CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 552
presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CONTU
il 9 giugno 2004
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura
ARTICOLI DAL N. 159 AL N. 194
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo IV
Forestazione produttiva e silvicolturaArt. 159
Finalità e intensità degli aiuti1. L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire il mantenimento e la valorizzazione delle risorse silvicole naturali e di incrementare l'estensione della superficie boschiva della Sardegna, è autorizzata a concedere aiuti nella misura del 75 per cento della spesa per gli interventi sotto elencati:
a) esecuzione di lavori di ricostituzione di boschi deteriorati, realizzazione di lavori di imboschimento comprese opere di apertura di viali tagliafuoco, eventuali decespugliamenti e diradamenti, costruzioni di muri divisori o di confine, recinzioni perimetrali, apertura di strade di esbosco, fabbricati di servizio e ogni altra opera utile per la difesa dagli incendi e per il miglior governo del soprassuolo boschivo;
b) operazioni relative al primo diradamento e spalcatura delle piante non tagliate, eseguite in rimboschimenti di conifere e al ripristino delle fasce tagliafuoco e della viabilità;
c) esecuzione di operazioni di potatura in impianti specializzati per la produzione di legno da opera;
d) operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero bruciato quando il costo di tale operazione è superiore all'eventuale ricavo.
2. Sull'ammontare dell'aiuto concesso per i lavori di ricostituzione boschiva, diradamenti e potature, sono portati in detrazione i recuperi per la vendita del legname di risulta.
Art. 160
Beneficiari degli aiuti1. Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e i comuni o loro associazioni che dimostrino di avere la piena disponibilità dei terreni e siano legittimati all'esecuzione delle opere.
2. Nei terreni appartenenti al demanio statale, al demanio regionale, ad imprese pubbliche o a persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 50 per cento da Stato, Regione o da imprese pubbliche, sono ammessi aiuti esclusivamente per interventi di recupero di boschi danneggiati da disastri naturali, nonché per opere di prevenzione e di rimboschimento.Art. 161
Rinvio1. Le modalità di erogazione e attuazione degli interventi di cui alla presente sezione sono disciplinate dalla sezione I, capo I, titolo II del presente testo unico.
TITOLO IV
SVILUPPO, PROMOZIONE E TUTELA DELL'AGRICOLTURACapo I
Incentivi allo sviluppo dell'agricolturaSezione I
Disposizioni finanziarie di carattere generaleArt. 162
Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi per mutui di assestamento e miglioramento1. Al fine di consentire la tempestiva liquidazione del concorso regionale negli interessi relativi a mutui di assestamento e miglioramento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il "Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi relativi alle erogazioni di mutui di assestamento e miglioramento".
2. L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvederà a stipulare con l'Istituto di credito prescelto una apposita convenzione per la gestione del fondo.
Art. 163
Concorso interessi: capitoli complementari e capitoli ad esaurimento1. Gli impegni e i pagamenti gravanti sui capitoli compresi nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e relativi alla liquidazione del concorso statale sugli interessi, sono trasferiti d'ufficio dalla ragioneria regionale sui corrispondenti capitoli di stanziamento regionale, nei casi in cui vengano a mancare, parzialmente o totalmente, gli stanziamenti statali.
2. Gli impegni assunti sullo stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per la concessione di un concorso pluriennale sugli interessi, sono mantenuti in bilancio fino all'esaurimento dei pagamenti previsti dai relativi piani di ammortamento.
Art. 164
Liquidazione del concorso sugli interessi1. Il concorso sugli interessi relativi al credito di esercizio posto in essere secondo le direttive regionali, può essere accreditato anticipatamente a ciascun istituto o banca, nel periodo compreso tra l'erogazione del prestito e la scadenza del medesimo, nella misura del 50 per cento degli importi risultanti dagli elenchi di liquidazione trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Art. 165
Semplificazioni delle procedure per la concessione di vantaggi economici in agricoltura1. La certificazione prevista dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, non è richiesta per la concessione di vantaggi economici in agricoltura.
Art. 166
Estinzione anticipata dei mutui di miglioramento1. Al fine di ridurre l'indebitamento agricolo e di liberare i terreni o altri beni immobili dai gravami ipotecari derivanti dalla stipulazione di contratti di mutuo aventi per oggetto l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agricolo, è riconosciuta agli imprenditori agricoli la facoltà di estinguere anticipatamente l'operazione. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi continuerà ad essere corrisposto a condizione che sia trascorso il periodo del vincolo di destinazione prescritto dal provvedimento di concessione del contributo o dal nulla-osta nel caso di mutuo totale.
