CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 476/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, interim Presidente MASALA

  il 21 ottobre 2003

  Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per il ripiano dei disavanzi delle Aziende sanitarie locali relativi all'anno 2000


RELAZIONE DELLA GIUNTA

Come noto l'articolo 4 bis, comma 1, della Legge 12 giugno 2002, n. 112, stabilisce i criteri per la copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2000, in conformità a quanto stabilito dall'accordo Governo-Regioni sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Più precisamente:

- il punto a) dell'articolo in argomento prevede che una quota di tale copertura è da porsi a carico del bilancio dello Stato; la stessa legge assegnava alla Regione Sardegna un finanziamento di euro 29.954.500,15 e concedeva un acconto su tale somma pari ad euro 14.977.250,08 che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 37/76 del 19 novembre 2002 ha provveduto ad assegnare ed erogare alle Aziende sanitarie della Sardegna;

- il successivo punto b) stabilisce che le Regioni devono provvedere con propri mezzi di bilancio alla copertura dell'importo residuo dei disavanzi accertati; per la Regione Sardegna tale residuo ammonta ad euro 144.000.000;

- il successivo comma 6 dell'articolo 4 della Legge n. 112 del 2002 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad erogare i conguagli per l'anno 2000 soltanto dopo che i Presidenti delle Regioni dichiarino di aver provveduto all'assunzione di provvedimenti di copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico.

Tale dichiarazione è subordinata all'approvazione dei bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie, cosa regolarmente avvenuta.

Per poter accedere all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario previsto dal comma 6 dell'articolo 34 della Legge n. 112 del 2002, pari a euro 14.977.250,07 le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della Legge 16 novembre 2001, n. 405, sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente, a contrarre un mutuo per la copertura dei disavanzi maturati fino al 31 dicembre 2000, con oneri a totale carico dei rispettivi bilanci.

Ciò considerato, al fine di soddisfare l'esigenza di accedere alle somme accantonate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della Legge n. 112 del 2002 e quindi di favorire la rapida eliminazione di tutte le ragioni di debito che i direttori generali delle ASL si trovano a gestire con estrema difficoltà a causa di carenza di liquidità di cassa, si propone il presente disegno di legge.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.

composta dai Consiglieri

LOCCI, Presidente e relatore - DETTORI Ivana, Vice Presidente - LICANDRO, Segretario - PACIFICO, Segretario -- CASSANO - CORONA - DEMURU - FADDA - IBBA - LAI - LIORI - MILIA - OPPI

Pervenuta il 28 ottobre 2003

Le Commissioni bilancio e sanità riunite in seduta congiunta hanno approvato, nella seduta del 23 ottobre 2003, con il voto favorevole dei gruppi di Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC, Riformatori, dei consiglieri Locci e Corda, l'astensione dei gruppi dei DS, Margherita, SDI Socialisti uniti, dei consiglieri Scano e Dettori ed il voto contrario del gruppo di Rifondazione Comunista il disegno di legge n. 476 relativo all'autorizzazione alla contrazione di un mutuo di euro 144.000.000 per il ripiano dei disavanzi delle Aziende sanitarie locali relativi all'ano 2000, avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta regionale a presentarlo.

Le Commissioni stante l'urgenza che il provvedimento riveste, ne raccomandano una rapida approvazione da parte del Consiglio.

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Al fine di poter accedere ai conguagli statali relativi al finanziamento delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario, è autorizzata, nell'anno 2003 la contrazione di un mutuo di euro 144.000.000 per il ripristino dei disavanzi delle Aziende Sanitarie Locali relativi all'anno 2000.

2. Il mutuo di cui al comma 1 è contratto, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2001, n. 405, con la Cassa depositi e prestiti per una durata di 10 anni, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2004.

3. Gli interessi di preammortamento e le annualità di ammortamento del predetto mutuo sono garantiti mediante l'iscrizione nel bilancio della Regione, per tutta la durata del mutuo medesimo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei relativi pagamenti.

 

Art. 1

(identico)

Art. 2

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 580.000 per l'anno 2003 e in euro 12.950.000 per gli anni dal 2004 al 2013; agli stessi oneri si fa fronte con le risorse iscritte in conto delle UPB S03.050 e S03.051 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

 

Art. 2

(identico)