CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 552
presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CONTU
il 9 giugno 2004
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura
ARTICOLI DAL N. 20 AL N. 47
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
Bonifiche e ricomposizione fondiariaArt. 20
Ricomposizione fondiaria1. La Regione promuove la ricomposizione fondiaria e la trasformazione agraria e fondiaria e ne dichiara la assoluta priorità nella propria politica agricola. Nelle more di una organica disciplina legislativa, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta regionale - ai termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni- in un contesto coordinato, il programma annuale degli interventi tendenti al riordino fondiario, alla creazione di aziende di congrue dimensioni, alla realizzazione delle relative infrastrutture rurali da finanziarsi a' termini della legislazione regionale vigente nel rispetto di quella statale e comunitaria.
diSezione I
Opere di bonificaArt. 21
Competenze dei Consorzi di bonifica1. La programmazione e l'esecuzione delle opere di bonifica sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola, alla difesa del suolo e dell'ambiente. I consorzi di bonifica sono competenti a proporre, eseguire e gestire opere di competenza pubblica e privata, attinente la bonifica, lo sviluppo delle produzioni agricole, la difesa del suolo e dell'ambiente. Tali competenze sono svolte nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico e sociale (…) delle Comunità montane e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici.
Art. 22
Piani pluriennali e annuali1. I consorzi di bonifica operano (…) con piani pluriennali o stralci annuali approvati (…) dalle Comunità montane per le zone di rispettiva competenza.
2. L'approvazione di cui al precedente comma si intenderà effettuata qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.
3. Qualora tra (…) più Comunità montane insistenti sullo stesso comprensorio di bonifica, insorgano controversie nell'approvazione dei piani di cui sopra, spetterà all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dirimere il caso controverso, sentita la Commissione consiliare competente.
4. I piani e i programmi dei consorzi dovranno, comunque, conformarsi, per il settore di competenza, alle direttive ed ai criteri risultanti dagli strumenti programmatori della regione, ai fini di una coordinata ed efficace attuazione degli interventi previsti dal presente capo e dalle altre norme sulla difesa del suolo, sull'assetto del territorio e sull'utilizzazione delle risorse idriche.Art. 23
Concessione per le opere pubbliche di bonifica1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, inserite nei piani e programmi di cui all'articolo precedente, provvedono lo Stato e la Regione, direttamente o per concessione.
2. La concessione a domanda è assentita ai consorzi di bonifica integrale competenti per territorio. Solo in difetto di iniziative dei consorzi di bonifica, la concessione può essere accordata alle Comunità montane, ai comuni e loro consorzi, alle province e ad altri enti pubblici.
3. Nei provvedimenti di concessione, agli enti di cui al precedente comma viene riconosciuta un'aliquota per spese generali e compenso forfettario di tutti gli oneri che il concessionario dovrà sostenere per la realizzazione delle opere (progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione, collaudazione e trattazione amministrativa ecc.).
4. L'aliquota percentuale riconosciuta è fissa ed invariabile e va calcolata sull'importo complessivo netto delle opere risultanti dalla liquidazione finale.
5. Detta aliquota percentuale è stabilita con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
6. I consorzi di bonifica, su richiesta (...) delle Comunità montane, provvedono, quali strumenti operativi, alla progettazione ed esecuzione degli interventi di cui all'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33.
7. I rapporti fra (…) le Comunità montane ed i consorzi di bonifica, per quanto concerne la concessione relativa ad opere pubbliche, studi, ricerche, servizi, sono disciplinati da apposita convenzione di affidamento nel caso di esecuzione di opere non di bonifica.Art. 24
Esercizio e manutenzione delle opere1. All'esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica provvedono i consorzi di bonifica competenti per territorio.
2. Per quanto concerne in particolare le opere di provvista e utilizzazione delle acque, la competenza dei consorzi di bonifica è limitata a quelle opere o parti di esse che abbiano prevalente funzione agricola.
Art. 25
Partecipazione dei proprietari alle spese di esecuzione e di esercizio1. I proprietari di beni immobili agricoli ed extra-agricoli compresi nei comprensori di bonifica contribuiscono alle spese di esecuzione, di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale e regionale a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952 n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I conduttori di imprese agricole, o in mancanza i proprietari, contribuiscono alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di bonifica effettivamente funzionanti.
