CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterpellanza n. 26/c-5
INTERPELLANZA ONNIS sulla modifica della Legge n. 157 del 1992 relativa ai tempi di chiusura della caccia in Sardegna.
Il sottoscritto, premesso che:
1) la recente legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) prevede, nel testo tagliato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 323 del 24 luglio 1998, la cessazione di ogni prelievo venatorio a far data dal 31 gennaio;
2) la previsione riduttiva consegue alla ritenuta operatività anche in Sardegna, Regione a Statuto Speciale con competenza primaria in materia di caccia (art. 3, lett. i) dello Statuto), del dettato di cui all'articolo 18 della Legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 che sancisce la chiusura della caccia al 31 gennaio;
3) la limitazione, calata dall'alto della astrezza e genericità di una legge dello Stato, è profondamente ingiusta, prescinde dalla realtà geografica, ambientale e climatica della nostra Isola e mortifica, annullandole, le prerogative istituzionali e legislative della Regione autonoma, di fatto vanificandone l'autonomia;
4) tale limitazione non trova ragione nella normativa comunitaria dal momento che la direttiva 409/79 CEE, pur prevedendo (art. 7, paragr.4) che le specie migratrici "non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione " e "siano protette durante il ritorno al luogo di nidificazione", non introduce alcuna data finale per il prelievo venatorio;
5) d'altro canto la stessa sentenza n. 323 della Corte Costituzionale non ha ritenuto di ricollegare al dedotto conflitto con la norma comunitaria la dichiarata illegittimità del prolungamento della attività venatoria a tutto il mese di febbraio, così come previsto dalla lettera b) dell'articolo 49, comma 1 della legge regionale 23/98, nel testo soppresso;
6) peraltro fin dal 1° marzo 1994 la competente Commissione ha presentato al Consiglio dell'Unione Europea una "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici" (94/c 100/07, Com/94 39 def. - 94/0061CSJN Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 9 aprile 1994);
7) tale proposta di modifica della Direttiva 79/409 CEE prevedeva, nell'allegato VI ("Criteri per fissare la durata massima del periodo di caccia") che "la fine del periodo di caccia" sarebbe stata stabilita, per "le specie che si trovano in buono stato di conservazione", "al più tardi nella decade che segue la decade in cui ha inizio il passaggio" quando la "migrazione inizia prima del 20 febbraio" e "al più tardi nella stessa decade in cui ha inizio il passaggio" quando "la migrazione inizia dopo il 20 febbraio";
8) le specie migratrici delle quali la legge regionale n. 23/98 aveva previsto il prelievo nel mese di febbraio (tordi, colombacci, beccacce, storni e acquatici) sono tutte in "buono stato di conservazione" e la loro migrazione dalla Sardegna, ovvero il loro passaggio in funzione del "ritorno al luogo di nidificazione" inizia, come è notorio e può essere agevolmente riscontrato e verificato anche a livello scientifico, non prima del 15-20 febbraio;
9) la presenza di forti contingenti di questi migratori nei territori dell'Isola si protrae anche a marzo ed oltre (non molti anni orsono era consentita la caccia alla beccaccia nell'Isola di La Maddalena nella prima decade di aprile!);
10) conseguentemente la previsione del prelievo venatorio in Sardegna delle indicate specie migratrici nel mese di febbraio non configge con la regola comunitaria e coincide con la portata che a tale regola si è inteso dare proprio in sede comunitaria attraverso la richiamata proposta di modifica della Direttiva 79/409 CEE;
11) tale proposta di modifica è stata recepita il 28 marzo 1994 dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ed alla stregua delle iniziative e valutazioni comunitarie è stata elaborata, come si evince dalla nota inviata al sottoscritto il 22 novembre 1994 dal dr. Vincenzo Pilo, direttore generale del Ministero delle Risorse Agricole Ambientali e Forestali, una "bozza del progetto di calendario europeo con chiusura della caccia al 28 febbraio";
12) la Repubblica francese, con legge 15 luglio 1994, n. 94-951, ha fissato la chiusura della caccia ai migratori all'ultimo giorno di febbraio e sulla stessa posizione si trovano altri Stati della Comunità Europea;
