CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 544
presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, eredito e assetto del territorio, CAPPELLACCI
il 30 marzo 2004
Disposizioni relative alla gestione delle risorse strumentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e in materia di ambiente
RELAZIONE DELLA GIUNTA
La modifica introdotta dall'articolo 1 intende perseguire una maggiore efficienza ed economicità nella gestione delle risorse strumentali da destinare al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (ad eccezione per la materia armi, che deve resta disciplinata a livello regolamentare) ed a garantire adeguati standard di sicurezza in relazione alle attività di polizia e protezione civile. Infatti dette attività non ricadono nelle forme di tutela imposte dal D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ma devono comunque essere adottate ai sensi dell'art. 2087 del c.c. Allo stato attuale le direttive generali concernenti le risorse strumentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono ancora di competenza del Consiglio regionale, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985. Per contro, secondo la ratio della legge regionale n. 31 del 1998, tali direttive devono migrare alla competenza dell'Esecutivo. In particolare, si fa riferimento al regolamento di attuazione del secondo comma dell'articolo 27 della legge regionale n. 26 del 1985, D.P.G.R. 27 aprile 1990, n. 80 e successive modifiche, articoli. dal n. 1 ai nn. 9, 24 e 25, recanti modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento e divise. Tale normativa necessita di improcrastinabili modificazioni al fine di migliorare la sicurezza del personale in coerenza col vigente assetto applicativo del D.Lgs. n. 626 del 1994, nonché per scongiurare gli antieconomici acquisti di dotazioni "a calendario", previsti dall'allegato B allo stesso provvedimento.
L'articolo 2 prevede la possibilità della riprogrammazione dei finanziamenti regionali, secondo la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977, per il raggiungimento delle finalità previste dal Piano di gestione dei rifiuti, dopo aver preliminarmente recuperato le somme anticipate agli enti delegati.
L'articolo 3 prevede che la Regione, nelle more della predisposizione di una legge organica sulla tutela delle acque, adegui la propria legislazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 1999 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000, nel rispetto delle competenze previste dal D.lgs. n. 112 del 1998 e dallo Statuto e relative norme di attuazione.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Dotazioni strumentali del personale appartenente al C.F.V.A.1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda), è sostituito dal seguente:
"2. Le uniformi e gli equipaggiamenti da destinare al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono individuati secondo criteri di sicurezza, ergonomicità, funzionalità, economicità, decoro. I fregi ed i distintivi di grado da applicare sulle uniformi del Corpo medesimo sono individuati nel rispetto degli elementi tradizionali che valorizzano l'immagine istituzionale della Regione".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 26 del 1985, sono aggiunti i seguenti:
"2bis. Con regolamento, sono determinate le modalità di assegnazione, custodia e gestione delle armi in uso presso il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
2 ter. L'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, fatte salve le competenze esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed in conformità ai criteri dettati dal precedente secondo comma, determina con proprio decreto le direttive generali relative alle dotazioni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, concernenti:
a) la gestione, l'assegnazione, la foggia ed il colore delle uniformi, dei capi di vestiario e dell'equipaggiamento necessari allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché le circostanze e le modalità in cui si indossano le dotazioni medesime;
b) la foggia dei gradi, dei fregi e degli altri simboli distintivi, nonché le circostanze e le modalità di applicazione dei medesimi sulle uniformi;
c) il colore, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di servizio;
d) l'armonizzazione delle direttive medesime col vigente assetto normativo, organizzativo ed attuativo concernente il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni.
2 quater. Con decorrenza dall'emanazione dell'atto di cui al comma 2 ter, sono abrogati i seguenti articoli del regolamento del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 1990, n. 80 e successive modificazioni dall'articolo l all'articolo 9, articolo 24 e articolo 25.".
Art. 2
Riprogrammazione dei fondi assegnati per interventi infrastrutturali e ambientali
(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie) sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. I finanziamenti regionali destinati alla realizzazione di interventi relativi alla gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, non formalmente impegnati dagli enti delegati entro i termini di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 9 agosto 2002 n. 15 sono riprogrammati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7(finanziaria 2002) per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di gestione dei rifiuti.
1 ter. Le somme già erogate comprensive degli interessi maturati, sono restituite dagli enti detentori secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della succitata legge regionale n. 15 del 2002;
1 quater. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, previo accertamento in conto della UPB E05 (N.I.), ad iscrivere le somme recuperate ai sensi del comma 3 in conto dell'UPB S05 (N.I.).".
Art. 3
Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2000 è aggiunto il seguente:
"6 bis. L'Assessorato della difesa dell'ambiente emana direttive tecniche in materia di scarichi di agglomerati aventi popolazione inferiore a 2000 a.e. e individuazione di sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 31, comma 2, all. 5 al D.Lgs. n. 152 del 1999 punto 1.1 e del comma 4 dell'articolo 27 del D.lgs n. 151 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni:
a) scarichi da assimilare alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.lgs n. 152 del 1999;
b) forme di rinnovo tacito delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche ai sensi dell'articolo 45, comma 7, D.Lgs.n. 152 del 1999;
c) approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e modalità delle gestioni degli stessi che devono assicurare i valori limite degli scarichi ai sensi dell'articolo 47 del D.lgs n. 152 del 1999;
d) avvio degli impianti di depurazione ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.lgs. n. 152 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
e) scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 1999 e s.m.i;
f) acque di prima pioggia ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs. n. 152 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
g) definizione di valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5 del D.lgs.n. 152 del 1999 e in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante per gruppi o famiglie di sostanze affini ai sensi dei commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152 del 1999.