CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 468/A
presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, LADU
il 29 agosto 2003
Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini
RELAZIONE DELLA GIUNTA
Si premette che le principali norme di riferimento inerenti alla ricostruzione degli abitati di Gairo, Osini e Cardedu risalgono a leggi di carattere nazionale quali la Legge n. 445 del 1908, la Legge n. 9 del 1952, la Legge n. 952 del 1966 e la Legge n. 168 del 1973.
Come è noto la legge regionale n. 14 del 1999 è stata emanata per completare l'iter relativo al trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini che nell'ottobre del 1951 furono interessati da un evento meteorologico di eccezionale gravità. In conseguenza dell'evento la quasi totalità dei fabbricati presenti negli abitati di Gairo e Osini hanno manifestato condizioni di estremo dissesto strutturale talie da determinare una gravissima situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
In particolare, l'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 prevede al punto e) il riordino delle proprietà demaniali.
In sede di applicazione di tale procedura è emersa l'impossibilità di attuare il trasferimento dell'effettiva proprietà demaniale, aree ed alloggi pubblici, a favore dei comuni interessati e la conseguente assegnazione e trasferimento di tali immobili agli aventi diritto.
Peraltro alcuni enti e amministrazioni pubbliche (Prefettura, Ministero dei lavori pubblici, Conservatoria dei RR.II., Ufficio Registro, Agenzia del Demanio), preposti alla trattazione delle pratiche e alla conseguente emissione di atti o provvedimenti, necessari al trasferimento delle aree o degli alloggi a favore degli aventi diritto, non sono oramai più competenti in materia in seguito dell'avvenuta acquisizione delle competenze statali da parte della Regione autonoma della Sardegna (D.P.R n. 348 del 19 giugno 1979 e D.P.R n.480 del 22 maggio 1975).
Altresì, invero, alcuni atti adottati dalle predette amministrazioni statali, risultano, allo stato, non più reperibili ovvero inficiati da evidenti errori materiali o abrasioni tali da non consentire la regolare trascrizione dei medesimi atti presso gli uffici competenti.
Altri immobili risultano, invece, ancora trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e l'Agenzia del Territorio, ma non essendo destinati a sede di uffici o servizi governativi gli stessi immobili rientrano a far parte del Demanio regionale ai sensi dell'art. 14, comma I, della Legge Costituzionale 26.02.1948 n. 3, e pertanto possono essere trasferiti direttamente a favore dei comuni interessati.
Stante il tempo trascorso è evidente che la mancata definizione del riordino delle proprietà demaniali ha determinato, all'interno del territorio interessato, già sofferente a causa di un sottosviluppo e di un precario tessuto economico, l'impossibilità di avviare un processo di ripresa sociale e di ricostruzione, tra l'altro prefissato, nello spirito della legge regionale n. 14 del 1999.
Invero allo stato attuale, per gli immobili in questione, la difficoltà di regolarizzare le proprietà determina l'impossibilita, per gli aventi diritto, all'accesso a prestiti, mutui o agevolazioni pubbliche previste dalle leggi vigenti, per la mancata garanzia della continuità storica ultraventennale.
In conseguenza di quanto sopra esposto, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si intende procedere alla regolarizzazione giuridica a favore dei comuni di Gairo, Cardedu e Osini, delle aree già interessate alla ricostruzione dei citati abitati, attribuendo, successivamente, ai citati comuni la competenza per le assegnazioni e cessioni in proprietà ai soggetti aventi diritto.
Peraltro il presente disegno di legge ha l'obiettivo di pervenire alla definizione dell'avviata ricostruzione già intrapresa dai citati comuni; in particolare gli artt. 2 e 3 hanno come oggetto il superamento di alcune difficoltà interpretative evidenziatesi nel completamento dell'iter procedurale inerente all'erogazione dei contributi in favore dei privati di cui agli artt. 4 e 6 della legge regionale n. 14 del 1999.
Tali difficoltà sono connesse ad una serie di presupposti in rapporto al titolo degli aventi diritto a richiedere sia il contributo ex art. 4 che quello integrativo ex art. 6 della citata legge regionale n. l4 del 1999.
A tal fine l'art. 2 del disegno di legge in esame prevede che il contributo ex art. 4, legge regionale n. 14 del 1999, spetti anche a coloro che ai sensi della precedente normativa statale (Legge n. 9 del 1952, art. 1, lett. i) erano già destinatari del contributo, ma che al momento di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 1999 non ne hanno potuto beneficiare per diverse motivazioni (es. esaurimento dei fondi).
Altresì, di difficile interpretazione, risulta essere anche il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 1999; infatti, da una lettura strettamente letterale del testo parrebbe che hanno titolo a richiedere il contributo integrativo solo coloro, aventi diritto, che attualmente detengono un alloggio assegnato in via provvisoria e al cui rilascio è subordinata l'erogazione del conguaglio del contributo.
