CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 531
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dei trasporti,
AMADUil 4 marzo 2004
Continuità territoriale per le merci
RELAZIONE DELLA GIUNTA
Il presente disegno di legge sulla continuità territoriale in materia di cabotaggio marittimo ha lo scopo di realizzare la continuità territoriale delle merci tra i porti italiani situati sul continente e i porti sardi, con la correlata limitazione degli svantaggi scaturenti dalla insularità della Sardegna.
A tal fine l'articolo della proposta attribuisce alla Amministrazione regionale il potere di stabilire degli Oneri di Servizio Pubblico (OSP) al fine di garantire regolari servizi marittimi di interesse pubblico tra i porti italiani del continente e la Sardegna.
Si precisa che la proposta è stata redatta nel pieno rispetto della normativa comunitaria esistente in materia di trasporti marittimi e aiuti di stato e, segnatamente, dei princìpi e delle norme del Trattato istitutivo della Comunità Europea, del regolamento del Consiglio del 7 dicembre 1992, n. 3577/92, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi (cabotaggio marittimo), del Regolamento del Consiglio del 4 giugno 1970, n. 1107, degli orientamenti della Commissione e della giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di Giustizia.
In particolare si sottolinea che è il Regolamento n. 3577/92 a prevedere la possibilità di stabilire, a carico delle compagnie di navigazione che svolgono i servizi regolari da, tra e verso le isole, la conclusione di contratti di servizio pubblico o la imposizione di obblighi di servizio pubblico "come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio" con le isole.
L'articolo 2 prevede che le successive disposizioni di attuazione regolino nello specifico:
a) la stipula del contratto di servizio pubblico di trasporto marittimo mediante aggiudicazione a seguito di gara pubblica al fine di garantire la maggiore trasparenza e consentire lo sviluppo della concorrenza;
b) l'effettuazione di un'adeguata pubblicità all'avviso di gara e la specificazione in modo chiaro e trasparente di tutti gli obblighi relativi al livello e alla frequenza del servizio, alla capacità, alla flotta, ai prezzi e alle norme prescritte in modo da garantire che tutti i vettori comunitari aventi diritto di accesso a tale rotta (conformemente alle norme comunitarie) abbiano beneficiato di pari possibilità di presentare un'offerta.
Inoltre prevede che l'Amministrazione regionale rimborsi all'aggiudicatario i costi aggiuntivi sostenuti dall'operatore per effetto della prestazione del servizio.
L'articolo 3 dispone che nella convenzione di servizio pubblico, stipulata con l'aggiudicatario al termine della gara pubblica di cui all'articolo 2, siano stabiliti:
a) il numero dei collegamenti offerti e le linee operate che saranno stabilite e potranno essere modificate solo con decisione dell'Amministrazione regionale;
b) le tariffe del servizio pubblico che saranno fissate dall'Amministrazione regionale;
c) le caratteristiche della flotta adibita al servizio pubblico, sia per il numero di navi, sia per le caratteristiche tecniche;
d) gli orari dei collegamenti del servizio pubblico, in ordine ai quali il vettore aggiudicatario potrà proporre modifiche salvo approvazione dell'Amministrazione regionale;
e) la durata del contratto di servizio pubblico che sarà entro il limite di cinque anni, periodo ragionevole e non eccessivo, al fine di evitare la creazione di un monopolio privato.
Sotto il profilo finanziario l'articolo 4 del disegno di legge stabilisce che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a stanziare, con risorse finanziarie proprie, quale quota di compartecipazione regionale, una somma annua sino alla concorrenza di euro 7.746.000,00 per la durata complessiva della convenzione di servizio pubblico in parola. Restano, altresì, fatte salve le relative quote finanziarie a carico dello Stato.
Tale somma è stanziata a titolo di "dotazione forfettaria di continuità territoriale".
Inoltre si prevede che, al fine di compensare gli obblighi di servizio pubblico contenuti e imposti nelle relative convenzioni, il vettore aggiudicatario riceva dalla Regione autonoma della Sardegna e/o dallo Stato italiano, una sovvenzione annua il cui importo sarà fissato per la durata della convenzione e verrà adeguato ogni anno ai seguenti indici: evoluzione del prodotto interno lordo, prezzi di mercato e indici ISTAT, nonché informazioni e conti analitici convenzionali presentati dal vettore aggiudicatario.
Al fine di prevenire ed evitare inadempimenti del vettore aggiudicatario è disposto che ogni convenzione di servizio pubblico preveda l'indicazione di penalità a carico dell'aggiudicatario stesso per violazioni contrattuali o carenze nel servizio effettuato, anche tramite trattenute sulla predetta dotazione forfettaria.
Il successivo articolo 5 precisa che la dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 è destinata in via primaria alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale delle merci. E ciò in quanto attualmente è vigente una forma di continuità territoriale per i passeggeri attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico sulle più importanti rotte aeree di cui all'articolo 36 della Legge 17 maggio 1999, n. 144.
