CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 466
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'industria, LA SPISA
il 27 agosto 2003
Disposizioni in materia di energia
RELAZIONE DELLA GIUNTA
Nel campo energetico la legislazione italiana, superata la logica dei monopoli di Stato, ha assunto gradualmente connotati più moderni e in linea con le esigenze di liberalizzazione e apertura alle logiche del mondo globale.
Le previsioni sullo sviluppo tecnologico ci inducono peraltro a ipotizzare di poter assistere nei prossimi anni ad una vera e propria rivoluzione sul sistema energetico che ci libererà progressivamente dalla dipendenza dal petrolio e dalle fonti tradizionali in genere, per aprire le porte a nuovi scenari che, passando attraverso la tecnologia del gas naturale, saranno caratterizzati in futuro dall'utilizzo dell'idrogeno.
Non sarà una rivoluzione legata solo agli aspetti di carattere industriale e produttivo, ma comporterà profondi cambiamenti nello scenario politico internazionale così come in quello sociale.
Le nuove tecnologie potrebbero sancire, infatti, la diminuzione del peso politico internazionale dei Paesi in cui sono concentrati oggi i giacimenti petroliferi, così come delle grandi società internazionali legate alla trasformazione e commercializzazione di tale materia, sostituendo la logica dei grandi impianti con quella di una più vasta e capillare proprietà della tecnologia energetica.
Per affrontare al meglio questi cambiamenti è indubbio che occorra pensare a politiche e norme più rispondenti alla realtà territoriale in cui queste si calano e operano con un più diffuso e pregnante contenuto di "federalismo" capace di garantire una più efficace valorizzazione delle peculiarità e delle tipicità locali e una più adeguata difesa dei principi di tutela ambientale e salvaguardia della salute.
Non c'è dubbio, infatti, che proprio sull'energia, sulla sua qualità, sulla sua economicità, sulle sue implicanze nello sviluppo economico, ma soprattutto sul suo impatto ambientale, si giocano fortune dei sistemi economici di uno Stato, di una Regione, di un intero sistema economico.
La Sardegna è caratterizzata da un tessuto industriale condizionato dalla pregnante presenza di industrie primarie ad alto consumo di energia.
Il polo chimico e quello metallurgico, consumano in Sardegna oltre il 75% dell'energia destinata al settore industriale e cioè oltre il 50% dell'intero bilancio energetico regionale.
In questi dati e nelle previsioni di impatto ambientale conseguenti al previsto mantenimento dei livelli produttivi con l'utilizzo di fonti tradizionali - che ci indicano un aumento delle emissioni di CO2 nei prossimi anni, in controtendenza con gli impegni internazionali sottoscritti a Kyoto dal Governo nazionale - è sintetizzato il grande problema, cui la politica energetica regionale potrà dare una risposta .
La rinuncia dello Stato italiano all'utilizzo del nucleare, aggiunta alla difficoltà a sviluppare fonti energetiche economicamente competitive, sta peraltro ponendo il nostro settore industriale, a causa dei differenziali dei costi energetici, in una preoccupante crisi di competitività rispetto alla concorrenza internazionale.
In questo quadro si inserisce il processo evolutivo della normativa in materia energetica.
Negli ultimi anni, anche sotto la spinta dell'Unione Europea, l'evolversi della legislazione ha assunto importanti accelerazioni.
Già con le Leggi n. 9 e n. 10 del 1991 venivano affidate alle Regioni competenze in materia energetica, principalmente nei settori delle fonti rinnovabili.
Con il decreto legislativo 31.3.1998 n. 112, in attuazione della Legge Bassanini, sono state riservate alle Regioni importanti funzioni che mirano a fare della istituzione regionale il fulcro della politica energetica. Il presente disegno di legge tende appunto a cogliere questa importante opportunità recependo tali nuove competenze e ipotizzando un sistema flessibile, burocraticamente semplificato, finalizzato ad alcuni obiettivi fondamentali. Fra questi quello di rimuovere le cause di carattere strutturale e di sistema che impediscono il raggiungimento di livelli di economicità e pari opportunità dei cittadini residenti e delle attività economiche operanti in Sardegna rispetto agli standard europei; tutelare i principi della libera concorrenza e del diritto di accesso alle forniture; garantire livelli essenziali di prestazioni e di incolumità e sicurezza pubblica, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Inoltre è stato previsto l'attribuzione di alcune funzioni ulteriori rispetto a quelle già indicate dalla riforma Bassanini alle Province e ai Comuni, considerando i nuovi rapporti tra i soggetti che formano Stato, come ridisegnati dalla modifica costituzionale fornita dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".
