CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 501/A
presentata dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione in qualità di Assessore ad interim della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
il 16 dicembre 2003
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2004
e altre disposizioni varie
RELAZIONE DELLA GIUNTA
Il presente disegno di legge è proposto per garantire la continuità dell'attività amministrativa, in rapporto ai tempi necessari per l'esame e l'approvazione della manovra finanziaria per il triennio 2004-2006 da parte del Consiglio regionale.
L'articolo 1 prevede la durata (mesi 2) e la modalità di attuazione dell'esercizio provvisorio. Lo stesso articolo dispone al comma 7 e successivi l'economia dei residui passivi: di quelli formali a tutto il 31 dicembre 1999 (facendo salve le obbligazioni giuridicamente perfezionate) e di quelli di stanziamento (salvo le tipologie nello stesso elencate) a tutto il 31 dicembre 2003. Ciò comporta un abbattimento del disavanzo di amministrazione, stimato in circa euro 1.000.000.000 e conseguentemente la possibilità di una manovra finanziaria 2004-2006 più elastica.
L'articolo 2 contiene alcune disposizioni urgenti aventi l'obiettivo di razionalizzare le spese in materia di personale mediante la riconduzione delle poste relative al personale a tempo determinato alle UUPPBB concernenti tutto il personale dipendente. Inoltre, per andare incontro alle generali e pressanti richieste della struttura regionale che, già deficitaria di personale a tempo indeterminato, trova gravi difficoltà ad affrontare esigenze di carattere straordinario e transitorio, con particolare riferimento all'attività dei responsabili di misura del POR, propone il ricorso al lavoro temporaneo.
L'articolo 3 è la norma di entrata in vigore.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
BALLETTO, Presidente e relatore - SECCI, Vice Presidente - PILI, Segretario - FALCONI, Segretario - CAPPAI - CORDA - COGODI - CORONA - FLORIS - LADU - MARROCU - MURGIA - OPPI - SCANO - SPISSU - USAI - VARGIU
pervenuta il 17 dicembre 2003
La Commissione bilancio, nella seduta del 17 dicembre 2003, ha approvato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e il voto contrario dei gruppi di opposizione il disegno di legge relativo all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2004 e altre disposizioni varie avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta a presentarlo.
la Commissione, con un emendamento presentato dai consiglieri della maggioranza, ha parzialmente modificato il testo originario prevedendo tre mesi di esercizio provvisorio in luogo dei due proposti dalla Giunta.
Stante l'urgenza che il provvedimento riveste, la Commissione ne raccomanda una rapida approvazione da parte del Consiglio.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Esercizio provvisorio1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, e fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 2004, il bilancio della Regione per l'anno 2004, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 29 aprile 2003, n. 4, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna unità previsionale di base degli stati di previsione della spesa.
3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Sulla UPB S03.053 (cap. 03209) è autorizzata l'assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per la stessa UPB nella proposta di bilancio di cui al comma 1.
6. Sugli stanziamenti in conto dei capitoli 05321 (UPB S05.087) e 05291 (UPB S05.079) possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi a' termini dell'articolo 20 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, senza i limiti di cui al comma 2.
7. È accertata al 31 dicembre 2003 l'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1999 e, altresì, accertata l'economia dei residui di stanziamento a tutto il 31 dicembre 2003; sono fatti salvi gli impegni e i residui di stanziamento destinati: agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea, alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta limitatamente agli importi degli appalti comprensivi delle somme a disposizione per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio, agli interventi di programmazione negoziata, agli indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, ai fondi degli accordi sindacali, al fermo biologico, nonché i residui derivanti dall'applicazione dei commi 4 bis, 4 ter, 5 bis e 5 quater dell'articolo 62 di cui alla legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche e integrazioni.
