CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterpellanza n. 193/A
INTERPELLANZA MANCA - SANNA Giacomo, sulla innocuità ed efficacia del vaccino contro la blue tongue.
I sottoscritti, premesso che:
- il 26 novembre 2001 l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ha emanato il decreto n. 50 con il quale è resa obbligatoria nell'intero territorio della Sardegna la profilassi vaccinale contro la febbre catarrale per tutti i ruminanti della specie ovina, caprina e bufalina;
- la decisione della Commissione Europea del 18 gennaio 2001, concernente la verifica della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini contro l'afta epizootica e la febbre catarrale, afferma in premessa che i vaccini contro la febbre catarrale acquistati all'estero per casi di emergenza devono essere testati per ottenere informazioni significative sulla loro utilizzazione in condizioni epidemiologiche diverse;
- il vaccino che si intende utilizzare in Sardegna è quello vivo attenuato, prodotto dal Veterinary Institute di Oonderstepoot, Sud Africa, messo a disposizione dall'Unione Europea;
- nessuna notizia ufficiale è stata resa nota circa il testaggio di tale vaccino,
chiedono di interpellare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere:
1) se il prodotto immunizzante, che verrà somministrato a tutti i ruminanti presenti nel territorio sardo, potrà offrire complete garanzie circa i requisiti di innocuità ed efficacia, in particolare nella pecora di razza sarda e in animali di specie differenti, quali bovini, bufalini e caprini;
2) se non giudichi opportuno precisare quali e quanti siano i rischi cui si fa riferimento nell'articolo 4 del decreto n. 50 del 26 novembre 2001 sulla profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale;
3) se siano stati individuati i livelli di responsabilità, in merito al verificarsi di eventuali inconvenienti conseguenti alla vaccinazione, al fine di salvaguardare la professionalità dei veterinari addetti alla vaccinazione e di assicurare opportuni risarcimenti agli allevatori, per i danni diretti e indiretti che potrebbero derivare agli animali a seguito del trattamento vaccinale;
4) su quali basi scientifiche l'allevatore, così come previsto nell'articolo 4, lettera c), del decreto n. 50 del 2001, potrà sottoscrivere la prevista dichiarazione che certifichi che gli animali sottoposti alla vaccinazione sono in uno stato fisiologico tale da ridurre al minimo gli effetti indesiderati conseguenti alla somministrazione del vaccino;
5) se non si ritenga tale disposizione estremamente dannosa per gli allevatori, che dovrebbero assumersi la responsabilità di una dichiarazione sullo stato fisiologico dei loro animali senza che a tutt'oggi siano noti gli effetti indesiderati derivanti dalla somministrazione del vaccino sudafricano e le risultanze delle prove sul vaccino, previste dalla decisione della Comunità Europea del 18 gennaio 2001;
6) su quali basi sia stata interpretata a tal proposito l'Ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 che prevede una collaborazione degli allevatori per le operazioni di profilassi, ma soltanto per quanto concerne il contenimento degli animali.
Cagliari, 29 novembre 2001