13) il Parlamento Nazionale, pur investito da svariate proposte di modifica della Legge 157/92 nella previsione che stabilisce la chiusura della caccia al 31 gennaio, non vi ha ancora provveduto sebbene sollecitato trasversalmente da quasi tutti gli schieramenti politici;
14) anche il Consiglio regionale della Sardegna, dopo aver rivotato alla unanimità il testo originario della legge regionale 23/83 poi bocciato dalla Corte Costituzionale a seguito del Consiglio dei Ministri, ha proposto alla unanimità alle Camere, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto, la modifica della legge statale nel senso di consentire ala Regione sarda di legiferare autonomamente in materia di caccia anche con riferimento alla durata del calendario venatorio ricomprendendovi il mese di febbraio;
15) peraltro tale proposta di legge di iniziativa consiliare non ha avuto alcuno sviluppo parlamentare ed è ferma, al pari di tante altre, per quanto consta, presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati;
16) al contrario, il Senato della Repubblica nella seduta del 16 luglio 1998 ha approvato le mozioni 1-00146, 1-00286 e 1-00289, al cui testo si fa riferimento, presentate da Barbieri più 86 senatori, Specchia più 21 senatori, Caponi più 7 senatori, impegnando il Governo rispettivamente:
a) "a riconoscere la piena competenza delle regioni a legiferare in materia di deroga in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva CEE 79/409 per la tutela della sicurezza e delle colture, in conformità con i limiti e le condizioni poste dalla direttiva stessa";
b) "riconoscere la competenza delle regioni in materia di prelievo venatorio in deroga";
c) "a riconoscere la piena e completa competenza delle regioni a legiferare in materia di deroghe in attuazione dell'articolo 9 della direttiva CEE 79/409;
17) l'articolo 9 della Direttiva CEE 79/409 prevede la possibilità di derogare al più volte richiamato articolo 7 anche per "prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque";
18) il 4 giugno 1999, dopo l'approvazione della proposta di legge consiliare di cui al punto 14, l'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna ed una delegazione del Consiglio regionale avevano dalla Ministra per i Rapporti con le Regioni del Governo nazionale, in occasione di un incontro formale al Ministero espressamente e opportunamente sollecitato, la promessa che "entro settembre " si sarebbe arrivati alla presentazione al Consiglio dei Ministri, come risulta dal comunicato della Presidenza dello stesso Consiglio dei Ministri, del "testo definitivo" di un "disegno di legge", del quale la Ministra presentò contestualmente una "prima bozza", con il fine di "disciplinare (evidentemente modificando le previsioni della Legge 157/92) le competenze dello Stato e quelle delle autonomie locali, le Regioni e le Province";
19) peraltro anche le promesse del Ministro della Repubblica non hanno avuto seguito;
20) il mondo venatorio sardo, mentre si avvicina l'inaccettabile chiusura della caccia al 31gennaio, è in fermento per l'insipienza ed il disinteresse del legislatore nazionale che ha di fatto mortificato l'autonomia della Regione consumando una grave, lacerante e insopportabile ingiustizia;
21) stante le forti tradizioni ed il diffuso radicamento socio-ambientale della attività venatoria in Sardegna, il divieto di andare a caccia in febbraio, mese nel quale è maggiore e più numerosa la presenza dei migratori, è subito e sofferto come una vessazione senza senso da parte di tutti i sardi (nello stesso mese di febbraio nella vicinissima Corsica si pratica regolarmente la caccia) la cui autonomia, mentre si parla da anni di federalismo e di decentramento, è oggetto di una vera e propria violenza istituzionale
tutto ciò premesso chiede di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore della difesa dell'ambiente per sapere se non ritengano di intervenire senza indugio presso il Governo della Repubblica e presso il Parlamento affinché attraverso l'iniziativa legislativa promessa dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e l'approvazione della proposta di legge nazionale formulata dal Consiglio regionale, venga introdotta nell'ordinamento la modifica della Legge 157/92 nel senso del riconoscimento, almeno alle Regioni a Statuto Speciale e comunque alla Regione Sardegna, della potestà di modificare i tempi del prelievo venatorio estendendo al mese di febbraio la caccia ai migratori (tordi, colombacci, beccacce, storni, acquatici).
Cagliari, 29 dicembre 1999