3. I criteri per la determinazione del canone irriguo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Detti criteri sono vincolanti per tutti i consorzi e sono finalizzati a garantire un costo dell'acqua per uso irriguo omogeneo in tutto il territorio nazionale.
4. A decorrere dal 1º gennaio 1997 i conduttori di imprese agricole contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata; a tal fine i Consorzi di bonifica provvedono ad installare idonei strumenti di misurazione del consumo di acqua. I conduttori concorrono alle relative spese di installazione in misura non inferiore al 30 per cento del costo sostenuto dal ConsorzioArt. 26
Piani di sviluppo agricolo1. I conduttori di imprese agricole e i proprietari di fondi ricadenti nei comprensori di bonifica che risultino serviti da impianti di distribuzione dell'acqua effettivamente funzionanti a livello aziendale ma non utilizzati a scopo irriguo o, comunque, solo parzialmente utilizzati o in misura del tutto insufficiente in rapporto alle possibilità reali di sviluppo agricolo della zona sono obbligati a presentare piani aziendali di sviluppo agricolo finalizzati all'utilizzazione razionale delle risorse idriche e dei vari fattori produttivi, in conformità ai piani ed ai programmi stabiliti dalla Regione (…) e dalle Comunità montane.
2. I consorzi di bonifica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel precedente comma, sono tenuti a promuovere tutte quelle iniziative atte a costituire, anche mediante interventi di riordino fondiario, unità fondiarie adeguate, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.Art. 27
Provvidenze1. Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo saranno concesse ai consorziati le provvidenze previste per la realizzazione delle opere di trasformazione fondiaria e agraria dalle leggi statali e regionali, da norme comunitarie o da apposite direttive regionali.
2. I consorzi di bonifica, entro un mese dalla data del 15 maggio 1984 sono tenuti a notificare ai consorziati di cui al primo comma del precedente articolo, l'obbligo di presentazione dei piani aziendali di sviluppo agricolo.
3. Per gli utenti degli impianti di distribuzione dell'acqua compiuti dopo la data del 15 maggio 1984, il termine di cui al comma precedente decorrerà alla data di effettiva entrata in funzione degli impianti stessi.
4. Il canone irriguo verrà applicato nei ruoli di utenza, come se l'acqua resa disponibile nell'impianto pubblico venisse effettivamente utilizzata:
a) dalla data del 15 maggio 1984, ai consorziati che abbiano già realizzato il piano aziendale di sviluppo agricolo;
b) a partire dal termine per l'utilizzazione delle opere, fissato nel decreto di approvazione del piano aziendale di sviluppo agricolo, ai consorziati che abbiano presentato detto piano;
c) entro dodici mesi dalla notifica, di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, ai consorziati che non abbiano provveduto alla presentazione del piano di sviluppo agricoloArt. 28
Concorso della Regione nelle spese1. Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di cui all'articolo 2 del regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, indipendentemente dalla dichiarazione di compimento, l'Amministrazione regionale è tenuta a concorrere alle spese di manutenzione delle stesse mediante contributo da determinarsi sulla base dell'estensione del comprensorio di bonifica e dell'entità, natura e vetustà delle opere.
2. Il contributo di cui al comma precedente è concesso, per le opere con funzione unisettoriale agricola, con determinazione del dirigente competente dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale. Per le opere che siano invece di interesse intersettoriale, il contributo sarà posto a carico degli Assessorati competenti.
3. La dichiarazione di compimento richiesta dall'articolo 17 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non è richiesta per gli interventi manutentori di opere di bonifica finanziati o in corso di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale dalla data del 15 maggio 1984.
Art. 29
Interventi di manutenzione straordinaria di opere di bonifica1. Sono concessi contributi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di opere di bonifica.
2. Tali contributi sono concessi, previa presentazione da parte dei Consorzi di cui al comma 1 di piani di manutenzione straordinaria e successiva approvazione da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.Art. 30
Concorso nelle spese di funzionamento per impianti consortili1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica mediante l'erogazione di contributi nella misura massima del quaranta per cento delle stesse spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti a tale fine dai bilancio della Regione.
2. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità dell'intervento a termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (…).
