CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 536/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
CAPPELLACCI

  il 16 marzo 2004

  Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2004


RELAZIONE DELLA GIUNTA

Il presente disegno di legge č finalizzato a garantire, in rapporto ai tempi necessari per la conclusione dell'iter legislativo dei documenti relativi alla proposta di manovra finanziaria per gli anni 2004-2006 la continuitą amministrativa, in regime di esercizio provvisorio, per un ulteriore mese e pertanto a tutto aprile 2004.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

BALLETTO, Presidente e relatore - SECCI, Vice Presidente - CORONA, Segretario - FALCONI, Segretario - CAPPAI - CORDA - COGODI - FLORIS - LADU - MARROCU - MURGIA - OPPI - SCANO - SPISSU - USAI - VARGIU

pervenuta il 25 marzo 2004

La Commissione bilancio, nella seduta del 23 marzo 2004, ha approvato con il voto favorevole dei gruppi di Forza Italia, UDC, Riformatori, del consigliere Corda ed il voto contrario del gruppo dei DS il disegno di legge n. 536 relativo alla proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2004, avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta regionale a presentarlo.

 La Commissione, al fine di garantire la continuitą amministrativa della Regione, ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Aula.

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004, gią autorizzato con la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14, č prorogato, con le stesse modalitą, sino al 30 aprile 2004.

2. Nei fondi di perenzione e negli altri fondi di riserva non si applica il frazionamento in dodicesimi.

 

Art. 1

(identico)

Art. 2

 1. La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2004.

 

Art. 2

 (identico)