Limitare il saldo del contributo soltanto agli aventi diritto già detentori di alloggio assegnato in via provvisoria comporterebbe pertanto una disparità di trattamento tra analoghe situazioni e contrasta, peraltro, sensibilmente con la natura esclusivamente risarcitoria dell'agevolazione.
La mancata applicazione della norma a coloro che hanno già rilasciato l'alloggio, andrebbe sicuramente contro lo spirito della legge regionale n. 14 del 1999 che non ha inteso, senz'altro, pregiudicare il diritto al saldo del contributo integrativo all'avente diritto che ha provveduto a rilasciare l'alloggio prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 1999.
Risulta pertanto corretto, e conforme allo spirito del legislatore, che il contributo integrativo di cui all'art. 6 sia erogato anche a tutti gli aventi diritto, ancorché in attesa di conguaglio.
Occorre sottolineare che è logicamente conseguenziale, per chi eventualmente detiene un alloggio assegnato in via provvisoria, che il conguaglio del contributo spetti solo a seguito del rilascio dell'alloggio posseduto.
Con il presente disegno di legge si abrogano icommi 2 e 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 1999 e si assegna la titolarità della procedura, di cui al comma 1 dell'art.3 del presente disegno di legge, ai comuni di Gairo, Cardedu e Osini.
Ai fini di evitare ulteriori sperequazioni e trattare in maniera diversa e parziale analoghe situazioni viene abrogato anche il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 1999.
Altra problematica di emergenza che sussiste in relazione al numero degli abitanti dei predetti comuni è connessa alla delicata situazione, stante il tempo trascorso, di carenza di alloggi. La delicata situazione sta nel fatto che molti alloggi, oggetto di definitiva assegnazione, sono da tempo occupati da parte di soggetti in attesa di avere riconosciuto altro titolo diverso.
Pertanto, considerata la particolare problematica di emergenza abitativa, con il presente disegno di legge all'art. 5, si prevede l'assegnazione e la gestione nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, degli alloggi costruiti dallo Stato, in seguito all'alluvione del 1951. I comuni sono pertanto autorizzati ad assegnare tali alloggi, detenuti alla data del 7 maggio 1999, purché sussistano i requisiti soggettivi richiesti dalla citata legge regionale 6 aprile 1989, n. 13.
Pertanto il presente disegno di legge intende porre rimedio e risolvere le già gravi situazioni di disagio e provvisorietà dei cittadini danneggiati e destinatari delle relative provvidenze di risarcimento
Il disegno di legge regionale che si presenta all'approvazione si compone di n. 5 articoli così denominati.
Art. 1 - Riordino proprietà demaniali
Art. 2 - Destinatari contributo
Art. 3 - Destinatari contributo integrativo
Art. 4 - Abrogazione di norme
Art. 5 - Emergenza abitativa
Tali articoli, in sintesi riguardano:
- l'art. 1 definisce la procedura per l'attuazione del trasferimento ai comuni interessati delle proprietà demaniali;
- gli artt. 2 e 3 hanno il fine di portare a compimento le procedure volte alla erogazione dei contributi a favore dei privati previsti dagli artt. 4 e 6 della legge regionale n. 14 del 1999 e attribuiscono ai Comuni di Gairo, Cardedu e Osini la titolarità della medesima procedura.
Con l'art. 4, per effetto degli artt. 2 e 3 della norma in esame, vengono abrogati il comma 1 e 2 dell'ex art. 6 della Legge n.14 del 1999.
Altresi viene abrogato il comma 3 dell'art. 7 della citata legge regionale n. 14 del 1999.
L'art. 5 prevede che i Comuni di Gairo, Cardedu e Osini, per far fronte alla situazione di emergenza abitativa, possano assegnare gli alloggi costruiti dallo Stato a seguito dell'alluvione del 1951, e detenuti alla data del 7 settembre 1999 purché sussistano le condizioni previste dall'art.14 legge regionale n. 13 del 1989.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
TUNIS Marco Fabrizio, Presidente e relatore - MORITTU, Vice Presidente - MASIA, Segretario - BIANCAREDDU - CARLONI - DORE - LADU - PIRISI - RANDAZZO - SANNA Noemi - SATTA
pervenuta il 14 aprile 2004
La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato all'unanimità, nella seduta pomeridiana del 7 aprile 2004 il disegno di legge n. 468/A recante il "Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini".
La Commissione, infatti, dopo un attento esame delle rilevanti problematiche affrontate dal testo in esame, approfondite attraverso una proficua serie di audizioni sia con i sindaci dei comuni interessati sia con i funzionari dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ha valutato positivamente la normativa proposta considerandola conclusiva delle lunghe vicissitudini e aspettative di tali comunità.