Art. 31
Risparmio idrico1. Al fine di risparmiare risorse idriche e di tutelare l'ambiente naturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, a totale carico pubblico, la spesa sostenuta dai Consorzi di bonifica e da altri enti pubblici gestori di risorse idriche per gli oneri relativi all'acquisto di idonei strumenti di misurazione del consumo di acqua irrigua da parte delle aziende agricole.
2. I contributi concessi ai Consorzi di bonifica per concorrere alle spese di funzionamento degli impianti consortili - previsti dall'articolo 30 sono anticipati nella misura del novanta per cento della spesa ammessa. La quota residua verrà pagata previa presentazione del rendiconto.
Art. 32
Incremento del contributo di cui all'articolo 30 in caso di calamità1. In caso di calamità naturale il contributo di cui all'articolo 30 è corrisposto, nell'ambito delle zone danneggiate, fino alla misura massima del settantacinque per cento, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio.
Sezione II
Consorzi di bonificaArt. 33
Organi dei Consorzi1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche.
2. Sono organi dei consorzi di bonifica:
a) l'Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio dei delegati;
c) la Deputazione amministrativa;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
3. Al Presidente e Vicepresidente del consorzio, al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti competono, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione ai lavori, le stesse indennità spettanti agli Amministratori degli enti regionali nella misura indicata per gli enti del primo gruppo dal decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 1968, n. 105, e provvedimenti successivi.
4. Ai componenti del Consiglio dei delegati, della deputazione amministrativa e del collegio dei revisori dei conti è corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi collegiali, il cui ammontare deve essere contenuto nei limiti dell'uguale indennità spettante per lo stesso titolo agli amministratori della Provincia in cui opera il Consorzio di bonifica. Per gli amministratori e per i componenti del collegio dei revisori che risiedono in sede diversa da quella in cui si svolgono le sedute degli organi collegiali, oltre al gettone di presenza compete l'indennità di trasferta nelle misure indicate per gli amministratori degli enti regionali dal decreto del presidente della giunta regionale 7 giugno 1967, n. 26 e successive modificazioni.Art. 34
Assemblea1. L'Assemblea è costituita dai proprietari consorziati che, iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.
2. Solidalmente con il proprietario o in luogo di questi, sempreché lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori per mezzadria e colonia parziaria dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile di irrigazione o di miglioramento fondiario.
Art. 35
Consiglio dei delegati1. Il Consiglio dei delegati è composto da membri eletti dall'Assemblea nel suo seno ai sensi del successivo art. 36, e da membri di diritto.
2. Il numero dei membri elettivi sarà stabilito nello Statuto di ciascun consorzio in misura non inferiore al settantacinque per cento del totale dei membri del Consiglio.
3. I membri di diritto sono nominati con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione assunta dalla Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore e su designazione degli organi, enti ed organizzazioni sotto indicati:
a) un rappresentante dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
b) (…);
c) tre rappresentanti dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile eletti dall'Amministrazione provinciale;
d) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede nazionale.
4. Partecipa alle sedute del Consiglio dei delegati, con voto consultivo, il Direttore del consorzio.
5. Gli organi, gli enti e le organizzazioni predette debbono designare i rispettivi rappresentanti entro quindici giorni dalla comunicazione, disposta dal consorzio a mezzo lettera raccomandata, delle avvenute elezioni.
6. La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti.
7. Trascorso il termine di cui al precedente quinto comma il Consiglio dei delegati è validamente costituito anche se non siano ancora stati nominati i membri di diritto.
Art. 36
Elettività dei membri dei Consigli1. I membri elettivi del Consiglio dei delegati sono eletti fra gli aventi diritto al voto, con votazione pro capite.
2. Il voto è segreto e personale e non può essere esercitato mediante delega se non nei casi previsti dall'articolo successivo.
3. Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni a seconda del diverso carico contributivo, nei modi stabiliti dallo Statuto.
4. In ogni caso nella sezione intermedia saranno inclusi soltanto i consorziati proprietari ed imprenditori agricoli il cui onere contributivo sia compreso tra quello dell'azienda con un livello occupazionale di 150 giornate lavorative annue e quello dell'azienda con un livello occupazionale di 600 giornate lavorative annue.
