CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterpellanza n. 137/c-5
INTERPELLANZA PIRISI - DEMURU - MARROCU - SANNA Gianvalerio - SANNA Salvatore, sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna.
I sottoscritti,
premesso che la legge regionale n. 24 del 1999 istitutiva dell'Ente Foreste della Sardegna, all'articolo 6 stabilisce che il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro consiglieri: due devono essere scelti tra i sindaci e tra i consiglieri comunali in carica in comuni in cui siano presenti terreni amministrati a qualsiasi titolo dall'Ente e gli altri due devono essere esperti uno in materia agricola e uno in materia forestale;
rilevato che il Consiglio regionale ha proceduto alle nomine di propria competenza indicando i due Sindaci, Michele Mulas e Giorgio Danza e altresì la Giunta regionale ha proceduto alla nomina di Andrea Fenu quale esperto di materie agricole e Paolo Sussarellu quale esperto in materie forestali;
venuti a conoscenza che, a meno che non si tratti di un caso di omonimia, il signor Sussarellu, impiegato presso gli uffici delle poste nel Comune di Sassari, non sarebbe in possesso del requisito di esperto in scienze forestali;
considerato che, se tale circostanza corrispondesse al vero e il consigliere esperto in materia forestale partecipasse alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste, in particolare per l'approvazione del bilancio di previsione, l'atto sarebbe annullabile determinando per la vita dell'Ente un pericoloso vuoto amministrativo,
chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore della difesa dell'ambiente per sapere quali atti abbiano posto o intendano porre in essere:
1) per verificare se possa trattarsi di un caso di omonimia;
2) se così non fosse, per accertare che il consigliere designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, quale componente esperto in materia forestale, abbia i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 1999 e, nel caso questi non risultassero essere posseduti, per procedere alla immediata revoca della nomina.
Cagliari, 21 febbraio 2001