CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterpellanza n. 108/a
INTERPELLANZA DORE - FADDA - DETTORI Bruno - SELIS - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA Alberto - BALIA - BIANCU - PACIFICO - CALLEDDA - LAI - PIRISI - PUSCEDDU - CUGINI - SPISSU - FALCONI - MARROCU - ORRU' - DETTORI Ivana - DEMURU sulla illegittimità dei 7 decreti dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma n. 1340 - n. 1346/P del 3 agosto 2000, riguardanti le procedure di selezione per l'assunzione di n. 7 funzionari e istruttori direttivi da adibirsi all'Ufficio di controllo interno di gestione.
I sottoscritti,
premesso che:
- con decreti N° 1340/P, 1341/P, 1342/P, 1343/P, 1344/P, 1345/P e 1346/P del 3 agosto 2000 l'Assessore Regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma ha bandito N° 7 selezioni per soli titoli per l'assunzione di 4 funzionari tecnici e 3 Istruttori direttivi da impiegare nell'Ufficio di controllo interno di gestione in attività lavorative ascrivibili rispettivamente alla VIIIª ed alla VIIª qualifica funzionale, in materie informativa e informatica, amministrativa e giuridica, di elaborazione dati, economico - statistica, istituzionale, amministrativa e giuridica;
- tali provvedimenti sono illegittimi in quanto:
a) anzitutto, contrastano con il combinato disposto dell'art.52 della L. R. N° 31 del 1998 e dell'art.6 della L.R. N° 6 del 2000 in base ai quali le assunzioni dei dipendenti regionali (salvo alcune ipotesi particolari) possono aver luogo solo per concorso pubblico, per titoli, per esami e titoli o per corso - concorso e in taluni casi per soli titoli, escludendo quindi la possibilità di assunzioni per selezione;
b) in secondo luogo, i decreti assessoriali di cui trattasi, anziché dare preminenza al possesso del diploma di laurea conseguito nelle specifiche discipline oggetto delle selezioni (materia informativa e informatica, amministrativa e giuridica, economico statistica, istituzionale amministrativa e giuridica), considerano invece equivalenti fra loro i vari diplomi di laurea, anche se conseguiti in materie del tutto estranee a quelle in oggetto;
c) inoltre, fra i titoli valutabili ai fini del punteggio sono compresi i "corsi di specializzazione" anche se della durata di soli 2 giorni, mentre non figurano i corsi di perfezionamento universitari (che durano non meno di 6 mesi e si concludono con un esame), il che significa che un candidato che abbia frequentato un corso di perfezionamento o una scuola di specializzazione universitaria, la cui durata minima è di due anni, o abbia conseguito un dottorato di ricerca, si trova svantaggiato rispetto a chi abbia frequentato 2 o 3 corsi di specializzazione anche solo di 2 giorni ciascuno;
d) infine, è riconosciuto un trattamento particolarmente e ingiustificatamente vantaggioso, con il riconoscimento di un punteggio che va da un minimo di 0,25 ad un massimo di 12 punti su un totale di 20, a coloro che, pur sprovvisti di titoli accademici o di attestati di specializzazione, corsi di perfezionamento, etc., abbiano semplicemente lavorato, con la qualifica di funzionario o equiparato, presso organismi pubblici o privati per periodi a partire da un minimo di 15 giorni;
- tutto ciò fa ritenere in modo inequivocabile che non solo non si sia voluta attribuire la giusta preferenza a coloro che abbiano una particolare qualificazione nelle discipline oggetto delle selezioni, ma si sia invece inteso predisporre una corsia preferenziale per persone che già abbiano lavorato o lavorino a titolo precario per la Regione;
- per di più, le commissioni giudicatrici delle predette selezioni non sono state formate nel rispetto dei principi di cui all'art.55 della L.R. N° 31/1998 che prevede che le medesime siano composte da "esperti di provata competenza nelle materie di concorso". Infatti negli elenchi approvati con decreto assessoriale N° 487/P del 3 aprile 2000, dai quali dovranno essere sorteggiati i componenti delle commissioni in questione, figurano persone che non hanno alcuna specifica competenza nella relativa materia;
- tutto ciò oltre a concretare una palese violazione delle norme indicate nonché dei principi di eguaglianza, imparzialità e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, ha altresì causato giustificate proteste da parte di coloro che si vedono esclusi in partenza dalle selezioni, con vasta eco sulla stampa e conseguente grave discredito nell'opinione pubblica e, se portato alle estreme conseguenze, alimenterà inevitabilmente un notevole contenzioso giudiziario;
tutto ciò premesso chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma per sapere se, tenuto conto dell'evidente illegittimità dei decreti di cui in premessa, non ritengano di annullarli in sede di autotutela.
Cagliari, 21 novembre 2000