CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 465

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,

FOIS

  il 27 agosto 2003

Inquadramento di personale statale nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale
ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234


RELAZIONE DELLA GIUNTA

Il disegno di legge contiene disposizione volte a stabilire le regole per l'inquadramento del personale che dallo Stato transiterà nel ruolo unico regionale a seguito del trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni amministrative statali, in attuazione del decreto legislativo n. 234 del 2001, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 1997".

Il citato decreto legislativo n. 234 del 2001, conferendo alla Regione le funzioni e i compiti che il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha conferito alle Regioni a Statuto ordinario e ai loro enti locali, ha reso urgente l'adozione di specifiche norme dirette a disciplinare l'acquisizione del personale necessario per l'esercizio delle funzioni medesime.

Nello Stato si è provveduto a disciplinare la materia con il D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446, col quale sono state dettate disposizioni per l'individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale statale alle Regioni e agli enti locali ed è stata stabilita la tabella di equiparazione tra le professionalità possedute dal personale statale da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le Regioni e gli enti locali.

Viceversa, nell'ordinamento regionale manca una legge di carattere generale che stabilisca i criteri e le modalità di transito del suddetto personale presso l'Amministrazione regionale.

Al riguardo, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 234, la quale stabilisce che "…le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla Regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione", lascia irrisolte le problematiche connesse all'inserimento del predetto personale statale nell'ordinamento professionale del personale regionale.

Infatti è opportuno ricordare che la disciplina di tale ordinamento si rinviene nei contratti collettivi regionali di lavoro per il personale dipendente e per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, disciplina che differisce sia da quella dello Stato sia da quella delle Regioni ed enti locali, trattandosi di diversi comparti dì contrattazione.

Circostanza, questa, che non rende possibile l'immediata trasposizione della normativa statale né di quella delle Regioni ed enti locali nell'ordinamento regionale, ma che richiede un intervento specifico ed autonomo.

Ulteriori motivi d'urgenza per l'esame del disegno di legge in oggetto sono rappresentati dal fatto che:

1)    in alcuni settori di intervento sono stati già emanati, o sono in corso di emanazione, i D.P.C.M. di individuazione ed attribuzione delle risorse, comprese quelle umane (in un caso vi è stato il trasferimento di una unità di personale che, già acquisita, è in attesa di inquadramento);

2)    in altri settori sono stati posti in essere gli adempimenti di carattere procedurale necessari per l'acquisizione delle funzioni conferite (è il caso, ad esempio, delle funzioni in materia di lavoro e servizi all'impiego, per le quali risulta già approvato dalla Giunta regionale il disegno di legge previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna).

Ciò premesso, in relazione ai commi di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge si rappresenta quanto segue:

Comma 1: il comma stabilisce che dovrà essere inquadrato nel ruolo unico regionale il personale statale che risulti già assegnato alla Regione per l'esercizio di funzioni anch'esse già conferite, così come il personale che sarà trasferito in conseguenza di conferimenti di funzioni che dovessero sopravvenire, secondo quanto contemplato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 234 del 2001;

Comma 2: la tabella contenuta nel comma 2, che prevede l'equiparazione tra le professionalità possedute dal personale statale e quelle del personale regionale, è stata predisposta con l'intento di omogeneizzare le posizioni ricoperte da entrambe le categorie di dipendenti, statali e regionali.

Si è inteso inserire il personale statale nelle categorie previste dal contratto collettivo regionale di lavoro sulla base delle ex qualifiche funzionali di appartenenza, in modo da accorpare in un'unica categoria le professionalità proprie di ciascuna qualifica, a prescindere dal livello economico raggiunto nella medesima per effetto di progressioni orizzontali eventualmente già attuate presso l'Amministrazione di provenienza. Ciò per evitare situazioni di sperequazione nei confronti del personale regionale che non ha ancora beneficiato dei procedimenti di mobilità orizzontale.

Per lo stesso motivo si è evitato di prevedere l'inserimento del personale delle categorie statali più elevate (C2, C3, C3 Super) nella categoria D4 del contratto collettivo del personale regionale, attualmente non ricoperta da alcun dipendente regionale.

Commi 3 e 4: le disposizioni in esame hanno fatto applicazione del principio di salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale presso l'Amministrazione di provenienza, analogamente a quanto attuato dallo Stato relativamente al trasferimento del personale alle Regioni ordinarie ed ai loro enti locali per il conferimento a questi delle funzioni e dei compiti amministrativi. La norma contenuta nel comma 4, che considera utile ai fini della progressione professionale all'interno della categoria l'anzianità maturata presso l'Amministrazione di provenienza, mira a riequilibrare la posizione del personale che abbia conseguito un livello economico superiore nella categoria di inquadramento.

