CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 552

presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CONTU

il 9 giugno 2004

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura


ARTICOLI DAL N. 1 AL N. 19


 

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura composto da 194 articoli.

   

TITOLO I
Bonifiche, riordino fondiario e infrastrutture rurali

Capo I
Riforma dell'assetto agro-pastorale

Sezione I
Costituzione del monte dei pascoli

Art. 1
Costituzione del monte dei pascoli

1. La costituzione del monte dei pascoli avviene, con le modalità di cui all'art 7 e seguenti (…), mediante l'acquisto o l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti.

2. La costituzione del monte dei pascoli è altresì possibile mediante l'acquisto, dai proprietari che intendono cederli, di tutti i terreni individuati dai piani zonali di valorizzazione come idonei ed in particolare di quelli utilizzati per integrare, anche in virtù di opportune trasformazioni, le risorse foraggiere attualmente disponibili.

3. L'ERSAT , inoltre, richiederà l'esproprio, per acquisirli al monte dei pascoli, anche di tutti i terreni per i quali i proprietari si rifiutino di effettuare nei loro fondi le opere di trasformazione previste dal piano zonale di valorizzazione.

4. Il monte dei pascoli appartiene al patrimonio indisponibile della Regione Sarda. E' tuttavia consentita la permuta dei terreni che ne fanno parte, per scopi di riordino fondiario e per la costituzione di aziende stabili, efficienti ed economicamente valide.

5. Il Presidente dell'ERSAT è autorizzato a stipulare i contratti di acquisto e di permuta, in nome e per conto della Regione Sarda.

   

Art. 2
Coltivatori diretti

1. Si considerano coltivatori diretti, agli effetti della presente sezione, coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame impiegando in tale attività almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavando dall'attività medesima più dei due terzi del proprio reddito da lavoro, con esclusione di eventuali trattamenti pensionistici di invalidità, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

2. Tale requisito sarà accertato, sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dall'ERSAT che a tale fine potrà svolgere tutti gli accertamenti che riterrà necessari.
   

Art. 3
Terreni a pascolo permanente

1. Si considerano a pascolo permanente i terreni che nelle 3 annate agrarie precedenti all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, non siano stati destinati ad altre colture permanenti e siano stati utilizzati prevalentemente attraverso il pascolamento.

2. Sono altresì considerati a pascolo permanente i terreni che per almeno 5 anni non siano stati destinati ad altre colture permanenti e siano stati utilizzati prevalentemente attraverso il pascolamento.

3. L'ERSAT accerterà la sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti ed includerà i terreni, cui avrà riconosciuto tali caratteristiche e che siano dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, nell'elenco catastale che predisporrà ai sensi dell'articolo 5
   

Art. 4
Aziende stabili, efficienti ed economicamente valide

1. Ai fini della presente sezione, una azienda è stabile, efficiente ed economicamente valida quando, con la razionale organizzazione dei fattori produttivi ed anche utilizzando impianti e servizi comuni, sia in grado di assicurare agli addetti livelli di reddito di lavoro comparabili con quelli raggiunti dai lavoratori occupati nei settori extra agricoli.

2. La redditività dell'azienda ed i redditi comparabili sono determinati e valutati secondo le modalità stabilite dal programma già approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

   

Art. 5
Formazione degli elenchi catastali dei terreni a pascolo permanente

1. L'ERSAT, sulla base dei dati acquisiti ai sensi del precedente articolo 3, provvede alla formazione di aggiornati elenchi catastali di tutti i terreni a pascolo permanente, distintamente per ciascun comprensorio, dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, nel rispetto delle indicazioni e delle priorità contenute nel programma straordinario di cui all'articolo 4,comma 2, e nei successivi programmi pluriennali.

2. Le procedure per la formazione, l'approvazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco catastale sono stabilite nel regolamento di attuazione.
   

Art. 6
Esproprio e acquisto dei terreni sulla base del programma annuale

1. L'ERSAT dovrà acquisire i terreni da destinare al monte dei pascoli sulla base del programma annuale di cui al successivo articolo 7.

2. Tale acquisizione a norma dell'articolo 1 potrà eccezionalmente avvenire prima o indipendentemente dalla compilazione degli elenchi catastali o dalla delimitazione delle zone di sviluppo pastorale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n.39, qualora sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture o di altre opere di valorizzazione o qualora, richiesta da coltivatori diretti o braccianti associati in cooperativa, sia finalizzata alla costituzione, nel rispetto del programma straordinario di cui all'articolo 4 comma 2, di aziende pastorali efficienti da assegnare in affitto ai suddetti richiedenti.
   

