CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterpellanza n. 105/c-6
INTERPELLANZA VASSALLO - COGODI - ORTU sull'applicazione delle norme previste dall'articolo 17 della L.R. n. 37 del 1998 e dall'articolo 25 della L.R. n. 17 del 2000 riguardanti i lavoratori socialmente utili.
I sottoscritti,
appreso che l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ha provveduto ad informare le organizzazioni sindacali che provvederà ad erogare direttamente agli interessati i contributi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 1998 (Norme concernente interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio) per la ricostruzione del trattamento previdenziale;
appreso altresì dalla comunicazione dell'Assessorato del lavoro, inviata agli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili, con prot. 31018 del 17 ottobre 2000, che si intende dare applicazione al comma 6, dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2000 (Modifiche e integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie), assicurando agli enti locali sardi la copertura degli oneri derivanti dall'attivazione delle proroghe previste dal decreto legislativo n. 81 del 2000;
considerato che:
- tali disposizioni, pur attuative di parte della normativa in materia di lavori socialmente utili, anche di recente approvata dal Consiglio regionale, risultano parziali e comunque inadeguate a raggiungere il principale obiettivo individuato dal legislatore, di dare ai lavoratori dei progetti socialmente utili stabilità occupazionale da lavoro produttivo, pubblico o privato;
- sono passati ormai due anni dall'approvazione della legge regionale n.37 del 1998, dove all'articolo 17, ai fini dell'intervento regionale per la copertura di parte degli oneri previdenziali derivanti da contribuzione volontaria a favore dei lavoratori socialmente utili, si prevedeva venisse attivata una specifica convenzione con l'INPS;
- tale convenzione, a tutt'oggi non risulta ancora stipulata, pertanto l'INPS, unico soggetto abilitato a quantificare correttamente le quote dovute da ciascun lavoratore avente titolo alla contribuzione volontaria, non risulta coinvolto e allo stato non sussiste alcuna garanzia che le risorse regionali stanziate siano realmente utilizzate per le finalità stabilite dalla legge;
- sarebbe legittimo prevedere il rimborso delle quote spettanti solo nella eventualità in cui il lavoratore, per i ritardi dell'Amministrazione regionale nella applicazione della legge, abbia già provveduto direttamente ai versamenti dovuti;
- l'Assessore del lavoro, come si evince dalla citata circolare prot. 31018 del 17 ottobre 2000, ha dato attuazione solo al comma 6 dell'articolo 25 della citata legge regionale n. 17 del 2000 che prevede la copertura degli oneri a carico dei Comuni per l'attivazione delle proroghe previste dal decreto legislativo n. 81 del 2000, in ritardo e in maniera insufficiente per assicurare il regolare pagamento delle retribuzioni dei lavoratori socialmente utili;
- non si è attivata ancora alcuna iniziativa per la predisposizione dei Piani locali e del conseguente Piano regionale di stabilizzazione occupazionale previsti dallo stesso articolo 25, in tal modo determinando il depotenziamento della norma legislativa che consente il superamento positivo dell'attuale fase di precarietà e di assenza di adeguate forme di tutela in cui si trovano i lavoratori socialmente utili;
- senza la predisposizione dei citati Piani locali e regionale di stabilizzazione non potrà condursi in modo efficace il confronto con il Governo nazionale per il raggiungimento degli accordi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, con i quali ottenere i necessari cofinanziamenti da destinare alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili sardi;
chiedono di interpellare l'Assessore Regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere:
1) se intenda avviare, in considerazione della prossima imminente scadenza dei termini previsti dalla legge, le procedure per la predisposizione dei Piani locali di stabilizzazione occupazionale, assicurando agli enti utilizzatori la necessaria assistenza, anche attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia Regionale del Lavoro;
2) se abbia consapevolezza che tali piani sono preliminari e necessari alla definizione del Piano regionale di stabilizzazione;
3) se abbia delineato, anche solo indicativamente, i criteri fondamentali per l'elaborazione del Piano regionale di stabilizzazione;
4) se corrisponda al vero che la quota assicurata dalla Regione per gli oneri previdenziali dei lavoratori socialmente utili aventi titolo alla contribuzione volontaria sia erogata direttamente al lavoratore e, in tal caso, se ritenga di dover chiarire alla Commissione consiliare le ragioni che hanno indotto l'Assessorato del lavoro a non ricorrere alla stipula della prevista convenzione con l'INPS, e infine se non convenga sulla necessità di modificare il procedimento in atto rendendolo più coerente al dettato legislativo.
Cagliari, 17 novembre 2000