Comma 5: così come è avvenuto in occasione dell'approvazione di recenti leggi regionali concernenti l'inquadramento nel ruolo unico regionale di personale degli enti regionali o di altri comparti di contrattazione, ragioni di bilancio del FITQ hanno indotto ad escludere l'iscrizione a detto fondo di nuovo personale. L'Amministrazione, peraltro, si assume l'onere di garantire per il personale statale soggetto a trasferimento il mantenimento dell'iscrizione ad eventuali fondi costituiti presso l'Amministrazione di provenienza.

Comma 6: la disposizione ha lo scopo di chiarire che, essendo il trasferimento del personale in esame correlato al conferimento di funzioni statali alla Regione, per il quale lo Stato attribuisce le corrispondenti risorse economiche, l'inquadramento nel ruolo regionale avverrà non appena tali risorse si renderanno disponibili. Sino a tale data il personale interessato conserva lo status giuridico di appartenenza.

Comma 7: la disposizione precisa che i destinatari dell'inquadramento previsto dalla legge sono esclusivamente i dipendenti trasferiti alla Regione Sardegna per l'esercizio di funzioni di cui la stessa conservi la titolarità. É pertanto escluso il transito e, conseguentemente, l'inquadramento nel ruolo unico regionale di personale che dallo Stato dovrà essere trasferito alle Province e agli altri enti locali per l'esercizio di funzioni che dovranno essere conferite a detti enti dalla Regione Sardegna.

Comma 8: il ricorso al criterio di flessibilità e celerità in tema di modifiche alla dotazione organica, autorizzato dalla disposizione in esame col rinvio alle procedure previste dalla legge regionale n. 31 del 1998, appare necessario in questa materia, attesa l'indeterminatezza del numero degli inquadramenti, che potranno essere disposti, altresì, in relazione a futuri conferimenti di funzioni.

TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Inquadramento del personale

1. Il personale dell'Amministrazione statale da trasferire alla Regione Sardegna, o già trasferito alla medesima alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa conferite o da conferire ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, è inquadrato nel ruolo unico regionale.

2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto secondo la seguente tabella, contenente l'equiparazione fra le professionalità possedute dal personale statale e quelle del personale inquadrato nelle categorie del ruolo unico regionale:

CCNL   MINISTERI

Area

A1 (ex 1^-2^-3^ q.f.)
A1 Super

B1 (ex 4^ q.f.)

B2 (ex 5^ q.f.)

B3 (ex 6^ q.f.)
B3 Super

C1 (ex 7^ q.f.)
C1 Super

C2 (ex 8^ e 9^ q.f.)

C3 Super

Dirigenti

CCRL   REGIONE

Categoria

A (livello retrib. A2)

B (livello retrib. B2)

B (livello retrib. B3)

C (livello retrib. C2)

D (livello retrib. D2)

D (livello retrib. D3)

Dirigenti

3. Al personale così inquadrato spetta il trattamento stipendiale iniziale della categoria, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato presso l'Amministrazione di appartenenza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma.

4. Il suddetto personale conserva a tutti gli effetti l'intera anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione di provenienza nella categoria di inquadramento. La predetta anzianità è riconosciuta utile, altresì, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 69 del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali 1998/2001.

5. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo. Sino a tale data l'Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell'iscrizione del predetto personale agli eventuali fondi particolari esistenti presso l'Amministrazione di provenienza.

6. L'inquadramento di cui al comma 1 è disposto contestualmente al trasferimento delle risorse statali per l'esercizio delle funzioni conferite ed ha effetto dalla data di adozione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nelle more del predetto inquadramento il personale eventualmente acquisito conserva il trattamento giuridico ed economico vigenti presso l'amministrazione di appartenenza.

7. L'inquadramento di cui alla presente legge è riferito al personale destinato allo svolgimento delle funzioni la cui titolarità e il cui esercizio sono mantenuti in capo alla Regione Sardegna.

8. Le modifiche della dotazione organica del ruolo unico dell'Amministrazione regionale necessarie ai fini dell'inquadramento del personale di cui alla presente legge sono disposte secondo le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), nella misura corrispondente al numero dei transiti.

.

.

Art. 2
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti conferiti di cui al comma 1 dell'articolo 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 234 del 2001.

2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvede ad iscrivere nei competenti capitoli di bilancio delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire, le risorse di cui al comma 1, a' termini dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 4 (Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004-2005).

. .