Art. 7
Programma annuale di acquisizione dei terreni

1. L'ERSAT, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone un programma che, con priorità per le zone interne a prevalente economia pastorale, individua i Comuni nei quali ricadono i terreni da acquisire al monte dei pascoli nel corso dell'anno finanziario. 

2. Tali programmi, che dovranno curare il rispetto della prescrizione di cui all'articolo 25 della legge 24 giugno 1974, n. 268, e le indicazioni stabilite nel programma straordinario di cui all'articolo 4, comma 2, dovranno prioritariamente riguardare i terreni di cui è prevista la acquisizione nei piani zonali di valorizzazione, nonché quelli da acquisire ai sensi dell'articolo 6.

3. In ciascun anno finanziario si potranno acquistare ed espropriare, per destinarli al monte dei pascoli, soltanto i terreni compresi nel suddetto programma annuale. Gli espropri e gli acquisti verranno effettuati con le modalità di cui agli articoli seguenti.

4. Il programma annuale di acquisizione dei terreni, che contiene l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'espropriazione, deve essere espressamente approvato, ad iniziativa dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta medesima.

5. L'approvazione del programma annuale comporta per un periodo di due anni la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini dell'espropriazione, per i terreni in esso inclusi, che siano classificati pascoli permanenti dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti e per quelli indispensabili per l'attuazione dei piani zonali di valorizzazione di cui al precedente articolo 1.

   

Art. 8
Determinazione del valore dei terreni ed aumenti per i piccoli appezzamenti

1. Per tutti i terreni dei quali si prevede l'espropriazione nel corso dell'anno finanziario, ai sensi dell'articolo precedente, il Comitato direttivo dell'ERSAT procede preliminarmente alla determinazione del valore.

2. La valutazione è fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente.

3. L'ammontare dell'indennizzo è stabilito, sulla base del parere espresso da una Commissione provinciale, nominata dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e composta: dal Direttore del Servizio ripartimentale dell'agricoltura, che la presiede e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle categorie agricole (…). Ai componenti della Commissione competono le indennità ed il rimborso delle spese previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'indennizzo di cui al precedente comma terzo, tuttavia, se dovuto a proprietari che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 19, quarto comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, deve essere aumentato di una percentuale pari al venti per cento per i terreni di estensione fino a 10 ettari, e di una percentuale pari al dieci per cento per i terreni di estensione superiore ai 10 ettari e fino ai 15 ettari.

5. Il parere della Commissione di cui al comma 3 ha carattere consultivo, e si intende acquisito se non viene espresso entro 30 giorni.

   

Art. 9
Notifica del valore accertato e cessione volontaria dei terreni espropriabili

1. Calcolato l'ammontare della somma dovuta per ciascun terreno da acquisire, il Presidente dell'ERSAT lo notifica agli interessati, nella forma degli atti processuali civili, con l'avvertimento che tale somma costituisce l'ammontare dell'indennizzo per l'esproprio del terreno considerato, ma che è fatta salva la possibilità di una cessione volontaria all'ERSAT dello stesso terreno, fruendo in tal caso delle più favorevoli condizioni stabilite dalla presente sezione.

2. Entro 30 giorni dalla notifica di cui al comma precedente, i proprietari possono offrire, irrevocabilmente, all'ERSAT la cessione volontaria dell'immobile per un prezzo pari al dieci per cento in più della somma che era stata loro notificata.

3. Nella proposta di cessione volontaria i proprietari dovranno precisare se sia loro intenzione avere il vitalizio, ove ne sussistano le condizioni ai sensi del successivo articolo 14, in luogo del pagamento immediato della somma.
   

Art. 10
Contratto d'acquisto e pagamento del prezzo

1. Per i terreni di cui sia stata offerta la cessione volontaria il Comitato direttivo dell'ERSAT, non appena in possesso della documentazione dimostrante la proprietà del fondo, autorizza il Presidente a concludere, entro tre mesi dall'offerta, i relativi contratti di compravendita al prezzo determinato ai sensi dell'articolo precedente.

2. Se la stipulazione del contratto non viene dal Presidente effettuata entro tre mesi dall'offerta per motivi non imputabili al proprietario, il medesimo, a decorrere da tale momento, ha diritto agli interessi legali sul prezzo fissato.