La prospettiva verso cui guarda la proposta di legge è, in sintesi, quella di assicurare un sistema normativo e procedurale snello ed efficiente, pur garantendo il massimo della tutela ambientale e del coinvolgimento delle autonomie locali nelle diverse fasi decisionali, coerentemente con la Legge n. 120 del 2002 che sancisce l'obbligo dell'Italia al rispetto del controllo delle emissioni e del relativo piano d'azione nazionale secondo il protocollo di Kyoto.
ART. 1 - L'articolo enuncia non solo il principio secondo cui la Regione autonoma della Sardegna svolge la funzione di programmazione in materia di energia ma indica anche le finalità su cui tale attività si articolerà. Assumono particolare importanza l'uso razionale dell'energia , la promozione e incentivazione delle energie alternative e rinnovabili in armonia con la politica europea in tale materia, la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore energetico.
ART. 2 - Con tale disposizione si indicano le azioni attraverso cui la programmazione raggiungerà le finalità indicate. A tal proposito in coerenza con le attribuzioni proprie della Regione è prevista l'approvazione e attuazione del Piano Energetico, strumento che consentirà di coordinare i vari soggetti coinvolti, Regione, Province e Comuni,.
Sono indicate inoltre le competenze devolute dallo Stato alle Regioni in virtù del Decreto Legislativo n. 112/98, come ad esempio la concessione di contributi o la regolamentazione relativa alla certificazione e al controllo di impianti di produzione di energia.
ART.3 - Diviene imprescindibile per una efficace azione di politica e programmazione il Piano energetico regionale, il quale, individuando le strategie e gli indirizzi più opportuni e consoni alla razionalizzazione del settore, sarà lo strumento necessario anche a promuovere e incentivare lo sviluppo economico del territorio.
ART. 4 - In armonia con le riforme degli ultimi anni che tendono a ridisegnare i rapporti tra Regioni ed enti locali in un ottica di decentramento, l'articolo 4 individua le funzioni attribuite alle Province nell'ambito dei principi e degli indirizzi contenuti nel piano energetico.
Diviene di competenza delle Province l'adozione e attuazione di piani per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e tutta una serie di provvedimenti autorizzatori relativi, ad esempio, a gruppi elettrogeni, agli oli minerali e al gas combustibile.
ART.5 - Con le medesime finalità vengono attribuite alcune competenze di tipo amministrativo ai Comuni tra cui rileva per importanza la redazione del Piano per le fonti rinnovabili da attivarsi nell'ambito del Piano Urbanistico Comunale.
ARTT. 6 - 10 - L'Agenzia regionale sarda per l'energia è stata individuata quale soggetto operativo delle politiche energetiche della Regione, ossia il braccio operativo al servizio della Regione.
Pertanto essa svolgerà non soltanto attività inerenti al ruolo di osservatorio regionale e quindi di ricerca e monitoraggio, ma anche attività tecniche finalizzate a realizzare progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, stimolare lo sviluppo economico delle attività economiche connesse con iniziative locali, attivandosi quale supporto dell'Assessorato dell'Industria nello svolgere funzioni di coordinamento dei compiti trasferiti agli enti locali dalla normativa statale e regionale; in un'ottica di semplificazione è stato previsto un procedimento in materia di fonti energetiche più certo e rapido. Infatti, essendo necessaria l'acquisizione ad esempio di intese, concerti o nulla osta è prevista l'indizione della conferenza di servizi decisoria, sede in cui, presenti tutti i soggetti amministrativi coinvolti, verrà adottata una determinazione che ha l'effetto di sostituirsi agli atti di competenza delle singole amministrazioni presenti.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito della propria potestà legislativa, e in armonia con gli indirizzi di politica energetica dell'Unione Europea, dello Stato italiano e degli obblighi internazionali, con la presente legge disciplina le funzioni e le attività ad essa attribuite, in materia di energia.
