CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Interpellanza n. 36/c-6

INTERPELLANZA PINNA sull'utilizzo propagandistico, da parte del nuovo Commissario liquidatore dell'Ente Minerario Sardo, della delibera della Giunta regionale relativa alla cessione dei beni immobili ex minerari.


Il sottoscritto,

preso atto che la Giunta regionale ha deliberato, in data 30 marzo 2000 di impartire direttive al Commissario liquidatore dell'Ente Minerario Sardo per la cessione ai Comuni e ad altri enti pubblici di una parte dei beni immobili ex minerari per esclusive finalità sociali e di pubblica utilità, impedendo ad altri soggetti privati (artigiani, imprese, cooperative giovanili, etc.) di poter acquistare la parte restante degli stessi immobili per finalità economico-produttive;

precisato che la richiamata delibera della Giunta regionale non è stata ancora sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33;

accertato che il Commissario liquidatore dell'Ente Minerario Sardo ha divulgato, trasmettendola via fax dal suo studio privato, ai diversi sindaci dei comuni interessati, copia della richiamata delibera della Giunta regionale non ancora sottoposta al parere del Consiglio regionale;

rilevato che l'azione compiuta dal Commissario liquidatore dell'Ente Minerario Sardo travalica le proprie competenze in dispregio del ruolo del Consiglio regionale, configurandosi come un atto di mera propaganda preelettorale al servizio della Giunta regionale che lo ha recentemente nominato;

ricordato che sull'atto di nomina dell'attuale Commissario liquidatore dell'Ente Minerario Sardo è pendente un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in relazione alla legittimità della stessa deliberazione della Giunta regionale,

chiede di interpellare il Presidente della Giunta regionale per sapere:

1) se non ritenga di assumere un atto di formale censura nei confronti del Commissario liquidatore dell'Ente Minerario Sardo per il suo comportamento lesivo della dignità e delle competenze assegnate dalla legge regionale 24 dicembre 198, n. 33, al Consiglio regionale;

2) se non ritenga di limitare i compiti del Commissario liquidatore dell'Ente Minerario Sardo alle sole funzioni di ordinaria amministrazione, in considerazione del fatto che la sua nomina potrebbe essere revocata dal Tribunale Amministrativo Regionale rendendo così illegittimi tutti gli atti compiuti dallo stesso Commissario liquidatore;

3) le ragioni che hanno indotto la Giunta regionale a modificare le precedenti direttive della Giunta di centrosinistra con l'esclusione della cessione dei beni immobili ex minerari dei soggetti privati che hanno avanzato numerose richieste di acquisto per la realizzazione di iniziative economico-produttive, le sole capaci di avviare la riconversione delle aree minerarie dismesse che subiscono gli effetti devastanti della crisi più pesante della loro storia di lavoro e di sviluppo.

Cagliari, 13 aprile 2000