3. La somma così determinata è corrisposta ai proprietari che cedono i terreni con pagamento immediato e diretto, sempre che questi, ricorrendo le condizioni di cui al successivo articolo 14, non abbiano richiesto il vitalizio.

   

Art. 11
Procedure per l'esproprio dei terreni

1. Per i terreni dei quali, nel termine indicato al precedente articolo 9 non sia stata offerta la cessione volontaria, il Presidente dell'ERSAT ne chiede al Presidente della Regione la espropriazione, secondo le norme vigenti nella Regione sarda in materia di espropriazione per pubblica utilità.
   

Art. 12
Occupazione d'urgenza

1. Ove sia necessario, per l'attuazione dei piani zonali di valorizzazione, procedere ad occupazioni temporanee indispensabili per la realizzazione degli interventi previsti dai piani suddetti, si potrà chiedere al Presidente della Giunta regionale la emanazione del relativo provvedimento secondo le norme vigenti nella Regione Sarda in materia.

2. L'occupazione è disposta per la durata di non più di un anno e può essere protratta sino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

3. L'ammontare dell'indennità dovuta sarà determinata secondo le norme vigenti nella Regione Sarda in materia di espropriazione per pubblica utilità.
   

Art. 13
Determinazione del prezzo dei terreni non espropriabili da acquistare

1. Per i terreni, concretamente individuati, di cui non è previsto l'esproprio, ma dei quali è possibile l'acquisto, l'ERSAT, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, con gli stessi criteri, determina il valore di mercato nell'anno agrario precedente ed invita i proprietari alla cessione.

2. Se la proposta viene accolta, l'ERSAT può acquistare il terreno per un prezzo pari al venti per cento in più di quello determinato ai sensi del comma precedente.

3. Alla stipulazione del contratto di acquisto il Presidente dell'ERSAT viene autorizzato con delibera del Comitato direttivo.

4. La somma è corrisposta al proprietario con pagamento immediato e diretto sempre che questi, all'atto dell'accettazione della proposta di vendita, non richieda, ricorrendone le condizioni, il vitalizio.
   

Art. 14
Assegno vitalizio

1. I proprietari dei terreni che dall'ERSAT vengono acquisiti al monte dei pascoli, sia in base ad esproprio sia in base ad acquisto, possono richiedere, nelle forme e nei tempi rispettivamente indicati dagli articoli precedenti, anziché il pagamento immediato e diretto della somma dovuta a titolo di prezzo della compravendita o di indennizzo per l'esproprio, la concessione in loro favore di un vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni pagate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Tale forma di pagamento potrà essere richiesta solo dai proprietari il cui ultimo reddito annuo accertato ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, non superi la somma di euro 1.291,14.

3. L'ERSAT indicherà le modalità con cui gli interessati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, e potrà svolgere ogni indagine che riterrà utile per verificare la reale sussistenza degli stessi.

4. Il Comitato direttivo dell'ERSAT, se riterrà sussistenti le condizioni per la concessione del vitalizio, determinerà l'ammontare dell'assegno sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile.

5. La misura dell'assegno vitalizio, in ogni caso, non dovrà essere inferiore, se esso è relativo a terreni che erano dati in affitto, al reddito percepito anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sulla base dell'equo canone stabilito dalla legge 12 giugno 1962, n. 567 e dalla Legge 3 maggio 1982, n. 203.

   

Art. 15
Efficacia dei contratti d'affitto vigenti

1. Per tutti i terreni acquistati o espropriati dall'ERSAT, sino alla loro successiva assegnazione o alla loro diversa utilizzazione ai sensi del precedente articolo 3 o in base alle previsioni dei piani zonali di valorizzazione, conservano efficacia i contratti d'affitto vigenti.

   

Sezione II
Concessione dei terreni del monte dei pascoli

Art. 16
Cessione dei terreni

1. I terreni comunque acquisiti al monte dei pascoli, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 1, comma 2 e per quelli da permutare, sono ceduti dall'ERSAT, (…) a richiesta degli aventi diritto, in affitto unicamente a coltivatori diretti o pastori singoli o preferibilmente associati, i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o lo siano in misura insufficiente alla costituzione di aziende pastorali efficienti, ai sensi del precedente articolo 1 nonché a braccianti agricoli singoli o associati.

2. I terreni del monte dei pascoli potranno inoltre essere destinati alla forestazione oppure, in caso di comprovata necessità, potranno essere concessi a enti pubblici operanti in agricoltura, per lo svolgimento di attività o iniziative strettamente collegate allo sviluppo del settore agro pastorale.