2. La programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali si propone di:
a) rimuovere le cause di carattere strutturale e di sistema che impediscono il raggiungimento di livelli di economicità e pari opportunità dei cittadini residenti e delle attività economiche operanti in Sardegna rispetto agli standard europei ed in particolare promuove l'uso razionale dell'energia e il contenimento del consumo energetico favorendo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento dei prodotti energetici sia in termini geografici che di tipologia;
b) tutelare i principi della libera concorrenza e del diritto di accesso alle forniture;
c) garantire i livelli essenziali delle prestazioni e il diritto all'accesso dei cittadini sardi e delle attività economiche e sociali alle fonti energetiche;
d) garantire livelli accettabili di incolumità e sicurezza pubblica, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. In particolare attraverso una politica di riduzione degli effetti negativi dell'utilizzo dei prodotti energetici sull'ambiente, promuovendo e incentivando il ricorso alle energie alternative e rinnovabili favorendo le opportune iniziative di informazione e diffusione delle conoscenze sui temi dell'uso dell'energia e di salvaguardia ambientale;
e) promuovere nel territorio regionale la ricerca scientifica e tecnologica nel settore energetico, in particolare di filoni di ricerca associati a tecnologie, quali quella dell'impiego pulito del carbone, che fanno parte del patrimonio culturale e scientifico della Sardegna.
3. Sono considerate fonti rinnovabili di energia quelle definite al comma 3 dell'art. 1 della Legge 9 gennaio 1991, n.10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successive modificazioni.
Art. 2
Competenze1. La Regione svolge le funzioni di cui alla presente legge attraverso:
a) l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale e l'emanazione di atti normativi e di indirizzo;
b) la definizione di disposizioni e il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza regionale e per la realizzazione di altre reti energetiche e impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti;
c) la definizione di disposizioni per la certificazione ed il controllo degli impianti di produzione di energia, ivi comprese le certificazioni di cui all'articolo 30 della Legge n. 10 del 1991;
d) il coordinamento delle attività degli enti locali;
e) la realizzazione di un sistema informativo globale e di servizi di assistenza, informazione e formazione;
f) la concessione di contributi in conto capitale per la progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative, per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali, ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico o nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento di ceneri e residui di processo, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio;
g) la concessione di contributi, previsti dalla Legge n. 10 del 1991, per la realizzazione di sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, ove possibile, a consentire la fruizione della risorsa idrica attraverso sistemi di dissalazione e potabilizzazione dell'acqua;
h) la concessione di contributi, previsti dall'articolo 14 della Legge n. 10 del 1991, per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici.
Art. 3
Piano energetico regionale1. Il Piano energetico regionale è lo strumento di programmazione e di riferimento della politica energetica regionale. In esso sono individuati gli obiettivi principali e le indicazioni di sviluppo del settore.
2. Il Piano è approvato con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, ha validità triennale ed è articolato in quattro parti:
a) il quadro conoscitivo;
b) il piano di indirizzo;
c) il piano di orientamento della ricerca;
d) il piano finanziario.
3. Il Piano può essere attuato per singole azioni programmatiche definite progetti finalizzati, predisposti ed approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente. Per l'attuazione dei progetti finalizzati, sono disposti specifici stanziamenti nel bilancio regionale.
Art. 4
Competenze delle province1. Nell'ambito dei principi e degli indirizzi contenuti nel Piano energetico regionale e negli atti specifici della Regione, alle Province sono attribuite le seguenti funzioni:
a) la redazione, adozione e attuazione di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;
b) l'individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
c) il controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
d) il rilascio di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 150 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
e) il rilascio di provvedimenti, che interessano una sola provincia, relativi a:
1) gruppi elettrogeni;
2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt;
3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;
4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;
5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse;
6) reti di gas e stoccaggio gasdotti.
