CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 543
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, CAPPELLACCI
il 30 marzo 2004
Disposizioni in materia di lavori pubblici
RELAZIONE DELLA GIUNTA
La disposizione di cui all'articolo 1 ha lo scopo di consentire l'assunzione degli impegni di spesa a favore dei comuni localizzatori degli interventi relativi al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica regionale di localizzazione. Infatti i tempi lunghi di realizzazione degli interventi non consentono di assumere impegni di spesa entro in termini di permanenza dello stanziamento nel bilancio regionale, con la conseguenza che gli stessi stanziamenti su cui gravano le relative spese, potrebbero venire, in tutto o in parte eliminate dal bilancio.
L'articolo 2 prevede l'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni comunali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La disposizione dell'articolo 3 ha il precipuo scopo di consentire il riutilizzo delle risorse oggetto di restituzione da parte degli enti inadempienti (delegati o concessionari) in seno allo stesso Assessorato al fine di garantire, per quanto possibile, l'originaria destinazione, per competenza delle medesime.
L'articolo 4 propone una integrazione all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, al fine di salvaguardare gli interventi nelle strutture portuali per il turismo nautico, finanziati con risorse individuate e trasferite alle contabilità speciali e mandate in economia ai sensi del precitato articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2003.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Procedura di spesa per gli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica e dei programmi sperimentali.1. La procedura d'impegno di cui agli articoli 9, commi 2 e 10, della legge regionale 10 maggio1983, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della regione per l'anno finanziario 1983 - legge finanziaria), è estesa al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2001, nonché ai programmi di edilizia sperimentale denominati "Ventimila alloggi in affitto" e "Contratti di quartiere II".
Art. 2
Commissioni comunali - Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica1. Entro il primo semestre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, la misura dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti le Commissioni comunali di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è aggiornata in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente.
Art. 3
Disposizioni varie in materia di opere pubbliche1. I finanziamenti regionali a destinazione vincolata ed affidati agli enti con provvedimento di concessione o di delega, qualora fossero revocati per inadempienza dell'ente concessionario o delegato, devono essere assegnati al medesimo capitolo di provenienza, una volta restituiti all'ente. Qualora permangano le condizioni di attualità e realizzabilità della medesima opere pubblica, l'Assessore pro tempore competente in materia valuta l'opportunità di affidarne l'esecuzione ad altro ente in delega o concessione, ovvero provvede con una gestione diretta del servizio in cui è posta in capo la UPB relativa. Qualora invece non vi fossero più le condizioni per cui l'opera oggetto di revoca debba essere realizzata, l'Assessore competente per materia propone alla Giunta regionale un differente impiego delle somme che si sono rese disponibili.
Art. 4
Modifiche alla L.R. n. 3 del 20031. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2003), è aggiunto il seguente:
"3 bis. Costituiscono obblighi preesistenti in capo all'Amministrazione regionale le somme relative all'esecuzione degli interventi nelle strutture portuali per il turismo nautico di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996), per le quali risultano, corrispondenti, già affidate le relative progettazioni.".