CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Interpellanza n. 157/c-5

INTERPELLANZA PUSCEDDU - CALLEDDA - SANNA Emanuele - SANNA Salvatore - DEMURU - PIRISI, sull'asta indetta dalla Agenzia del Demanio di Cagliari per la concessione del compendio "ex batteria Faldi" e sulla più ampia problematica della successione della Regione Sardegna nei beni e diritti patrimoniali dello Stato ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Speciale.


I sottoscritti,

premesso:

- che l'Agenzia del Demanio, Filiale di Cagliari, ha indetto per il giorno 31 luglio 2001 una gara d'asta, mediante offerte per schede segrete in aumento rispetto al prezzo base, per la concessione di parte del compendio demaniale, denominato "ex batteria Faldi", sito in Comune di Quartu Sant'Elena, località "Is Mortorius";

- che il suddetto compendio, distinto al N.C.T. nel Fg. 66 mappali 9-10-11-14-15-28, è costituito da una area di superficie pari a Ha 3.77.30 e da alcuni fabbricati, con destinazione urbanistica H2C;

- che la concessione avrà la durata di anni 15 a decorrere dalla data di approvazione del contratto e che il prezzo base sarà pari a £ 26.000.000 annue anticipate;

accertato che il suddetto compendio demaniale è ricompreso nell'elenco dei beni dismissibili non più necessari a soddisfare esigenze di carattere militare allegato al documento conclusivo, sottoscritto in data 3- 4 aprile 1989, della Commisione Stato-Regione, insediatasi a Cagliari il giorno 8 luglio 1986;

rilevato che con nota n. 2/20680/10-1-20-20/89 dell'aprile 1989, l'allora  Ministro della Difesa On. Valerio Zanone ha comunicato al Presidente della Regione di aver impartito disposizioni agli organi tecnici della difesa, per l'avvio della procedura prevista per la cessione all'Amministrazione finanziaria dei beni demaniali non più necessari alle Forze armate;

considerato che al termine delle procedure di cui sopra si sarebbe dovuto effettuare il trapasso dei beni dell'Amministrazione finanziaria dello Stato alla Regione;

valutato che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, norma di rango costituzionale che disciplina le modalità di formazione del demanio e del patrimonio regionale, la Regione Sardegna, nell'ambito del suo patrimonio, succede "nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare ed in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo" (art. 14 St., 1° comma) e che restano allo Stato "i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali, finché duri tale condizione" (art. 14 St., 2° commma) 

appurato che la clausola dell'art. 14, 2° comma dello Statuto sardo, che non è invece presente negli Statuti delle altre Regioni ad autonomia differenziata, contiene di fatto una condizione risolutiva secondo la quale alcuni beni restano incardinati nel demanio e nel patrimonio dello Stato in quanto possiedono requisiti specifici (essere funzionalmente connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali) una volta venuti meno questi requisiti, nei confronti di quegli stessi beni  trova automatica applicazione la regola generale stabilita dal 1° comma dell'art. 14 dello Statutto ed essi devono pertanto essere immediatamente trasferiti al demanio della Regione sarda;

considerato inoltre che l'art. 39 del DPR 9 maggio 1949, n. 250, nel dettare le modalità per la concreta acquisizione dei beni da parte dell'amministrazione regionale, ha stabilito che la consegna dei beni dello Stato alla Regione dovesse avvenire sulla base di elenchi, predisposti dalle intendenze di finanza di ciascuna delle province sarde;

considerato altresì che i giudici amministrativi e quelli costituzionali hanno dichiarato giuridicamente obbligatorio il trasferimento dei beni alle amministrazioni regionali non appena vengano a cessare le cause e le ragioni che ne avevano determinato il mantenimento in capo alle amministrazioni statali;

appurato che il Consiglio di Stato, III sezione, con parere del 12 febbraio 1985, dando risposta ad un quesito del Ministero della Difesa sulla disposizione del secondo comma dell'articolo 14 dello Statuto sardo, ha sostenuto che "requisito necessario per impedire il trasferimento alla Regione del bene o del diritto è la connessione con servizi di competenza statale";

appurato inoltre che la tesi affermata dal Consiglio di Stato è stata successivamente ribadita anche dalla Corte costituzionale che, con sentenza 10 ottobre 1992, n. 383, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento con cui l'intendenza di finanza di Aosta aveva indetto un'asta pubblica per la vendita di un immobile "ex casermetta dei carabinieri", facendo peraltro esplicito riferimento alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 14 dello Statuto sardo;

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica per conoscere:

1) quali iniziative intendano porre in essere affinché sia data piena applicazione al disposto dell'articolo 14 dello Statuto Speciale della Sardegna;

2) se non ritengano opportuno promuovere una indagine conoscitiva sul mancata trasferimento dei beni immobili, non più soggetti a gravami militari, dallo Stato alla Regione anche a seguito delle conclusioni a cui è pervenuta la specifica Commissione Stato-Regione;

3) se non ritengano necessaria una puntuale iniziativa di vigilanza e controllo e formale opposizione sulle iniziative assunte dall'Agenzia del demanio richiamate in premessa.

Cagliari, 13 luglio 2001