Art. 5
Competenze dei Comuni1. Ai Comuni sono riservate, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore:
a) le attività connesse con la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 30, comma 3, della Legge n. 10 del 1991, l'adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
b) il controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
c) l'adozione del piano per le fonti rinnovabili nell'ambito del Piano urbanistico comunale per i Comuni superiori ai 50.000 abitanti;
d) l'adozione di provvedimenti tesi a favorire l'utilizzo e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel quadro del Piano provinciale e regionale.
Art. 6
Agenzia regionale sarda per l'energia1. Ai fini della promozione e sostegno delle politiche energetiche della Regione autonoma della Sardegna è istituita l'Agenzia regionale sarda per l'energia. L'Agenzia è lo strumento operativo della Regione Sardegna, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.
2. Nell'ambito delle disposizioni contenute nella presente legge e del Piano energetico regionale, sono compiti della agenzia:
a) nell'ottica della realizzazione di una banca dati sull'energia e dell'esercizio delle funzioni di osservatorio regionale in materia energetica:
1) promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni, promuovere iniziative di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni con centri di ricerca specializzati e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico scientifica;
2) effettuare il censimento delle fonti e delle risorse energetiche delle strutture distributive operanti nella regione Sardegna e delle utenze attuali e potenziali, individuando altresì i fabbisogni energetici non soddisfatti, anche al fine di proporre soluzioni per migliorare l'efficienza produttiva degli impianti e la riduzione dei costi di produzione e favorire processi di sostituzione di fonti energetiche tradizionali con fonti rinnovabili o assimilate;
3) favorire la conoscenza e l'accesso alle opportunità di finanziamento di iniziative in campo energetico presso l'Unione Europea;
4) diffondere informazioni di natura tecnico economica nel campo dell'energia.
b) in qualità di strumento tecnico a sostegno delle politiche energetiche attivate dalla Regione autonoma della Sardegna:
1) attivare iniziative per la realizzazione di progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico con particolare riferimento ad interventi finalizzati alla riduzione di emissione di gas ad effetto serra;
2) esercitare funzioni di monitoraggio e di istruttoria dei progetti relativi anche all'ottenimento delle agevolazioni previste da leggi di settore;
3) stimolare lo sviluppo delle attività economiche connesse con iniziative locali di uso efficiente dell'energia e in supporto agli enti locali territoriali, fornire servizi di consulenza, assistenza tecnica, verifica, controllo, formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici, nonché di informazione al pubblico sulle opportunità di risparmio energetico, sulla normativa tecnica e sulla legislazione riguardante l'energia anche negli aspetti riguardanti le incentivazioni di carattere economico e finanziario;
4) organizzare la Conferenza regionale annuale dell'energia;
5) predisporre la relazione annuale sull'energia;
6) svolgere un ruolo di supporto all'Assessorato dell'industria nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali dalla normativa statale e regionale.
4. Delle attività della Agenzia regionale per l'energia deve essere data comunicazione semestrale al CREL.
Art. 7
Presidente e Consiglio di amministrazione1. L'Agenzia è presieduta dall'Assessore regionale dell'industria, o da un suo delegato, ed è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto, oltre che dal Presidente, da sette membri, di cui:
a) uno designato dell'Assessore regionale dell'ambiente;
b) uno designato dall'Assessore regionale degli enti locali;
c) uno designato dall'Assessore regionale della pubblica istruzione;
d) uno designato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici;
e) uno designato dall'Assessore regionale della sanità;
f) due esperti designati dalla Giunta regionale, uno specialista dei problemi del territorio ed uno in problemi energetici.
2. I membri durano in carica 5 anni e sono nominati con decreto del Presidente della Regione.
3. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia provvede tra l'altro:
a) ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) ad approvare i programmi di attività e la relazione annuale;
c) a deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento organico del personale ed ogni altro regolamento che concerne la vita dell'Agenzia;
d) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione;
e) a nominare il direttore dell'Agenzia.
Art. 8
Competenze del direttore1. Il direttore formula i programmi annuali di attività e ne coordina l'attuazione.