Occorre, infatti, ricordare come le norme in esame si propongono, fondatamente, di soddisfare tutte le legittime aspettative delle popolazioni di quelle comunità duramente colpite dalle alluvioni e smottamenti verificatesi nei primi anni cinquanta. È, infatti, nel corso delle audizioni con i sindaci che è emerso come siano ancora numerose le questioni aperte, la più importante delle quali riguarda il riordino delle proprietà demaniali, non ancora perfezionato e completato nonostante l'emanazione e la parziale attuazione della legge regionale 7 maggio 1999, n. 14. La Commissione ha, in particolare, condiviso l'impostazione della Giunta regionale proponente di ritenere la volturazione di tutti gli immobili comunque interessati da interventi di trasferimento degli abitati a favore dei tre comuni la misura veramente efficace per ottenere la regolarizzazione delle proprietà, resa di assai difficile attuazione a causa del decorso del tempo, della mancanza di numerosi atti originali e dell'avvenuta modificazione della struttura ed articolazione degli uffici statali competenti.
Inoltre, la normativa proposta si pone l'obiettivo di colmare le lacune evidenziatesi nell'attuazione della legge regionale n. 14 del 1999, con particolare riferimento all'effettiva attuazione dei programmi comunali di intervento e dell'assegnazione dei previsti contributi integrativi ai soggetti aventi titolo ma non ancora puntualmente soddisfatti.
Come sopra anticipato, l'attenzione della Commissione si è principalmente incentrata sulla questione fondamentale che la normativa proposta suscita, vale a dire la sua effettiva capacità di porre la parola finale e definitiva a tali annose questioni legate al trasferimento coattivo degli abitati. La risposta a tale interrogativo è stata positiva come è emerso sia dalle audizioni con i sindaci dei comuni interessati, sia con i funzionari degli uffici centrali e periferici della Regione; in particolare quelli dell'ufficio del Genio civile di Nuoro - che hanno più direttamente seguito tutta la problematica - hanno fornito alla Commissione copia dei programmi comunali di intervento già adottati ed operativi che necessitano di ulteriore spinta applicativa.
La Commissione, infine, si è soffermata sulla questione concernente la copertura finanziaria e ha ritenuto, accogliendo un parere fornito dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che gli interventi previsti dal disegno di legge trovino copertura negli stanziamenti esistenti della legge regionale n. 14 del 1999.
In considerazione della particolare rilevanza e importanza delle norme proposte e della particolare situazione di precario sviluppo economico della zona, che genera pericolose forme di disagio sociale fonte di numerose e pericolose manifestazioni di puro stampo criminoso, la Commissione auspica un rapidissimo esame ed approvazione della normativa proposta da parte dell'Assemblea consiliare.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Riordino delle proprietà demaniali1. Al fine di consentire la completa attuazione della legge regionale 7 maggio 1999, n. 14, tutti gli immobili comunque interessati da interventi a seguito del trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini, sono volturati, tramite l'amministrazione regionale, a favore dei Comuni di Gairo, Cardedu e Osini salvaguardandone la continuità storica.
2. Sono compresi tra detti immobili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, anche quelli che risultano ancora trascritti presso la Conservatorio dei registri immobiliari e all'Agenzia del territorio e non destinati a sede di uffici o servizi governativi.
3. I Comuni di Gairo, Cardedu e Osini provvedono al frazionamento accatastamento ed agli ulteriori adempimenti comprese le assegnazioni e cessioni in proprietà a titolo gratuito agli aventi diritto.
Art. 1
Riordino delle proprietà demaniali1. Al fine di consentire la completa attuazione della legge regionale 7 maggio 1999, n. 14, tutti gli immobili comunque interessati da interventi a seguito del trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini, sono volturati, tramite l'amministrazione regionale, a favore dei Comuni di Gairo, Cardedu e Osini salvaguardandone la continuità storica.
2. Sono compresi tra detti immobili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), anche quelli che risultano ancora trascritti presso la Conservatoria dei registri immobiliari e all'Agenzia del territorio e non destinati a sede di uffici o servizi governativi.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere perfezionati entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente tale termine, la Regione indice, ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi finalizzata all'effettiva emanazione di tali provvedimenti amministrativi.
4. I Comuni di Gairo, Cardedu e Osini provvedono al frazionamento accatastamento ed agli ulteriori adempimenti comprese le assegnazioni e cessioni in proprietà a titolo gratuito agli aventi diritto.
Art. 2
Destinatari del contributo1. Hanno diritto al contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1999 anche gli aventi diritto già destinatari del contributo previsto dalla Legge 10 gennaio 1952, n. 9, articolo 1, lettera i), che alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 14 del 1999 non ne abbiano potuto beneficiare in ragione della mancata erogazione del contributo medesimo.
Art. 2
Destinatari del contributo1. I soggetti aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, lettera i) della Legge 10 gennaio 1952, n. 9, che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 1999 non ne abbiano beneficiato a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie della Legge n. 9 del 1951, hanno diritto al contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1999.