CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Interpellanza n. 31/C-5

INTERPELLANZA CALLEDDA - PUSCEDDU sull'applicazione della legge regionale n. 41 del 1987.


I sottoscritti,

considerato che la legge regionale 14 settembre 1987, n. 41, che detta norme per incentivare e favorire il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti soggetti a valorizzazione specifica attraverso il coinvolgimento delle imprese artigiane e industriali sarde, è stata notificata alla CEE che nel novembre del 1990 ha approvato il regime di aiuti con essa istituito;

sottolineato che l'articolo 7 della suddetta legge regionale, che prevede incentivi alle imprese artigiane e industriali che reimmettono nei propri cicli produttivi materiali di rifiuto soggetto a specifica valorizzazione, è stato, per quanto riguarda il primo semestre 1999, applicato in forma estremamente ridotta (30% del massimo incentivo erogabile), mentre per il secondo semestre è stato addirittura sospeso con la motivazione delle limitate risorse disponibili;  

rilevato che nella deliberazione della Giunta regionale n. 52/12 del 28 dicembre 1999 di ripartizione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 si afferma che gli interventi relativi al secondo semestre 1999, in conseguenza di quanto disposto con la deliberazione n. 35/1 del 30 luglio 1999, vengono sospesi per portare a compimento esclusivamente le pratiche già istruite alla data di emanazione della delibera stessa e nei limiti di stanziamento di bilancio disponibili;

preso atto che, in tal modo, la legge regionale n. 41 del 1987 viene accomunata a tutte quelle normative regionali mai notificate e approvate dalla Commissione Europea;

appreso che nella deliberazione in oggetto non si prevede, peraltro, la programmazione di risorse disponibili negli esercizi finanziari 2000-2001 con la motivazione che "la legge regionale n. 41 del 1987 deve essere riproposta per adeguarla ai nuovi orientamenti comunitari"; 

considerato, inoltre, che con la legge regionale n. 20 del 1998 la Regione sarda ha previsto che ogni normativa regionale istitutiva di un regime di aiuto debba, per la sua applicazione, conseguire il parere favorevole dell'Unione Europea e che il mantenimento dei regimi di aiuto esistenti debba essere obbligatoriamente notificato a partire dal 1° gennaio 2000 e non oltre il 31 dicembre 2006;

rilevato che, nonostante l'approvazione della Commissione Europea, non risulta che la legge regionale n. 41 del 1987 sia stata inserita nell'elenco (del quale è stata già data informativa alla U.E), dei regimi in regola con gli obblighi di notifica all'Unione Europea e di quelli che possono essere considerati già rispondenti o comunque adeguabili ai nuovi orientamenti comunitari,

chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, della difesa dell'ambiente, dell'industria e del turismo, artigianato e commercio per sapere:

1) se risponda a verità che la legge regionale n. 41 del 1987, che ha precorso gli orientamenti europei e la conseguente normativa nazionale in materia di tutela ambientale e di salvaguardia della salute pubblica, sia stata finora applicata in maniera insufficiente e inadeguata;

2) quali atti intendano porre in essere per il mantenimento della legge regionale n. 41 del 1987 a partire dal 1° gennaio 2000, data di applicazione dei nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

3) in particolare, quali iniziative abbiano assunto o intendano assumere per garantire la piena applicazione per l'intera annualità 1999 degli articoli 7 e 8, onde evitare di vanificare i risultati sin qui ottenuti specie in previsione della partenza della raccolta differenziata nei comuni a più alta densità abitativa.

Cagliari, 15 febbraio 2000