Sezione II
Aiuti alle imprese in difficoltàArt. 167
Finalità1. Al fine di sostenere e favorire lo sviluppo delle attività agricole sono disposti, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà, interventi straordinari volti ad assicurare la sopravvivenza delle aziende economicamente valide, che si trovino in difficoltà per cause non imputabili alla gestione delle stesse.
Art. 168
Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione1. Gli interventi di cui all'articolo 167 consistono in aiuti al salvataggio e aiuti alla ristrutturazione. Tali aiuti possono essere concessi una sola volta.
2. Gli aiuti al salvataggio hanno la finalità di sostenere temporaneamente le aziende che si trovano in una grave situazione finanziaria, di dare alle stesse la possibilità di fare una analisi delle difficoltà e definire le azioni atte a superarle. Tali aiuti possono essere concessi sotto forma di garanzia di crediti e prestiti a tasso ordinario.
3. Gli aiuti alla ristrutturazione hanno lo scopo di consentire alle aziende in difficoltà di ripristinare la redditività. Tale ripristino consiste nel recupero della capacità dell'azienda di coprire la totalità dei propri costi e nel recupero del rendimento del capitale che consenta di competere sul mercato senza richiedere ulteriori interventi pubblici.
Art. 169
Requisiti e programma di ristrutturazione1. Per poter beneficiare degli aiuti al salvataggio le aziende devono, al momento della richiesta dell'aiuto, documentare lo stato di difficoltà finanziaria.
2. Per poter beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione le aziende devono realizzare un programma di risanamento aziendale sulla base di un piano approvato dalla Commissione Europea su proposta dell'Amministrazione regionale. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, adotta la proposta di piano e lo trasmette alla Commissione Europea per la sua approvazione. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Se la Commissione non esprime il parere nel termine sopraindicato si prescinde dallo stesso.
3. Gli aiuti non rientranti in un regime autorizzato devono essere notificati individualmente alla Commissione Europea.
Art. 170
Partecipazione finanziaria dell'Amministrazione regionale1. L'Amministrazione regionale partecipa finanziariamente, in misura non superiore al 75 per cento, alla realizzazione del programma di risanamento aziendale che può comprendere interventi di tipo sia strutturale che finanziario.
Art. 171
Competenze per l'attuazione1. Le competenze per l'attuazione della presente sezione sono attribuite all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che si può avvalere degli enti regionali.
Art. 172
Approvazione da parte dell'Unione Europea1. Gli interventi previsti nella presente sezione sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo l'approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l'esame da parte della Commissione stessa.
Capo II
Sviluppo della zootecniaArt. 173
Aiuti alle associazioni degli allevatori1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nelle misure di seguito elencate:
a) contributi a favore delle Associazioni provinciali allevatori, aderenti all'Associazione italiana allevatori, nella misura del 100 per cento delle spese a queste sostenute per garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e nella misura del 70 per cento per il regolare svolgimento dei controlli funzionali;
b) contributi a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura del 90 per cento delle spese da questa sostenute per il coordinamento della attività delle Associazioni provinciali allevatori di cui alla lettera a);
c) contributi a favore delle Associazioni provinciali allevatori e della Associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura del 90 per cento delle spese sostenute per l'attuazione di programmi di attività connesse alla selezione e al miglioramento del bestiame e alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;
d) contributi a favore della Associazione regionale allevatori, nella misura del 100 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in zootecnia, prestati a favore di tutti gli allevatori della zona in cui l'Associazione svolge l'attività e che ne facciano esplicita richiesta.
Art. 174
Abolizione dell'obbligo del marchio comunale1. Sono revocate tutte le disposizioni relative al marchio comunale il cui uso non è più obbligatorio.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al capo primo del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, ad eccezione del metodo di identificazione del bestiame che deve essere scelto dal proprietario cercando di evitare, per quanto possibile, inutili sofferenze al bestiame.
Art. 175
Rinvio1. Le modalità di erogazione e attuazione degli interventi di cui alla presente sezione sono disciplinate dalla sezione I, capo I, titolo II del presente testo unico.
