CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterpellanza n. 130/a
INTERPELLANZA SANNA Emanuele - MANCA - DEMURU - MARROCU - SANNA Alberto - DETTORI Ivana - PACIFICO sulla applicazione delle norme per il rispetto del divieto di utilizzazione di farine di mammiferi nell'alimentazione dei ruminanti.
I sottoscritti,
premesso che l'estendersi dei casi di BSE negli allevamenti di molti Paesi europei e il recente accertamento della malattia anche in un allevamento bovino italiano stanno determinando non solo un grande allarme sociale ma anche una potenziale e temibile emergenza sanitaria;
ricordato inoltre che la presenza e la probabile utilizzazione nell'alimentazione animale di farine proibite è stata recentemente accertata anche in Sardegna col rischio concreto che possa essere stato innescato il pericoloso circuito patogeno della encefalopatia spongiforme;
sottolineato come in questo contesto, anche per gli aspetti tuttora incerti sotto il profilo scientifico sulla trasmissibilità e sulla eziopatogenesi della malattia, si stanno determinando conseguenze particolarmente pesanti per i consumatori, per gli allevatori e per tutto il comparto zootecnico e commerciale della nostra Isola;
rilevato che, a parte le apprezzabili iniziative dei responsabili dei servizi veterinari di alcune ASL della Regione, non sono state finora diramate dalle Istituzioni regionali competenti notizie ufficiali sulle misure finora adottate per la sorveglianza sanitaria e per la prevenzione della BSE;
chiedono di interpellare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità per sapere:
1) quali atti sono stati compiuti per l'applicazione della Ordinanza Ministeriale del 28 luglio del 1994 e del Piano Nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione animale del 2 febbraio del 2000;
2) se è stato predisposto ed emanato dall'Assessorato competente il piano regionale di attuazione;
3) quanti campioni sono stati analizzati nel territorio regionale a partire dalla entrata in vigore del divieto e quanti sono risultati positivi per proteine animali;
4) se l'autorità regionale, attraverso il servizio di prevenzione, ha provveduto a verificare il rigoroso rispetto delle norme dell'ordinanza ministeriale e del piano a cura dei servizi veterinari delle ASL e in particolare delle disposizioni specifiche relative a:
a) ispezioni sistematiche sulla fabbricazione e commercializzazione dei mangimi;
b) provvedimenti e sanzioni di fronte ad eventuali irregolarità;
c) misure da assumere, con la massima tempestività, nei confronti di animali della specie bovina, bufalina e ovicaprina alimentati (anche senza la consapevolezza degli allevatori) con mangimi contenenti proteine da tessuti di mammiferi;
5) se, infine, tutti gli atti e provvedimenti su richiamati risultano documentati nelle sedi competenti non solo per dare le necessarie garanzie ai consumatori e alle imprese zootecniche e agro - alimentari, ma anche per affrontare eventuali verifiche ispettive comunitarie.
Cagliari, 29 gennaio 2001