CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 493
presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
FOIS
il 19 novembre 2003
Misure urgenti per l'organizzazione amministrativa regionale
RELAZIONE DELLA GIUNTA
Il presente disegno di legge recante "Misure urgenti per l'organizzazione amministrativa regionale" è volto a soddisfare le esigenze dell'organizzazione amministrativa regionale a seguito degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 274 dell'8-24 luglio 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 luglio 2003, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, lettere b), d) ed e), della legge regionale 8 luglio 2002, n. 11 (Norme in materia di personale regionale e modifiche alla legge 13 novembre 1998, n. 31).
Le norme dichiarate costituzionalmente illegittime recavano modificazioni all'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, concernente la prima costituzione della dirigenza regionale nel contesto della disciplina di riforma del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.
In particolare la norma della lettera b) del citato articolo 4, integrativa e modificativa del comma 2 dell'articolo 77, prevedeva l'attribuzione della qualifica dirigenziale a dipendenti non laureati; quella della lettera d), modificativa dei commi 5 e 9 del medesimo articolo 77, stabiliva l'aumento dal 75 per cento al 90 per cento della quota dei posti rimasti vacanti nella dotazione della dirigenza, dopo gli inquadramenti "ope legis" previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 77, da riservare al concorso interno indetto ai sensi dei commi 5 e seguenti; infine la norma della lettera e) disponeva l'abrogazione del comma 10 concernente l'obbligatorietà dell'indizione dei concorsi pubblici a conclusione delle procedure applicative delle disposizioni dell'articolo 77.
La sentenza ha prodotto quindi la cessazione di ogni effetto delle indicate disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2002: in sostanza la reviviscenza delle originarie norme della legge regionale n. 31 del 1998 e l'eliminazione delle situazioni prodotte in applicazione delle norme incostituzionali i cui effetti non erano esauriti alla data di pubblicazione della sentenza.
In relazione a ciò, ai sensi del comma 5 dell'articolo 77 più volte citato, il contingente numerico della dotazione organica della dirigenza regionale i cui posti vacanti (a seguito di corrispondenti cessazioni di dirigenti dal servizio) devono essere coperti mediante attingimento dalla graduatoria degli idonei del concorso interno sopra indicato, viene ristabilito in 187 unità, pari al 75 per cento della dotazione organica dirigenziale (consistente in 250 unità).
Di fatto, alla data di pubblicazione della sentenza risultavano eccedentari n. 37 dirigenti. Ma il numero, a seguito di cessazioni dal servizio avvenute nel frattempo, alla data del 12 settembre si è ridotto a 34 unità ed è destinato a ridursi a 32 unità al 1° ottobre 2003.
Precisato quanto sopra in ordine alla situazione dell'organico, è ora da porre in evidenza la situazione organizzativa che deriva dall'esecuzione della sentenza, dato che la retrocessione di un rilevante numero di dirigenti già investiti dell'esercizio delle funzioni dirigenziali non può evidentemente verificarsi senza ripercussioni critiche.
Attualmente le posizioni dirigenziali istituite nell'Amministrazione sono 250. Di queste (a parte le Direzioni generali e le funzioni ispettive), 144 sono servizi e 70 sono funzioni di staff (30 presso gli organi politici e 40 presso le Direzioni generali). Non tutte queste posizioni risultavano coperte alla data della sentenza; è però indubbio che i dipendenti già inquadrati in dirigenza e ora retrocessi assicuravano comunque lo svolgimento di altrettante funzioni a beneficio del funzionamento dell'organizzazione regionale. E se pure l'Amministrazione, per assicurare lo svolgimento della direzione dei servizi vacanti, ricorra all'istituto dell'incarico ad interim (attribuendo ad un dirigente la direzione di più servizi), è evidente che una tale soluzione non può che essere limitata nel tempo e contenuta nel numero. Ciò detto poiché il venir meno di 32 dirigenti comporta evidenti disfunzioni all'organizzazione regionale si rende necessario, in attesa del concorso pubblico a copertura della dotazione dirigenziale, un intervento legislativo volto ad assicurare nella fase transitoria la continuità della gestione amministrativa, garantendo un più equilibrato rapporto tra le posizioni dirigenziali istituite e funzioni conferite.
L'obiettivo ora descritto deve essere ovviamente realizzato nel rispetto delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale, senza incidere quindi in via permanente sull'assetto numerico della dotazione dirigenziale, nel rapporto tra posti riservati al personale interno e al concorso pubblico, ma va invece configurato come insieme di misure di carattere organizzativo di natura straordinaria e temporanea.
Alle predette finalità risponde il disegno di legge in oggetto. Esso è formato da un unico articolo distinto in commi: il primo, enunciato l'obiettivo della legge (far fronte ad esigenze organizzative urgenti dell'apparato regionale), autorizza il conferimento di funzioni dirigenziali (non l'inquadramento nella qualifica) a dipendenti dell'Amministrazione compresi nella graduatoria degli idonei del concorso interno per dirigenti già indetto nella prima applicazione della legge regionale n. 31 del 1998; il comma 2, nel disporre che la procedura di conferimento è quella ordinaria, precisa tuttavia il carattere straordinario e temporaneo del conferimento delle funzioni, il cui esercizio deve comunque aver fine a conclusione del concorso pubblico che dovrà essere indetto per l'assunzione in organico di nuovi dirigenti; il comma 3 dispone per un ulteriore periodo di efficacia delle graduatorie del concorso interno predetto (per ragioni di equità la proroga viene estesa ai corrispondenti concorsi interni degli enti regionali); l'ultimo comma dispone in merito alla copertura delle spese.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. Per sopperire alle esigenze organizzative derivanti dall'insufficiente copertura della dotazione organica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, lettere b) e d) della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), possono essere conferite ai funzionari di ruolo della categoria D dell'Amministrazione regionale dichiarati idonei nel concorso interno per l'accesso alla qualifica dirigenziale indetto ai sensi dell'articolo 77, commi 5 e seguenti, della legge regionale medesima.
2. Il conferimento è disposto:
a) con la procedura di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, rispettando, prioritariamente nell'ambito del personale assegnato a ciascuna Direzione generale alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 8-24 luglio 2003, l'ordine della graduatoria del citato concorso;
b) per un numero di posizioni dirigenziali non superiore a 34;
c) per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabile una sola volta, e cessa comunque il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS della graduatoria del concorso pubblico previsto dal comma 10 dell' articolo 77 della citata legge regionale n. 31 del 1998;
nei confronti dei funzionari cui vengano conferite le predette funzioni dirigenziali è applicato, nel corrispondente periodo, il trattamento normativo e retributivo, fondamentale e accessorio, del personale dirigente.
3. I termini di efficacia delle graduatorie previste dai commi 9 e 13 bis dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, sono prorogati di due anni.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate a copertura della dotazione organica dirigenziale nelle Unità previsionali di base del bilancio triennale 2003 -2005.