CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 552
presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CONTU
il 9 giugno 2004
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura
ARTICOLI DAL N. 134 AL N. 158
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
Ricerca, sperimentazione e assistenza tecnicaSezione I
Centri di assistenza tecnicaArt. 134
Anticipazione di somme1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare annualmente agli enti pubblici affidatari della gestione dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura la somma assegnata allo stesso titolo dallo Stato alla Regione, ai termini dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. Le somme di cui al precedente comma dovranno essere erogate in rate non superiori al 50 per cento dei preventivi annuali di spesa, sulla base della rendicontazione delle spese sostenute con la precedente erogazione.
3. Le somme anticipate dovranno essere recuperate all'atto della erogazione ei fondi assegnati dallo Stato alla Regione per l'anno di competenza.
Art. 135
Contributi1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi e sussidi a favore di enti pubblici o associazioni i quali, mediante studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso stampa e radio, ed altre similari iniziative, promuovono e diffondono la conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e pastori operanti in campo nazionale, contributi e sussidi per:
a) l'attività organizzativa relativa all'assistenza tecnica, legale e amministrativa nonché all'informazione socio - economica ai coltivatori diretti e pastori;
b) l'istituzione di corsi tendenti alla formazione di quadri per la divulgazione delle provvidenze in agricoltura.
Art. 136
Modalità di concessione1. I contributi ed i sussidi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sulla base dei piani di spesa o di finanziamento.
2. Il controllo sull'impiego delle somme concesse a norma delle presenti disposizioni spetta all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. In caso di accertata irregolarità sull'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del sussidio o del contributo.
Art. 137
Competenza1. Le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 135 potranno essere assunte direttamente dall'Amministrazione regionale, che all'uopo potrà avvalersi della collaborazione di enti pubblici.
Art. 138
Anticipazioni a favore delle organizzazioni professionali degli agricoltori1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e di pastori, beneficiari dei contributi e sussidi di cui all'articolo 135, anticipazioni pari al 50 per cento del contributo concesso.
Sezione II
Assistenza tecnica per la meccanizzazione agricolaArt. 139
Collaborazione delle organizzazioni professionali agricole1. Per la migliore diffusione dell'assistenza agli utenti di motori agricoli, la Regione si avvale della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole operanti in tutte le Province della Sardegna.
Art. 140
Convenzione con le organizzazioni professionali agricole1. Per l'assistenza di cui all'articolo 139, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, stipula (…) con le organizzazioni professionali agricole una apposita convenzione nella quale sono determinate le funzioni di assistenza esplicabili e le modalità dell'esplicazione stessa, nonché il compenso forfettario annuo per ogni assistito.
Art. 141
Forma dell'atto di concessione1. Il contributo è concesso con determinazione del direttore generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Sezione III
Divulgazione agricolaArt. 142
Costituzione del CIFDA1. In attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee (CEE) n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, tra le regioni Sicilia e Sardegna è costituito il consorzio denominato «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli» che assume i compiti e le funzioni di centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati da uno statuto elaborato dalle due Regioni interessate ed approvato con decreti dei rispettivi presidenti.
Art. 143
Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli1. Il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli è persona giuridica pubblica.
Art. 144
Attività formative in agricoltura1. In attuazione degli obiettivi previsti nei piani pluriennali e annuali di formazione professionale, che stabiliscono i bisogni formativi in collegamento con le linee di sviluppo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale, la Regione, per lo svolgimento delle attività formative in agricoltura, può stipulare convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 16 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, adottando parametri di finanziamento ricavati da progetti esecutivi finalizzati alla domanda dell'utenza e a costi reali, sulla base delle voci di spesa previste dal regolamento di attuazione della citata legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
2. Alle convenzioni di cui al comma precedente dovranno essere allegati i progetti esecutivi delle singole attività corsuali con l'indicazione dei bisogni formativi e dei relativi finanziamenti.
Sezione IV
Partecipazione degli operatori all'attività di sviluppo produttivo dell'agricolturaArt. 145
Contributi per la partecipazione1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli operatori all'attuazione degli obiettivi di sviluppo produttivo in agricoltura, (…) la Regione autonoma della Sardegna eroga contributi per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) formazione di quadri dirigenti di cooperative e di altre forme associative;
b) studio, ricerca, divulgazione e propaganda sui problemi dello sviluppo economico-sociale e per la diffusione della cooperazione e dell'associazionismo;
c) erogazione di servizi di assistenza e consulenza ai coltivatori e agli allevatori diretti.
Art. 146
1. Sono destinatarie dei contributi le organizzazioni professionali agricole regionali operanti in Sardegna le cui organizzazioni nazionali siano promotrici di enti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo C.P.S. n. 804 del 29 luglio 1947, e successive modifiche e integrazioni, oppure siano presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).
Organizzazioni destinatarie dei contributiArt. 147
Domande1. Le domande per ottenere il contributo, corredate dal programma di attività ed iniziative che le organizzazioni aventi diritto intendono svolgere, devono essere presentate all'Assessore regionale del lavoro e formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro il 30 gennaio di ogni anno.
2. Il contributo ammesso verrà erogato anticipatamente nella misura del 70 per cento e per il restante 30 per cento, alla presentazione del rendiconto sul programma di intervento attuato.