Art. 9
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assessore regionale dell'industria, scelti dall'Albo ufficiale dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Collegio stesso tra i membri effettivi .
3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed esercita tutte le funzioni ed i controlli che gli competono a norma di legge.
Art. 10
Provvedimenti in materia di energia1. Il procedimento amministrativo in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica e combustibili riguardante anche le opere, gli impianti e le infrastrutture, è unico.
2. A tal fine l'autorità amministrativa avente l'interesse pubblico prevalente indice la conferenza di servizio decisoria nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali ed emette il provvedimento finale.
3. Il provvedimento unico ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse e sostituisce autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.
Art. 11
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 per il 2003 e in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, e fanno carico alla UPB S09.031 del bilancio della Regione per l'anno 2003 ed alla corrispondente unità revisionale di base per gli anni successivi
2. Nel bilancio della Regione e nel bilancio amministrativo (bilancio tecnico) della Regione per l'anno 2003, e in quello pluriennale per gli anni 2003-2005 sono introdotte le3 seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.007
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
Competenza
2003 euro ---
2004 euro 5.000.000
2005 euro 5.000.000
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 2) della tabella A, allegata alla legge finanziaria.
09 - INDUSTRIA
UPB S09.033
Interventi infrastrutturali nelle aree attrezzate
Cap. 09112-00 - Finanziamenti agli enti locali da destinare al reperimento ed all'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale(art. 16, L.R. 31 maggio 1984, 26, art. 1, commi 4 e 5, L.R. 29 dicembre 1988, n. 47, art. 14, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art.18 L.R. 28 settembre 1990, n. 43); finanziamdenti di opere pubbliche nelle zone industriali (L.R. 18 novembre 1967, n. 47, L.R. 7 luglio 1978, n. 43, art. 19, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 6, comma 2, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 29, comma 8, L.R 30aprile 1991, n. 13, art. 35, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 1° giugno 1993, n. 25, art. 29, L.R 15 febbraio1996, n, 9, art. 30, L.R 15 aprile 1998, n. 11, art. 6, comma 1, L.R 24 dicembre 1998, n. 37e art. 23, comma 5, L.R. 22 aprile 2002, n. 7)
Competenza
2003 euro 200.000
2004 euro ----
2005 euro ----
In aumento
09 - INDUSTRIA
UPB S09.031
Interventi in materia energetica
Cap. 09107-02
(N.I.) 2.2.2.1.0.5.10.28 - Spese per la promozione e incentivazione delle energie alternative e rinnovabili e per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore energetico (art. 1 e 2 della presente legge) per l'elaborazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (art. 1 e 3 della presente legge)
Competenza
2003 euro 50.000
2004 euro 2.500.000
2005 euro 2.500.000
Cap. 09107-03
(NI) 2.2.2.4.3.3.10.28 - Contributi in conto capitale per la progettazione di impianti innovativi per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali, per la realizzazione di sistemi utilizzanti fonti rinnovabili di energia e per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici di cui alla Legge n. 10 del 1991 (art. 2 della presente legge)
Competenza
2003 euro 50.000
2004 euro 2.000.000
2005 euro 2.000.000
Cap. 09107-04
(N.I.) 2.2.2.3.3.3.10.28 - Contributi alle Province per la redazione e attuazione di programmi per la promozione delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia e il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica (art. 4 della presente legge).
Competenza
2003 euro 50.000
2004 euro 250.000
2005 euro 250.000
Cap. 09107-05
(N.I.) 2.2.2.3.2.3.10.28 - Contributi ai Comuni per la certificazione energetica degli edifici, per il controllo degli impianti termici e l'adozione del Piano per le fonti rinnovabili nell'ambito del Piano regolatore (art. 5 della presente legge)
Competenza
2003 euro 25.000
2004 euro 225.000
2005 euro 225.000
Cap. 09107-06
(N.I.) 2.2.2.2.0.2.10.28 - Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia regionale per l'energia (art. 6 della presente legge)
Competenza
2003 euro 25.000
2004 euro 25.000
2005 euro 25.000