L'articolo 6 prevede, in linea con la sopra citata normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, che la proposta stessa e le successive disposizioni attuative vengano notificate alla Commissione Europea come disposto dal Regolamento (CE) 22 marzo 1999, n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato CE.
L'articolo 7 stabilisce la ripartizione degli oneri derivanti dall'applicazione della legge, oltreché l'attuazione della stessa legge ad opera della Giunta regionale, su proposta del competente Assessore dei trasporti della Regione autonoma della Sardegna.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. L'Amministrazione regionale, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale merci per la Sardegna e di limitare gli svantaggi che scaturiscono dall'insularità, stabilisce, in conformità al regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92 del Consiglio, concernente l'applicazione del principio della libera circolazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), un Onere di Servizio Pubblico (OSP) per garantire regolari servizi marittimi di interesse pubblico tra i porti italiani del continente e la Sardegna.
Art. 2
1. Affinché il contratto di servizio pubblico sia compatibile con il mercato comune e non costituisca aiuto di stato, nelle disposizioni di attuazione sono imposte e regolate:
a) l'aggiudicazione a seguito di gara pubblica, in quanto l'elaborazione e l'attuazione delle misure devono essere trasparenti e consentire lo sviluppo della concorrenza;
b) l'effettuazione di un'adeguata pubblicità all'avviso di gara e la specificazione in modo chiaro e trasparente di tutti gli obblighi relativi al livello e alla frequenza del servizio, alla capacità, alla flotta, ai prezzi e alle norme prescritte in modo da garantire che tutti i vettori comunitari aventi diritto di accesso a tale rotta (conformemente alle norme comunitarie) abbiano beneficiato di pari possibilità di presentare un'offerta.
L'Amministrazione regionale può quindi aggiudicare un contratto al concorrente vincitore e rimborsare i costi aggiuntivi sostenuti dall'operatore per effetto della prestazione del servizio.
Art. 3
1. Nella convenzione quadro viene stabilito in particolare quanto segue:
a) il numero dei collegamenti offerti e le linee operate che sono stabilite e possono essere modificate solo con decisione dell'Amministrazione regionale;
b) le tariffe del servizio pubblico che sono fissate dall'Amministrazione regionale;
c) le caratteristiche della flotta adibita al servizio pubblico, sia per il numero di navi, sia per le caratteristiche tecniche;
d) gli orari dei collegamenti del servizio pubblico, in ordine ai quali il vettore aggiudicatario può proporre modifiche salvo approvazione dell'Amministrazione regionale;
e) la durata del contratto di servizio pubblico che è entro il limite di cinque anni, periodo ragionevole e non eccessivo, poiché i contratti per periodi più lunghi possono comportare il rischio di porre in essere un monopolio privato.
Art. 4
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stanziare a titolo di dotazione forfettaria di continuità territoriale merci, quale compartecipazione regionale, un importo annuo sino alla concorrenza di euro 7.746.000 per la durata complessiva della convenzione di OSP.
2. A compensazione degli obblighi di servizio pubblico di cui alle convenzioni, il vettore aggiudicatario riceve dalla Regione autonoma della Sardegna e/o dallo Stato italiano una sovvenzione annua il cui importo è fissato per la durata della convenzione e viene adeguato ogni anno all'evoluzione del prodotto interno lordo, ai prezzi di mercato e indici ISTAT, nonché alle informazioni e ai conti analitici convenzionali presentati dal vettore.
3. La convenzione prevede altresì penalità a carico del vettore qualora, nel corso di un anno, il numero dei collegamenti di base non effettuati superi nella misura del 2 per cento il numero dei collegamenti di base adottati nella convenzione.
4. L'autorità concedente può inoltre notificare al vettore una trattenuta sulla dotazione forfettaria di continuità territoriale qualora si verifichino incidenti significativi che comportino l'interruzione del servizio pubblico.
Art. 5
1. Essendo vigente una forma di continuità territoriale per i passeggeri rispetto alle merci attraverso l'OSP sulle rotte aeree Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, Olbia-Roma. Olbia-Milano e Alghero-Roma di cui all'articolo 36 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 è destinata in via primaria alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale delle merci.
Art. 6
1. Al fine di verificare la compatibilità della legge con il diritto comunitario, le presenti norme e le successive disposizioni attuative relative alla prestazione del servizio pubblico dei trasporti marittimi con la Sardegna vengono notificate alla Commissione Europea in conformità del regolamento (CE) 22 marzo 1999, n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato CE.
2. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono rimesse alla competenza della Giunta regionale, su proposta del competente Assessore dei trasporti.
Art. 7
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati - per la parte regionale - in euro 7.746.000 annui, si fa fronte, per la durata degli stessi, con pari quota dello stanziamento iscritto in conto del fondo di cui alla UPB S03.008 (Cap. 03040) del bilancio della Regione per l'anno 2004 e per gli anni successivi, nonché con le assegnazioni dello Stato a tal fine disposte.