Capo III
Profilassi delle malattie del bestiameSezione I
Lotta contro le malattie infettive e parassitarieArt. 176
Lotta contro le malattie infettive1. La lotta obbligatoria contro l'echinococcosi, la distomatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia è estesa, nel territorio della Regione Sarda, a tutte le malattie infettive e parassitarie del bestiame ed è egolata dalle norme contenute nella presente sezione.
Art. 177
Piano di lotta1. La profilassi e la terapia delle malattie di cui al precedente articolo verranno attuate secondo piani di lotta approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'Igiene e Sanità.
Art. 178
Collaborazione con l'IZPS e l'Università1. L'Amministrazione regionale, per l'attuazione dei piani di lotta di cui al precedente articolo, si avvarrà, di norma, dell'opera dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, e dei Servizi veterinari come riordinati dalla L. R. 8 luglio 1985, n. 15.
2. Per quanto riguarda la proposta dei piani di lotta di cui all'articolo 177 e la loro attuazione di cui al presente articolo, l'Amministrazione si avvarrà della consulenza dei competenti Istituti della Facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari e della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, ai quali è autorizzata a concedere contributi per ricerche organiche sulle malattie e sui parassiti del bestiame.
Art. 179
Indennità per l'abbattimento capi1. Ove gli interventi di lotta prevedano l'abbattimento degli animali, l'Amministrazione regionale corrisponderà ai proprietari una congrua indennità che sarà fissata dal Servizio veterinario, tenuto conto di quanto potrà essere ricuperato dalla vendita dell'animale abbattuto e da altre provvidenze statali.
Art. 180
Spese1. Le spese occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono a carico dell'Amministrazione regionale.
Sezione II
Provvidenze a favore delle aziende colpite da agalassia contagiosaArt. 181
Provvidenze a favore delle aziende colpite da agalassia contagiosa1. In considerazione del grave danno provocato dalla "agalassia contagiosa" al patrimonio ovi-caprino sardo, l'Assessore regionale dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità, predispongono, sulla base degli accertamenti dei focolai esistenti, programmi pluriennali di lotta e prevenzione con una vasta azione di propaganda che preveda:
a) la diffusione di metodologie sanitarie tra gli allevatori al fine di salvaguardarli dalla diffusione della "agalassia contagiosa" e per l'utilizzazione consona dei farmaci in specie quelli antibiotici;
b) il potenziamento del servizio veterinario presso le Aziende sanitarie locali, anche con assunzioni temporanee che permettano l'intervento tempestivo del sanitario, qualora vi sia la richiesta motivata d'intervento da parte dell'allevatore in caso di epidemia;
c) la vaccinazione contro l'"agalassia contagiosa" obbligatoria e gratuita, con l'uso del vaccino identificato più efficace, per le greggi nelle quali si siano verificati uno o più casi di "agalassia contagiosa". Per i capi infetti, ritenuti dal sanitario recuperabili attraverso idonea terapia, devono essere garantite dalle aziende sanitarie locali le erogazioni dei medicinali antibiotici con a carico dell'allevatore il ticket istituito con decreto dall'Assessore dell'igiene e sanità.
Sezione III
Attività di prevenzione ed eradicazione della "febbre catarrale degli ovini"Art. 182
Piano di lotta, controllo e eradicazione della febbre catarrale ovina1. La Giunta regionale, acquisiti gli elementi conoscitivi sull'origine, sulla diffusione e sulle misure necessarie per debellare l'epidemia di febbre catarrale degli ovini nel territorio della Sardegna, predispone, ai sensi dell'articolo 177, un piano organico di lotta, prevenzione e eradicazione della epizozia in atto che trasmette agli organi competenti della Unione Europea per verificarne la coerenza con gli orientamenti comunitari.
Art. 183
Campagna informativa1. Al fine di evitare che l'allarme suscitato nell'opinione pubblica dall'insorgere dell'epidemia di febbre catarrale degli ovini determini la riduzione del consumo di prodotti agroalimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare una campagna informativa che rassicuri sulla inesistenza di effetti nocivi per l'uomo e sulla assoluta sicurezza, sotto il profilo sanitario e nutrizionale, dei prodotti alimentari degli allevamenti sardi immessi, sotto rigoroso controllo, nei canali commerciali.
Art. 184
Contributi per locali di ricovero1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione o l'adeguamento senza aumento delle capacità produttive di locali di ricovero, per proteggere le greggi nelle aree di maggiore esposizione e aggressività dell'insetto vettore della febbre catarrale degli ovini.