Art. 148
Regime degli aiuti1. L'ammontare e la ripartizione dei contributi alle singole organizzazioni e per le specifiche attività sono determinati, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita una Commissione composta da:
a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
b) l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di cui all'articolo 146.
2. Lo stanziamento annuale è ripartito tra le organizzazioni di cui all'articolo 146.
Art. 149
Controlli1. Il controllo nell'impiego delle somme erogate ai sensi delle disposizioni della presente sezione spetta all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
2. In caso di accertata irregolarità nell'impiego di dette somme e nell'adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.Capo III
Agricoltura biologicaArt. 150
Finalità1. La Regione sarda promuove e valorizza la produzione di prodotti agricoli biologici, nonché la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e lo sviluppo delle tecniche agricole biologiche.
2. Per tecniche agricole biologiche si intendono quelle indicate nel Regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 151
Piano regionale pluriennale e programmi annuali di attività1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, predispone:
a) il piano pluriennale per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; il piano pluriennale può prevedere l'istituzione di centri per la ricerca e la sperimentazione di tecniche biologiche;
b) i programmi annuali di attività riguardanti la sperimentazione e la divulgazione delle tecniche biologiche.
2. Il piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura. I programmi annuali sono approvati dalla Giunta regionale.
3. Le provvidenze previste dal presente capo possono essere concesse anche prima dell'approvazione del piano pluriennale.
Art. 152
Definizione di aziende agricole biologiche e di aziende di trasformazione biologica1. Si definisce «azienda agricola biologica» quella che opera secondo le procedure stabilite negli allegati I, II e III del Regolamento CEE n. 2092/91.
2. Si definisce azienda di trasformazione biologica quella che opera secondo le procedure stabilite nell'allegato III, parte B, del Regolamento CEE n. 2092/91.
Art. 153
Compiti dell'ERSAT1. L'ERSAT, Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura:
a) riceve le notifiche indicate al primo comma punto a) dell'articolo 8 del Regolamento CEE n. 2092/91;
b) cura e aggiorna l'elenco indicato al terzo comma dell'articolo 8 del Regolamento CEE n. 2092/91;
c) esercita le funzioni di controllo sulla produzione agricola ottenuta con le tecniche agricole biologiche e di trasformazione biologica, indicate nel Regolamento CEE n. 2092/91;
d) concede, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2092/91, l'uso dell'indicazione contenuta nell'allegato V del Regolamento CEE n. 2092/91;
e) cura l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento CEE n. 2092/91.
2. Al fine di individuare l'eventuale presenza di sostanze vietate nei prodotti delle aziende agricole biologiche e di trasformazione biologica, l'ERSAT può utilizzare, tramite convenzione, i laboratori di istituzioni o enti pubblici.
3. I risultati dei controlli sulle produzioni agro-biologiche, ivi compresi i risultati delle analisi dei laboratori, sono comunicati dall'ERSAT all'Assessorato della agricoltura e riforma agro-pastorale.
Art. 154
Competenze dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale:
a) promuove studi e indagini tesi ad approfondire l'analisi dell'impatto ambientale delle tecniche agricole, anche mediante l'installazione di una rete di monitoraggio ambientale in aree campione di intenso sfruttamento agricolo in collaborazione con l'Assessorato regionale dell'ambiente;
b) organizza convegni e seminari di studio avvalendosi anche delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni di produttori agro-biologici per divulgare l'uso delle tecniche agricole biologiche;
c) rilascia borse di studio a laureati e diplomati aventi per oggetto l'applicazione pratica sul territorio di tecniche di agricoltura biologica;
d) favorisce l'inserimento delle tecniche di agricoltura biologica nei programmi di formazione professionale e di assistenza tecnica;
e) coordina e finanzia programmi di sperimentazione e dimostrazione presentati dalle associazioni dei produttori, organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di agricoltura biologica operanti in Sardegna.
Art. 155
Contributi per l'uso di sistemi di lotta biologica1. Al fine di favorire l'uso di strategie di lotta biologica contro i parassiti delle colture agrarie, agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole viene concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa sostenuta per l'attuazione di sistemi di lotta biologica.
Art. 156
Contributi a favore delle comunità di accoglienza1. A favore delle comunità di accoglienza e di reinserimento sociale di portatori di handicap psicofisici, minori, anziani e tossicodipendenti e delle cooperative tra detenuti o ex detenuti le quali hanno aziende bio-agricole od avviano programmi di conversione delle tecniche agricole tradizionali, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ammissibile.
Art. 157
Contributi per l'effettuazione di corsi di agricoltura biologica1. A favore di enti pubblici, con priorità per gli istituti universitari e medi superiori del settore agrario, che organizzano corsi teorico-pratici di agricoltura biologica, anche settoriali, possono essere concessi contributi, fino alla copertura delle spese giustificate, previa approvazione dei programmi di attività e previo controllo dello svolgimento dei corsi.
Art. 158
Spese di adesione ai sistemi di controllo1. Per le produzioni biologiche non si applica la regola dell'aiuto decrescente di cui all'articolo 85 per quanto riguarda le spese relative all'adesione ai sistemi di controllo ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.