5. Ad ogni sezione è attribuito, sul totale dei delegati da eleggere, il numero di delegati che sarà stabilito dallo Statuto tenendo conto della contribuenza complessiva della sezione e, comunque, attribuendo alla sezione intermedia almeno il quaranta per cento del totale dei delegati.
Art. 37
Elettorato attivo1. Hanno diritto al voto tutti coloro che fanno parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 34.
2. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e per coloro che sono sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato rispettivamente dal curatore o dall'amministratore.
3. In caso di comunione è ammessa una delega congiunta a favore di uno dei comproprietari. In assenza di delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della partita catastale relativa alla comunione.Art. 38
Procedure di voto1. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
2. Le liste dei candidati debbono essere presentate da non meno di 30 e non più di 50 consorziati aventi diritto al voto.
3. Nel caso di sole due liste concorrenti, alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti, sono assegnati i seggi in proporzione ai voti riportati, con il limite massimo di due terzi.
4. Nel caso vi siano più di due liste concorrenti, ferma restando l'attribuzione del cinquanta per cento alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle altre liste sarà attribuito il restante cinquanta per cento dei delegati in proporzione ai voti riportati.
5. Nel caso di presentazione di una sola lista, gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche ai consorziati appartenenti alla medesima sezione non compresi nella lista presentata.
Art. 39
Esito delle votazioni1. Sono eletti nell'ambito di ciascuna lista, i candidati che ottengono il maggior numero di voti preferenziali.
2. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza.
Art. 40
Verbali d'elezione, ricorsi e insediamento1. Entro 8 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il quale, in caso di accertate irregolarità, provvede all'annullamento delle elezioni.
2. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso al Direttore del Servizio competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.
3. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma precedente, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con proprio decreto, dispone l'insediamento del Consiglio dei delegati.
Art. 41
Durata in carica1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il delegato eletto, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
Art. 42
Organi del Consiglio dei delegati1. Il Consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge il Presidente e due Vicepresidenti del consorzio tra i membri eletti dall'Assemblea, di cui uno della minoranza.
2. Nella stessa riunione, elegge gli altri componenti la Deputazione amministrativa, con voto limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere, garantendo in ogni caso la presenza della minoranza.
3. Partecipa alle sedute della Deputazione, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio.
4. Il numero dei componenti la Deputazione amministrativa è stabilito dallo Statuto di ciascun Consorzio.
Art. 43
Collegio dei revisori1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio dei delegati.
2. Essi devono essere scelti tra professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. La costituzione del Collegio dei revisori dei conti dei consorzi avviene con decreto dell'Assessore dell'agricoltura che designa tra i membri effettivi, di cui al comma precedente, il Presidente del Collegio.
4. I membri nominati durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per un solo successivo mandato.Art. 44
Vigilanza e tutela1. Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica sono esercitate dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale nei modi stabiliti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14 del 1995, gli atti di cui all'articolo 3, comma 1 , lettere b) ed e) della medesima legge sono trasmessi solo all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. Per assicurare il funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, il Direttore del Servizio competente, qualora gli organi preposti siano inadempienti, può disporre in via sostitutiva, previa diffida, il compimento degli atti di loro competenza.
Art. 45
Opposizione1. Contro le deliberazioni degli Organi dei Consorzi è ammessa opposizione da proporsi entro 30 giorni a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di pubblicazione delle deliberazioni.
2. L'organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide sulle opposizioni alla sua prima riunione e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione delle opposizioni.
3. L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.
4. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso al Direttore del Servizio competente entro 30 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
5. Il direttore del servizio competente decide nei termini e con le modalità di cui al decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 46
Scioglimento dei Consorzi1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili per mezzo dei controlli sostitutivi previsti dal precedente articolo 44, e negli altri casi contemplati dalla legislazione vigente, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può disporre lo scioglimento degli Organi d'Amministrazione dei consorzi.
2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'ente che deve convocare entro sei mesi l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.
3. Il termine di convocazione non può essere prorogato dalla Giunta regionale se non per comprovate necessità.
4. Il Commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.
Art. 47
Rinvio alla normativa statale1. Restano ferme in quanto applicabili le norme di legge statali in materia di bonifica non contrastanti con quelle di cui al presente capo, anche se non espressamente richiamate.