8. Sono fatte salve, altresì, le somme sussistenti nel conto residui non impegnate alla data del 31 dicembre 2003 relative al capitolo 10295 e quelle disimpegnate entro la medesima data relative ai capitoli 10292 e 10295 della UPB S10.075 nonché le somme non impegnate alla suddetta data relative agli stanziamenti di cui al disegno di legge presentato al Consiglio regionale il 14 ottobre 2003 concernente "Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria), variazioni di bilancio e disposizioni varie".
9. All'assolvimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza dell'applicazione del comma 7 si provvede mediante attingimento dai fondi speciali di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983 e con la procedura ivi prevista.
Art. 1
Esercizio provvisorio1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, e fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il bilancio della Regione per l'anno 2004, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 29 aprile 2003, n. 4, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna unità previsionale di base degli stati di previsione della spesa.
3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Sulla UPB S03.053 (cap. 03209) è autorizzata l'assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per la stessa UPB nella proposta di bilancio di cui al comma 1.
6. Sugli stanziamenti in conto dei capitoli 05321 (UPB S05.087) e 05291 (UPB S05.079) possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi a' termini dell'articolo 20 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, senza i limiti di cui al comma 2.
7. È accertata al 31 dicembre 2003 l'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1999; è, altresì, accertata l'economia dei residui di stanziamento a tutto il 31 dicembre 2003; sono fatti salvi gli impegni e i residui di stanziamento destinati: agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea, alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta limitatamente agli importi degli appalti comprensivi delle somme a disposizione per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio, agli interventi di programmazione negoziata, agli indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, ai fondi degli accordi sindacali, al fermo biologico, nonché i residui derivanti dall'applicazione dei commi 4 bis, 4 ter, 5 bis e 5 quater dell'articolo 62 di cui alla legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche e integrazioni.
8. Sono fatte salve, altresì, le somme sussistenti nel conto residui non impegnate alla data del 31 dicembre 2003 relative al capitolo 10295 e quelle disimpegnate entro la medesima data relative ai capitoli 10292 e 10295 della UPB S10.075 nonché le somme non impegnate alla suddetta data relative agli stanziamenti di cui al disegno di legge presentato al Consiglio regionale il 14 ottobre 2003 concernente "Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria), variazioni di bilancio e disposizioni varie".
9. All'assolvimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza dell'applicazione del comma 7 si provvede mediante attingimento dai fondi speciali di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983 e con la procedura ivi prevista.
Art. 1 bis
Proroga termini1. Il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22), è sostituito dal seguente:
"9. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), prorogato dall'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 17 (Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici ed il reimpiego delle entrate finanziarie), dall'articolo 4, comma 9, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22 (Abrogazione della L.R. 10 giugno 1991, n. 17, concernente il "Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici e il reimpiego delle entrate finanziarie" e attuazione della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". Disposizioni eccezionali concernenti il programma di cessione del patrimonio ex S.M.C.S. del Comune di Carbonia) e dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, è ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2004.".
Art. 2
Norme in materia di lavoro temporaneo1. Agli oneri relativi al personale assunto ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 22, e successive modificazioni, e comunque al personale assunto a tempo determinato secondo la disciplina del contratto collettivo di lavoro, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base relative al personale a tempo indeterminato.
2. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 6, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, al fine di sopperire ad esigenze di carattere straordinario e transitorio cui non si possa far fronte con il personale in servizio o mediante procedimenti di mobilità e in applicazione della normativa statale in materia vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 7 del 2002, è autorizzata una spesa annua valutata in euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2003 (UPB S02.044 - Cap. 02067); alla relativa spesa per gli anni 2003-2005 si fa fronte con le variazioni di cui al comma 4; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Le somme di cui al comma 2 non impegnate alla data del 31 dicembre 2003 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.050 - Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2003 euro 1.000.000
2004 euro 1.000.000
2005 euro 1.000.000
In aumento
02 - AFFARI GENERALI
UPB S02.044 - Oneri per lavoro temporaneo
2003 euro 1.000.000
2004 euro 1.000.000
2005 euro 1.000.000
Art. 2
Norme in materia di lavoro temporaneo(identico)
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Art. 3
Entrata in vigore(identico)