Art. 185
Monitoraggio sugli effetti della febbre catarrale degli ovini e sulla relativa vaccinazione e interventi a favore degli allevatori che partecipano al piano vaccinale1. L'Amministrazione regionale è tenuta ad effettuare un monitoraggio permanente sugli effetti e sulle conseguenze che la febbre catarrale degli ovini e le relative vaccinazioni comportano sul comparto zootecnico regionale; le risultanze del monitoraggio sono trasmesse ogni sei mesi alle competenti Commissioni consiliari.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito della lotta alla febbre catarrale degli ovini; il contributo consiste in:
a) un aiuto a compensazione del danno subito dagli allevatori per gli aborti che siano diretta conseguenza della vaccinazione;
b) un aiuto a compensazione dei capi morti in conseguenza della vaccinazione.
Art. 186
Interventi a favore degli allevatori in conseguenza del divieto di movimentazione1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli allevatori di ovini, caprino, bovini e bufalino, da carne e da latte, un aiuto a compensazione dei maggiori oneri derivanti dal divieto di movimentazione imposto dalla competente autorità sanitaria a causa della presenza della febbre catarrale degli ovini (blue tongue).La misura dell'aiuto è commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non può superare l'importo delle stesse.
2. L'aiuto è concesso anche agli allevatori interessati dal divieto di movimentazione dal 1°settembre 2003.
Art. 187
Procedura per la concessione degli aiuti1. Per la concessione degli aiuti previsti dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15 e dagli articoli 185 e 186 si applicano le procedure contenute nell'articolo 7 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 "Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".
Art. 188
Stalle di sosta1. L'ingresso nel territorio regionale di animali vivi destinati all'allevamento e alla macellazione è subordinato all'accertamento e alla verifica, da parte dei servizi della sanità animale delle ASL, dei requisiti rispondenti alle esigenze di sicurezza igienico sanitarie.
2. A tal fine l'Amministrazione regionale istituisce apposite stalle di sosta adibite a temporaneo mantenimento degli animali da sottoporre a controllo sanitario.
3. A partire dal 31 gennaio 2004, l'introduzione nel territorio regionale di animali di cui al comma 1, non sottoposti ai controlli sanitari, comporta il pagamento di una sanzione di euro 500 per ogni singolo capo.
Art. 189
Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione dei piani per il controllo e l'eradicazione delle malattie animali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte all'attuazione dei piani di sorveglianza sierologia per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) previsti dalla normativa vigente.
2. I contributi di cui al comma1 sono diretti a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorità dei propri capi per i controlli sanitari periodici.
3. Il contributo è concesso in base al numero di capi che viene reso disponibile per i prelievi su disposizione dell'autorità sanitaria competente; per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria viene erogata un asomma pari a 100 euro per capo bovino e 20 euro per capo caprino, rapportata all'intero anno solare, prporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.
4. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono erogati dalle Aziende USL competenti per territorio.
Art. 190
Rinvio1. L'attuazione degli aiuti di cui agli articoli 184-189 è disciplinata dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15.
