CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterpellanza n. 89/a
INTERPELLANZA SANNA Giacomo - MANCA sull'annullamento dei decreti dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 2447 del 16 settembre 1999, n. 1180, n. 1184 e n. 1183 del 31 maggio 1999, riguardanti le nomine della Commissione di abilitazione venatoria per le Province di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano.
I sottoscritti, premesso che l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente:
- con il decreto n. 9/911 del 26 luglio 2000, ha annullato il decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 2447 del 16 settembre 1999, per la nomina della Commissione di abilitazione venatoria per la Provincia di Sassari;
- con il decreto n. 8/911 del 26 luglio 2000 ha annullato il decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 1180 del 31 maggio 1999 per la nomina della Commissione di abilitazione venatoria per la Provincia di Cagliari;
- con il decreto n. 10/911 del 26 luglio 2000 ha annullato il decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 1184 del 31 maggio 1999 per la nomina della Commissione di abilitazione venatoria per la Provincia di Nuoro;
- con il decreto n. 11/911 del 26 luglio 2000 ha annullato il decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 1183 del 31 maggio 1999 per la nomina della Commissione di abilitazione venatoria per la Provincia di Oristano;
- con nota n. 1621 del 2 marzo 2000, la Presidenza della Giunta, in risposta ad apposito quesito formulato con nota assessoriale n. 713\gab del 22 febbraio 2000, ha comunicato che per le Commissioni in oggetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11,
chiedono di interpellare l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per sapere:
1) se sia a conoscenza che l'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, al comma 2 stabilisce che per le Commissioni, le cui norme istitutive prevedano una durata inferiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, restano ferme le scadenze ordinarie;
2) se abbia cognizione delle scadenze ordinarie delle Commissioni di abilitazione venatoria;
3) se sia a conoscenza che le nomine di cui ai decreti dell'Assessore della difesa dell'ambiente 8/911, 9/911, 10/911 e 11/911 del 26 luglio 2000 sono avvenute contravvenendo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale del 3 maggio 1995, n. 11. Infatti le Commissioni venatorie durano in carica quattro anni e la legislatura regionale ha una durata pari ad anni cinque;
4) quali siano le iniziative che intenda intraprendere, considerato che le nomine in oggetto sono avvenute contravvenendo alle disposizioni di legge e dunque è concreta la possibilità di annullamento di tutti gli atti posti in essere dalle su citate Commissioni;
5) se sia a conoscenza che un simile incomprensibile atteggiamento di fatto rischia di bloccare nell'intero territorio regionale le abilitazioni all'esercizio della caccia in Sardegna.
Cagliari, 12 ottobre 2000