CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 542

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, CAPPELLACCI

il 30 marzo 2004

Disposizioni in materia di lavoro


RELAZIONE DELLA GIUNTA

L'articolo 1 modifica sia la competenza alla nomina dei presidenti delle commissioni esaminatrici negli esami finali al termine dei cicli di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica sia i compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici che, invariati dal 1983, verrebbero adeguati nel loro ammontare.

L'articolo 2 prevede la concessione, ai circoli degli emigrati sardi riconosciuti, di contributi straordinari finalizzati all'acquisto della sede sociale, soluzione che permetterebbe la valorizzazione delle spese che attualmente vengono spesso sostenute per il pagamento dei canoni di locazione. E' previsto, inoltre, uno snellimento del meccanismo di adeguamento dei compensi per i componenti della consulta, che viene demandato ad una delibera della Giunta da adottarsi ogni biennio.

All' articolo 3 sono adeguati alla normativa comunitaria i contributi previsti dalla legge regionale 23 aprile 1997, n. 16 (Cooperazione sociale). Infatti la predetta legge regionale n. 16 del 1997 prevede al titolo IV - Misure di incentivazione, - una serie di contributi e di interventi anche finanziari volti al sostegno del sistema. Al momento i benefici sono erogati nel rispetto della regola comunitaria del c.d. "de minimis" e pertanto limitati ai 100.000 euro nel triennio.

E' appena il caso di ricordare che la suddetta situazione deriva dal fatto che dopo attenta verifica dei previsti regimi di incentivazione quello relativo all' articolo 17 è risultato palesemente inapplicabile ed in contrasto alla normativa comunitaria, pertanto se ne propose tempestivamente la modifica. Il relativo disegno di legge, esitato dalle competenti Commissioni consiliari il 19 settembre 2001, deve essere ancora discusso in aula per la sua definitiva approvazione. Risulta però che, al momento, non vi sia la copertura finanziaria prevista per cui la sua approvazione appare quanto mai di difficile percorribilità.

A fronte di quanto previsto dall'articolo 17 erano stati assunti alcuni impegni che risultano ancora vigenti. Posto che quanto fin qui applicato, per i motivi esposti, risulta non particolarmente efficace e limitativo rispetto alle reali esigenze del sistema "Cooperazione sociale", particolarmente vitale in Sardegna, in allegato si propongono alcuni aggiustamenti e rimodulazioni, per la cui copertura potrebbero essere utilizzati parte degli impegni ancora vigenti per l'articolo 17 richiamato e per il quale si propongono alcune modifiche che dovrebbero consentirne l'applicazione.

Infine, posto ancora che una delle attività per le quali le cooperative ed i loro consorzi hanno dimostrato particolare gradimento è l'intervento previsto dall'articolo 19  - Contributi in conto occupazione - per le cooperative di "tipo B" e che lo stesso risulta privo di copertura, ed in considerazione del fatto che più che sufficiente risulta invece la disponibilità nel cap. 10067/00 - UPB 510,025, si ritiene di dover proporre il disimpegno delle somme risultanti eccedenti ed il loro trasferimento mediante specifica variazione di bilancio nell'UPB S10.024 - Cap. 10057/00, per un importo pari a euro 500.000,00.

Al pari, considerato che l'intero sistema è spesso coinvolto in progetti e reti di partenariato per i quali, molto spesso, le cooperative sarde, sottocapitalizzate ed in crisi di liquidità, non possono aderire, ritenendo invece che ciò possa consentire un pregevole salto di qualità si propone, mediante uno specifico punto da inserire nell'articolo 20, un adeguato intervento di sostegno.

ESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifiche alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 è sostituito dal seguente:

"La Commissione esaminatrice nominata con determinazione del direttore del servizio competente in materia di formazione professionale, è composta da:

a) un dipendente della Regione, che la presiede;

b) un esperto designato dagli uffici periferici del lavoro;

c) un esperto designato dagli uffici periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali;

f) un docente del corso.

La composizione della Commissione può essere modificata o integrata con atto motivato del Dirigente in caso di attività formative ad alto contenuto specialistico".

2. I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 7 della legge regionale n. 47 del 1979, introdotti dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 18, sono sostituiti dal seguente:

"Ai componenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al presente articolo, sono attribuiti i compensi e le indennità seguenti:

a) una medaglia fissa di presenza giornaliera pari ad euro 50 per il Presidente della Commissione e a euro 30 per tutti gli altri componenti;

b) un'indennità di trasferta di euro 28 al giorno per i componenti la Commissione che non risiedano abitualmente nel Comune ove ha luogo la seduta;

c) in luogo dell'importo di cui al punto precedente, una indennità, per l'uso del proprio mezzo di trasporto, per chilometro, nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina vigente alla data della trasferta.

Le spese di cui alle lettere a), b) e c) gravano sul bilancio degli interventi formativi per i quali viene costituita la Commissione".

   

Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1991

1. I compensi, le indennità ed i rimborsi spese previsti dai comini 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 26 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L'emigrazione) sono aggiornati ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale, con decorrenza dall'anno 2004. 

2. Dopo la lett. d) dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1991 è aggiunta la seguente:

"d bis) Finanziamento per l'acquisto della sede sociale";

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1991 è inserito il seguente:

"2 bis. All'acquisto di cui alla lettera d bis) provvede la federazione e/o circolo interessato in nome e per conto della Regione; l'immobile acquistato è di proprietà della Regione e sarà utilizzato gratuitamente dalla federazione o dal circolo per lo svolgimento delle loro finalità istituzionali per tutta la durata della vita associativa degli stessi".

   

Art. 3
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 1997, è inserito il seguente:

"1 bis). L'Amministrazione regionale al fine di favorire la crescita, anche professionale, degli operatori delle cooperative sociali, è autorizzata ad erogare contributi, anche in regime di cofinanziamento, finalizzati a promuovere ed incentivare reti di partnerariato fra cooperative sociali e loro consorzi, regolarmente iscritte all'Albo regionale, con analoghi organismi operanti in ambito nazionale e comunitario, ivi ricompresi gli enti pubblici, economici e non economici.

Fra i costi riconoscibili a carico del contributo regionale possono essere ricompresi anche quelli generali e di carattere organizzativo riconducibili all'eventuale tutoraggio necessario per l'avvio e la gestione della Rete. Il contributo erogabile è concesso entro il limite del 60 per cento del costo del progetto e comunque in alcun caso potrà superare il limite di euro 150.000. Lo stesso contributo, nelle more della sua notifica alla UE per la registrazione quale aiuto a finalità regionale, viene riconosciuto ed erogato nel rispetto della regola Comunitaria del de minimis.".

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma troveranno copertura attraverso le disponibilità rinvenienti dai disimpegni da effettuarsi a carico dei capitoli 10066/00 e 10667/00 (UPB 510.025) quantificati in euro 1.000.000.000 da imputare all'UPB S10.024.

2. Nell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 1997 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole "costituite da non oltre tre anni" sono sostituite da "in regola con l'iscrizione all'albo regionale";

b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"d))  in conto interessi";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2) Il contributo è concesso per una sola volta, non può superare i 250.000,00 euro e viene accordato entro i limiti di intensità di aiuto dalla vigente normativa comunitaria. Fino alla notifica e registrazione il presente regime può essere accordato ed erogato, in quanto compatibile, nel rispetto della normativa comunitaria del de minimis.".

d) Il comma 3 è abrogato.