TITOLO V
NORME FINALIArt. 191
Abrogazione di norme1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:
1)legge regionale 9 agosto 1950, n. 44 "Provvedimenti per combattere la disoccupazione in agricoltura e per favorire l'incremento della produzione agricola";
2)legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 "Contributi per opere di miglioramento fondiario";
3)legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 "Provvidenze a favore delle cooperative ed altre associazioni di produttori agricoli";
4)legge regionale 2 giugno 1951, n. 14 "Provvedimenti per l'incremento della meccanica agraria in Sardegna";
5)legge regionale 8 luglio 1952, n. 21 "Costituzione del patrimonio in grano delle Casse Comunali di Credito Agrario"
6)legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34 "Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali";
7)legge regionale 6 aprile 1954, n. 7 "Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici";
8) legge regionale 15 giugno 1954, n. 12 "Disposizioni integrative della L.R. 26 ottobre 1950, n. 46;
9)legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22 "Contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno";
10) legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15 "Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro";
11) legge regionale 21 marzo 1956, n. 7 "Provvidenze per la costruzione di laghi collinari e per gli atti di trasferimento di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario";
12) legge regionale 5 luglio 1956, n. 23 "Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate";
13) legge regionale 31 gennaio 1957, n. 1 "Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo";
14) legge regionale 17 maggio 1957, n. 21 "Determinazione degli indirizzi generali rispetto alle esigenze della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e di sviluppo in agricoltura, fruenti di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni";
15) legge regionale 4 luglio 1958, n. 12 "Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i produttori agricoli";
16) legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 "Disciplina e incoraggiamento della selvicoltura e in particolare della sughericoltura", artt. 6-8, 21, 22;
17) legge regionale 28 giugno 1960, n. 11 "Modifiche alla L.R. 4 luglio 1958, n. 12 concernente <Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i produttori agricoli > ";
18) legge regionale 23 giugno 1960, n. 13 "Modifiche alla L.R. 3 ottobre 1955, n. 15, concernente contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro";
19) legge regionale 21 aprile 1961, n. 8 "Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole";
20) legge regionale 29 novembre 1961, n. 14 "Disposizioni relative alla concessione di contributi per la manutenzione delle strade do trasformazione fondiaria e vicinali";
21) legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 "Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero casearia";
22) legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20 "intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria";
23) legge regionale 19 ottobre 1962, n. 22 "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, concernente: <Contributi per opere di miglioramento fondiario > e successive disposizioni";
24) legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26 "Costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali", art. 1;
25) legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3 "Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche", art. 2;
26) legge regionale 22 maggio 1964, n. 13 "Modifiche alla L.R. 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole";
27) legge regionale 28 dicembre 1964, n. 23 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, n. 13 ";
28) legge regionale 25 marzo 1965, n. 3 "Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi";
29) legge regionale 31 marzo 1965, n. 9 "Provvidenze a favore dei beneficiari dei mutui di assestamento di cui alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8 e successive modificazioni";
30) legge regionale 23 giugno 1967, n. 8 "Modifiche alla L.R. 5 luglio 1956, n. 23 concernente provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate";
31) Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche";
32) legge regionale 28 agosto 1968, n. 42 "Difesa dell'agrumicoltura sarda contro il pericolo della <tristezza >"
33) legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1 "Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna";
34) legge regionale 6 agosto 1970, n. 16 "Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi";
35) legge regionale 21 maggio 1971, n. 7 " Provvidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole";
36) legge regionale 30 settembre 1971, n. 25 "Norme per l'attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale";
37) legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 " Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, recante norme per l'attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale";
38) legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40 "Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola";
39) legge regionale 26 aprile 1974, n. 5 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 aprile 1954, n. 7";
40) legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 "Fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche";
41) legge regionale 8 luglio 1975, n. 30 "Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento e sui prestiti per l'acquisto di scorte, integrativi dei contributi statali e regionali";
42) legge regionale 23 dicembre 1975, n. 63 "Interventi regionali per le strutture e le cooperative di gestione e di servizio nel settore della produzione della carne";
43) legge regionale 2 settembre 1975, n. 51 "Provvedimenti in favore della zootecnia per l'incremento della produzione di carne"
44) legge regionale 13 luglio 1976, 35 "Autorizzazione all'anticipazione di somme per il funzionamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura", art. 1;
45) legge regionale 19 luglio 1976, n. 38 "Interventi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle cooperative agricole di trasformazione";
46) legge regionale 1 settembre 1976, n. 43 " Incremento del fondo per la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, istituito dal Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39";
47) legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 "Riforma dell'assetto agro-pastorale";
48) legge regionale 19 novembre 1976, n. 55 "Modifiche al Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39";
49) legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67 "Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame";
50) legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 10 giugno 1974, n. 12, concernente : Fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche";
51) legge regionale 11 agosto 1977, n. 34 "Norme di interpretazione autentica dell'art. 22, comma secondo, della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, relativa al Fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche";
52) legge regionale 17 novembre 1977, n. 42 "Modifiche alla l.r. 13 luglio 1962, n. 9, concernente: Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero casearia";
53) legge regionale 10 aprile 1978, n. 28 "Modifiche alla l.r. 10 giugno 1974, n. 12 concernente il fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche";
54) legge regionale 7 luglio 1978, n. 41 "Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 concernente il Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale";
55) legge regionale 19 luglio 1978, n. 46 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 concernente il Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale";
56) legge regionale 19 luglio 1978, n. 48 "Interventi a favore delle aziende colpite da peste suina africana";
57) legge regionale 17 novembre 1978, n. 66 "Integrazioni alla l.r. 7 novembre 1077, n. 42, recante modifiche alla l.r. 13 luglio 1962, n. 9 provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero casearia";
58) legge regionale 23 marzo 1979, n. 19 "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda";
59) legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 "Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici";
60) legge regionale 21 agosto 1980, n. 33 "Adeguamento degli interventi finanziari regionali a favore delle cooperative agricole";
61) legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4 "Disposizioni varie per la gestione del bilancio della Regione relativo all'anno finanziario 1980", art. 27;
62) legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 "Interventi per l'agricoltura e la forestazione";
63) legge regionale 28 febbraio 1981, n. 12 " Rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura, di cui alla l.r. 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed interazioni";
64) legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 1981 (legge finanziaria)", artt. 26 c. 1 lett. l); 31-33, 35, 37 cc, 1, 2; 38; 41;
65) legge regionale 8 luglio 1981, n. 18 "Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, recante interventi per l'agricoltura e la forestazione";
66) legge regionale 26 gennaio 1982, n. 5 "Concessione all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - di un'anticipazione sui fondi spettanti alle Regioni a termini del D.P.R. 7 giugno 1979, n. 259 ed incremento dell'assegnazione per l'anno finanziario 1981";
67) legge regionale 29 settembre 1982, n. 24 "Rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura e disposizioni varie";
68) legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 "Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie2, artt. 1-3, 5, 7, 8-10, 12, 14, 16;
69) legge regionale 12 novembre 1982, n. 41 "Costituzione del Consorzio interregionale fra le regioni Sicilia e Sardegna per la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del Regolamento CEE n. 270/1979";
70) legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1983 (legge finanziaria)", art. 23;
71) legge regionale 2 giugno 1983, n. 15 "Attuazione nel territorio della Sardegna della legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli";
72) legge regionale 11 agosto 1983, n. 19 "modifiche alla l.r. 23 marzo 1979, n. 19, recante: Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda";
73) legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31 "Provvedimento a sostegno della produzione e dell'occupazione e disposizioni integrative della L.R. 10 maggio 1983, n. 12, legge finanziaria", artt. 19, 23, 35;
74) legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7 "Gestione irrigua nei comprensori di bonifica";
75) legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 "Riordinamento dei consorzi di bonifica";
76) legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1984)", artt. 34, 37, 38, 41-45;
77) legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36 "Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie", artt. 15, 18, 19;
78) legge regionale 11 aprile 1985, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985)", artt. 28 lett. p), 35, 45;
79) legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985)", artt. 28 lett. p), 35, 45;
80) legge regionale 28 maggio 1985, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1983 (legge finanziaria)", artt. 22, 23;
81) legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura";
82) legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1 "Erogazioni di contributi per favorire le attività dei coltivatori e degli allevatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale;
83) legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo", art. 10 cc. 2, 3;
84) legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1986)", art. 39, 49, 52, 54, 56, 58;
85) legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57 "Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa", art. 1;
86) legge regionale 17 novembre 1986, n. 62 "agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli";
87) legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1987)", artt. 31, 42, 43;
88) legge regionale 17 luglio 1987, n. 31 "Interventi a favore degli imprenditori agricoli danneggiati dalla siccità del 1986-1987 e rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura", art. 7;
89) legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria)", artt. 39, 44, 45, 46, 49, 51-53, 56, 58, 97, 134;
90) legge regionale 13 luglio 1988, n. 16 "Assistenza agli utenti di motori agricoli";
91) legge regionale 15 luglio 1988, n. 27 "Modifiche alla L.R. 14 maggio 1984, n. 21, concernente: <Riordinamento dei consorzi di bonifica >", artt. 2, 4;
92) legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 "Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura";
93) legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5 "Modifiche alla L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e disposizioni varie", artt. 5, 20;
94) legge regionale 20 marzo 1989, n. 11 "Provvedimenti straordinari in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'annata agraria 1988-1989 ed interventi vari in favore dell'agricoltura", art. 9;
95) legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1989) ", artt. 21, 26 c. 3; 32, 39;
96) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1990)", artt. 21, 69 ;
97) legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4 "Interventi vari in agricoltura e modifiche alla L.R. 13 dicembre 1988, n. 44 concernente: <Costituzione del Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura>", art. 2, 3-5, 10;
98) legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991)", artt. 24,cc.1 lett. o), 4; 30-32, 44;
99) legge regionale 30 agosto 1991, n. 33 "Integrazioni e modifiche dell'articolo 3 della l.r. 15 gennaio 1981, n. 4 relativo al fondo lavorazione carni";
100) Legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1992)", artt. 9 c. 6; 20;
101) Legge regionale 27 agosto 1992, n. 17 "Provvidenze diverse a favore dell'agricoltura", artt. 4, 8, 9, 14, cc. 2-4; 12, 13, 18;
102) legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 "Disposizioni integrative e modificative alla legge regionale 28 aprile 1992, n.6 - legge finanziaria 1992", art. 11 c. 7;
103) legge regionale 4 marzo 1994, n. 9 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica";
104) legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 "Norme in materia di usi civici. Modifica della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda";
105) legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 "Interventi a favore dell'agricoltura. Abrogazione della L.R. 23 gennaio 1986, n. 18 e modificazioni delle LL.RR. 14 maggio 1984, n. 21; 31 dicembre 1984, n.36; 27 giugno 1986, n. 44; 17 novembre 1986, n. 62; 28 settembre 1990, n. 43 e 27 agosto 1992, n. 17";
106) legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 "Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 < Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994) > ", art. 8 c. 3;
107) legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)";
108) legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33 "Interventi vari in agricoltura", artt. 1-4, 12, 13, 17 cc. 1, 3, 4; 18-20, 21, 23, 24, 30 c. 5; 32, 36 cc. 2, 4;
109) legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7 "Norme per la prestazione di garanzia fideiussoria a favore dei produttori di latte vaccino";
110) legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)", art. 16 comma 1;
111) legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 "Integrazioni e modifiche alla L.R. 14 marzo 1994, n. 12 <Norme in materia di usi civici. Modifica della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda > ";
112) legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione - legge finanziaria 1996 - integrata dalla l.r. 15 febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della l.r. 29 aprile 1994, n. 20 (Interventi in favore del Consorzio di ricerca CO. RI. SA. Di Alghero)", artt. 12 cc. 5-7; 16
113) legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 "Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura", art. 5, 8, 10-13, 15-17, 18 c.1; 19, 21, 23;
114) legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)", artt. 64;
115) legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - abrogazione della L.R. 20 giugno 19986, n. 32 e modifiche alla L.R. 23 novembre 1979, n. 60"
116) legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 "Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale, di assestamento e rimodulazione del bilancio", artt. 11, 12, 30;
117) legge regionale 19 gennaio 1998, n. 4 "Interventi a favore delle aziende agricole in difficoltà";
118) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)", artt. 19, 35 c. 9;
119) legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 "Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura";
120) legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 "Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata <febbre catarrale degli ovini (blue tongue)>", artt. 1, 8
121) legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)", artt. 1 c. 42, 6 cc. 21, 23, 24, 29;
122) legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 "interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo"
123) legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002)", artt. 6 c. 1 lett. a);13 cc. 2, 7;
124) legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003)", art. 19;
125) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15 "Interventi urgenti a favore dell'agricoltura e modifica delle leggi regionali n. 21 del 2000 e n. 21 del 1984 (Riordinamento dei Consorzi di bonifica), artt. 2 c.1; 3 cc. 1,2; 4 cc. 1,2; 5, 7 cc.1-3; 8 cc. 1-5; 11, 14.
Art. 192
Disposizioni non inserite nel testo unico1. Le aziende agri-turistico venatorie sono disciplinate dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna".
2. La tutela dei terreni con soprassuolo boschivo è disciplinata dalla legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 "Disciplina e incoraggiamento della silvicoltura e in particolare della sughericoltura", articoli 1-5, 9, 20, 23-26.
3. La sughericoltura è disciplinata dalla legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla L.R. 9 giugno 1989, n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola ". L'erogazione dei relativi contributi è disciplinata dal Capo IV del Titolo III del presente testo unico.
Art. 193
Rinvii1. I rinvii a leggi nazionali e regionali contenuti nel presente testo unico si intendono riferiti anche a tutte le successive disposizioni modificative delle stesse.
Art. 194
Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi previsti nelle leggi regionali abrogate dal titolo V del presente testo unico.
2. L'Assessore della Programmazione provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio al fine della corretta imputazione della spesa derivante dalla presente legge.