3. Nella cessione dei terreni di cui al primo comma, per i quali erano in vigore al momento della acquisizione da parte dell'ERSAT contratti d'affitto, saranno preferiti i coltivatori diretti o pastori, singoli o associati, affittuari dei suddetti terreni.

4. Nel caso in cui fossero più di uno gli affittuari dei terreni che vengono accorpati per costituire un'azienda efficiente, l'ERSAT promuoverà, ove sussistano le condizioni, la costituzione di una cooperativa; altrimenti terrà conto, al fine della determinazione della priorità nell'assegnazione tra i vari richiedenti, della più giovane età e della maggiore superficie in precedenza coltivata ed utilizzata. Nella assegnazione dei terreni o aziende che prima dell'acquisizione al monte dei pascoli non erano concessi in affitto o per i quali gli affittuari non avanzino richiesta, dovranno essere preferiti i coltivatori diretti e i braccianti associati. Tra più richiedenti non associati, invece, si terrà conto, al fine della determinazione della priorità, ove si tratti di aziende, della più giovane età dei richiedenti e, ove si tratti di terreni non sufficienti da soli a costituire aziende economicamente valide, delle necessità di riordino fondiario e, solo subordinatamente, della minore età.

5. L'ERSAT , qualora le richieste non si riferiscano ad aziende già stabili, efficienti ed economicamente valide, potrà cedere i terreni del monte dei pascoli solo a quei richiedenti che si impegnino ad eseguire, con gli interventi previsti dal piano zonale di valorizzazione, (…) tutti i miglioramenti e le trasformazioni necessarie per costituire aziende aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 4

6. Ove non sia possibile rispettare le priorità di cui al terzo comma, né sia oggettivamente possibile cedere in affitto altri terreni idonei o costituire nei terreni aziende efficienti, agli affittuari di terreni comunque acquisiti al monte dei pascoli l'ERSAT corrisponderà una indennità pari a quella prevista dalle norme vigenti in materia di affitto dei fondi rustici.

   

Art. 17
Concessione in affitto e sua durata

1. L'ERSAT concede i terreni in affitto per tutto il tempo in cui il concessionario gestisce ed utilizza personalmente, quale coltivatore diretto, l'azienda o comunque i terreni assegnatigli oppure ove la concessione sia stata fatta a favore di cooperative di pastori, allevatori, braccianti ed altri operatori agricoli, per tutto il tempo in cui la cooperativa continuerà a sussistere.

2. Al momento della cessazione dell'attività da parte dell'assegnatario, su proposta di questi, l'ERSAT dovrà confermare l'assegnazione dell'azienda o comunque dei terreni in affitto a favore di uno dei membri del nucleo familiare dell'assegnatario o, in via subordinata, a colui che già lavori da almeno tre anni, in qualità di salariato, nella azienda stessa.

3. Per quanto non previsto dalla presente sezione in materia di concessione dei terreni del monte dei pascoli ed in particolare per l'indennizzo dei miglioramenti eseguiti dal concessionario, si applicano le norme vigenti per l'affitto dei fondi rustici o, se più favorevoli, le norme della riforma agraria.

   

Art. 18
Modalità delle cessioni e rinvio al regolamento

1. Gli ulteriori criteri e modalità per le concessioni in affitto, i cui canoni saranno determinati con riferimento alle norme sull'affitto dei fondi rustici, saranno definiti con il regolamento di attuazione.

2. Lo stesso regolamento definirà, altresì, le modalità per l'attribuzione delle aziende foraggere di cui all'articolo 1, comma 2, alle cooperative di coltivatori diretti e di braccianti agricoli.

3. Le somme derivanti dall'affitto dei terreni del monte dei pascoli saranno utilizzate prioritariamente per l'acquisto o l'esproprio di terreni destinati al monte dei pascoli oppure per gli indennizzi di cui al precedente articolo 17.

   

Art. 19
Decadenza dalla concessione dei terreni

1. In tutte le ipotesi in cui i concessionari siano inadempienti agli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dal programma di cui all'articolo 4, comma 2, decorso inutilmente il termine loro assegnato dall'ERSAT per gli adempimenti, lo stesso ente proporrà alla Giunta regionale (…) la decadenza dell'assegnazione.

2. Con il regolamento di attuazione saranno determinati anche gli ulteriori effetti e modalità della pronuncia di decadenza.