dallo Stato a partire dal 1° gennaio 1999,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore dell'industria e l'Assessore degli enti locali per sapere quali azioni urgenti intendano mettere in atto per chiedere il rispetto delle competenze primarie ed esclusive assegnate dalle leggi alla Regione Autonoma della Sardegna in materia di gestione del patrimonio immobiliare e di esercizio delle sue funzioni amministrative e per sapere se non ritengano di:
1) chiedere al Governo Nazionale l'immediata sospensione della procedura di vendita del comparto saliniero controllato dall'ETI nel caso in cui la stessa procedura includa il patrimonio immobiliare direttamente e indirettamente connesso all'esercizio delle saline di Sant'Antioco, nonché la concessione per esercire le medesime saline;
2) mettere in atto tempestivamente tutte le azioni politiche ed eventualmente legali per l'immediata acquisizione del patrimonio immobiliare connesso alle saline di Sant'Antioco;
3) adottare al più presto un piano che, attraverso l'affidamento in concessione a soggetti privati e/o pubblici delle saline di Sant'Antioco, consenta di sviluppare la produzione e la lavorazione in loco del sale e di promuovere un processo integrato di sviluppo dell'intero compendio umido nei settori dell'itticoltura, del turismo naturalistico e ambientale e delle attività termali.
Cagliari, 7 dicembre 2001