CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Interpellanza n. 3/A

INTERPELLANZA DORE - DETTORI Ivana - DETTORI Bruno, PINNA - LAI sul nulla osta paesaggistico relativo al progetto immobiliare per i colli di S. Avendrace (Tuvixeddu).


I sottoscritti, premesso che:

a)    sul colle di Tuvixeddu di Cagliari esiste una necropoli fenicio-punica di inestimabile valore archeologico, unanimemente ritenuta la più importante dell'intero bacino del Mediterraneo;

b)    con nota prot. n. 3015 del 27 maggio 1999 del Direttore generale dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è stato rilasciato il nulla osta paesaggistico - ex art. 12, Legge n. 1497/1939 - in favore del "Progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei colli di S. Avendrace" di Cagliari presentato dalla Iniziative Coimpresa S.r.l.;

c)    tale progetto riguarda la realizzazione nella zona in questione, e in particolare sul già citato colle di Tuvixeddu, di immobili per complessivi mc. 388.600 consistenti in residenze private, uffici, servizi, zona sportiva, viabilità, etc. (nonché i servizi di completamento relativi al piano di edilizia residenziale pubblica della adiacente zona di Tuvumannu) e inoltre un parco archeologico-ambientale-sportivo di circa 22 ettari;

d)    il nulla osta paesaggistico di cui alla lettera a) che precede costituisce la premessa per la stipula di un accordo di programma ex art. 27, Legge n. 142 del 1990 e art. 11, L.R. n. 14 del 1996, comportante variante al P.R.G. della città di Cagliari;

e)    tenuto conto delle cubature previste, e del conseguente impatto ambientale, il progetto di cui trattasi pregiudicherebbe in modo irreparabile un sito archeologico di inestimabile valore;

f)     il provvedimento di cui sopra è stato recentemente impugnato davanti al TAR Sardegna con ricorso proposto dall'associazione "Friends of the earth international - Sezione italiana Amici della Terra - delegazione della Sardegna", sulla base dei seguenti motivi:

1)  violazione art. 9 - L.R. n. 289 del 1998 e art. 34 - L.R. n. 45 del 1989

     ciò in quanto non risulta sia stato preventivamente richiesto (e, comunque, emesso) il parere della Commissione provinciale per le bellezze naturali previsto dagli artt. 33 e 34 della stessa L.R. n. 45 del 1989 e dell'art. 9 della L.R. n. 28 del 1998. Parere necessario trattandosi di area tutelata dal vincolo paesaggistico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), della L. n. 431/1985 in quanto area archeologica punico - romana di valenza internazionale tutelata con vincolo di conservazione integrale ex art. 2, comma 1, lett. e), L.R. n. 23 del 1993.

     Inoltre il provvedimento impugnato autorizza anche sotto il profilo paesaggistico la variante al P.R.G. vigente necessaria a causa dell'eccesso delle volumetrie proposte derivante anche dall'area archeologica, variante già ritenuta illegittima dal CO.RE.CO. che, con provvedimento del 1° ottobre 1998, ha parzialmente annullato il nuovo P.U.C. di Cagliari approvato con delibere n. 99/98 e n. 136/98;

2)  violazione art. 3 - L. n. 241 del 1990 e art. 5 - L.R. n. 40 del 1990

     Il provvedimento in questione è carente di motivazione e, quindi, in contrasto con il disposto degli artt. 3, L. n. 241 del 1990 e 5 - L.R. n. 40 del 1990, in quanto nulla dice in relazione alla pretesa compatibilità ambientale del progetto Coimpresa né, in particolare, esprime alcuna valutazione in ordine alla compatibilità con il vincolo paesaggistico approvato il 16 ottobre 1997 dalla Commissione provinciale per le bellezze naturali e pubblicato all'albo pretorio nel periodo novembre 1997 - gennaio 1998;  

3)  violazione Direttiva CEE n. 97/11/CE (ALL. II, p. 10, lett. B)

     Il progetto della Coimpresa non è stato preventivamente sottoposto alla procedura pubblica di valutazione di impatto ambientale ai sensi della Direttiva n. 97/11/CE recepita con L.R. n. 1 del 1999;

g)    i motivi posti a base del ricorso amministrativo in questione sembrano fondati, per cui il medesimo presumibilmente verrà accolto dal TAR Sardegna;

h)    ciò, oltre all'inevitabile discredito per la Regione, determinerà quasi certamente degli oneri economici a carico della medesima consistenti nella condanna al rimborso delle spese processuali a favore dell'associazione ricorrente;

i)     comunque, in base ai principi della "legittimità", del "buon andamento" e della "imparzialità" dell'azione amministrativa (di cui all'art. 97 della Costituzione), la Regione ha l'obbligo di conformare il suo operato alla normativa vigente, eventualmente anche mediante l'annullamento, in sede di autotutela, dei provvedimenti illegittimi già assunti onde ripristinare la legalità violata e limitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dai medesimi;

l)     ciò vale, a maggior ragione, quando sono in gioco interessi generali di rilevante valore come quelli riguardanti i beni culturali, il paesaggio e l'ambiente,

chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio affinché:

1)    spieghino le ragioni in base alle quali il provvedimento di cui in premessa (nulla osta paesaggistico ex art. 12, L. 1497/1939 relativo al progetto della Iniziative Coimpresa S.r.l. di riqualificazione urbana e ambientale dei colli di S. Avendrace di Cagliari) è stato emesso;

2)    dicano se, tenuto conto dell'evidente illegittimità del medesimo, intendano o meno annullarlo in sede di autotutela.

Cagliari, 15 settembre 1999