CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 458

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 2 luglio 2003

Norme in materia di inquinamento acustico


RELAZIONE DELLA GIUNTA

Il presente disegno di legge che si intende sottoporre ad approvazione recepisce i contenuti della legge quadro dello Stato in materia di antinquinamento acustico n.447 del 26 ottobre 1995.

A tal proposito si fa presente che la Giunta regionale, con deliberazioni n. 31/7 e n. 34/71 rispettivamente del 18/07/2000 e del 29/10/2002, ha già approvato le norme inerenti al riconoscimento della qualifica professionale di "tecnico competente in acustica ambientale" e le "linee guida regionali per la classificazione acustica dei territori comunali".

Con il presente provvedimento legislativo si dà pertanto piena attuazione alle competenze in materia di acustica ambientale che lo Stato ha assegnato alle Regioni con la sopraccitata legge.

Si sottolinea che il presente dispositivo normativo, costituito da n. 20 articoli e n. 3 allegati che ne costituiscono parte integrante, precisa, tra l'altro, in maniera dettagliata le competenze assegnate in tale materia sia alle province e sia ai comuni, ottemperando in tal modo ai contenuti del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

In particolare, gli articoli 1, 2 e 3 esplicitano l'oggetto, le finalità e le definizioni del disegno di legge proposto mentre l'art. 4 disciplina le competenze in capo alle Amministrazioni comunali alle quali competono, tra l'altro:

- la classificazione acustica del proprio territorio nonché l'adozione di eventuali piani di risanamento tenuto conto degli strumenti urbanistici già adottati;

- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture;

- l'adozione di eventuali regolamenti nell'ambito della tutela dall'inquinamento acustico;

- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;

- l'attività di controllo; l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

L'art. 5 invece disciplina le competenze in capo alle amministrazioni provinciali alle quali compete:

- il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico;

- la formulazione di osservazioni nonché l'espressione di apposito parere sui progetti di classificazione acustica dei territori comunali secondo quanto indicato nell'allegato A alla presente legge;

- la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;

- la valutazione dei piani di risanamento acustico comunali con la formulazione di proposte operative alla Regione al fine della predisposizione e definizione da parte di quest'ultima del piano regionale triennale di intervento;

- il controllo e la verifica sull'attuazione dei piani di risanamento acustico dei comuni ricadenti nell'ambito provinciale, sulla base dei criteri ed indirizzi contenuti nel piano regionale di intervento;

- il coordinamento delle iniziative assunte da due o più comuni volte al contenimento delle emissioni sonore, nei casi di inquinamento acustico riguardante porzioni di territorio appartenenti a più comuni;

- l'emanazione di specifiche ordinanze, a carattere temporaneo, per il contenimento e/o l'abbattimento delle emissioni sonore, estese a tutto il territorio provinciale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di urgenti ed eccezionali necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

- i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ovvero di conflitto fra gli stessi.

Il d.d.l. in argomento, oltre quanto sopra indicato, detta norme specifiche a partire dall'art. 6 per quanto attiene alla vigilanza e controllo, ai criteri per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale, ai poteri sostitutivi della Regione, ai Piani comunali di risanamento acustico, ai territori con rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, allo svolgimento di attività rumorose, allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, all'organizzazione dei servizi di controllo e di vigilanza, alle disposizioni in materia di impatto acustico, ai criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio, al Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico nonché ai Piani di risanamento acustico delle imprese.

Si ricorda inoltre che con tale provvedimento legislativo si completa il quadro normativo in capo all'Assessorato dell'ambiente in tema di inquinamento dell'aria, avendo lo stesso Assessorato già predisposto analoghi provvedimenti per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e l'inquinamento elettromagnetico.

Si precisa infine che l'emanazione dell'allegato disegno di legge comporterà, in sede di prima applicazione, un onere finanziario a carico del bilancio regionale pari a euro 450.000,00, in ragione di euro 150.000,00 annue, nel triennio 2004 - 2006, da assegnare alle amministrazioni comunali quale contributo per la realizzazione dei progetti di classificazione acustica dei territori, nonché dei relativi piani di risanamento.

A tale onere si farà fronte mediante l'incremento della dotazione finanziaria in capo all'UPB S05.015 della somma sopraccitata.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Llegge quadro sull'inquinamento acustico) e nel rispetto dei contenuti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi della Stato alle Regioni ed agli enti locali", detta norme per la tutela della popolazione e dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

   

Art. 2
Finalità

1. I principali obiettivi che la legge si prefigge sono:

a) la tutela della salute della popolazione dall'inquinamento da rumore sia nell'ambiente esterno sia negli ambienti abitativi;

b) la salvaguardia delle caratteristiche peculiari dell'ambiente, in generale sensibili all'inquinamento acustico.

2. Le finalità di cui sopra sono raggiunte attraverso l'adozione di misure di prevenzione, di riduzione di rumore e di risanamento, oltrechè attraverso la promozione di iniziative volte all'educazione e alla informazione della popolazione.

   

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, in osservanza di quanto previsto all'articolo 2 della Legge n. 447 del 1995, si intende per:

a)     inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valori di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un eventuale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali,determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.

   

Art. 4
Competenze dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni i contenuti e le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, nonché quanto espressamente previsto dalla presente legge. 

2. In particolare sono di competenza delle amministrazioni comunali:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri e le prescrizioni previste nella presente legge;

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9;

d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

g) i controlli secondo quanto previsto all'articolo 6;

h) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

   

Art. 5
Competenze delle province

1. Sono di competenza delle province:

a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico;

b) la formulazione di osservazioni nonché l'espressione di apposito parere sui progetti di classificazione acustica dei territori comunali secondo quanto indicato nell'allegato A alla presente legge;

c) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;

d) la valutazione dei piani di risanamento acustico comunali con la formulazione di proposte operative alla Regione al fine della predisposizione e definizione da parte di quest'ultima del piano regionale triennale di intervento;

e) il controllo e la verifica sull'attuazione dei piani di risanamento acustico dei comuni ricadenti nell'ambito provinciale, sulla base dei criteri ed indirizzi contenuti nel piano regionale di intervento;

f) il coordinamento delle iniziative assunte da due o più comuni volte al contenimento delle emissioni sonore, nei casi di inquinamento acustico riguardante porzioni di territorio appartenenti a più comuni;

g) l'emanazione di specifiche ordinanze, a carattere temporaneo, per il contenimento e/o l'abbattimento delle emissioni sonore, estese a tutto il territorio provinciale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di urgenti ed eccezionali necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

h) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ovvero di conflitto fra gli stessi.

   

Art. 6
Vigilanza e controllo.

1. Le province e i comuni, avvalendosi dell'ARPA ove istituita, ovvero dei competenti Presidi multizonali di prevenzione, esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo secondo quanto previsto dall'articolo 14 della Legge n. 447del 1995.

2. Il personale incaricato dei controlli potrà operare, nell'esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14 della Legge n. 447 del 1995.

   

Art. 7
Criteri per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale

1. I criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del loro territorio nelle zone acustiche previste dalle vigenti disposizioni normative sono contenuti nell'allegato A alla presente legge della quale esso costituisce parte integrante.

2. Nell'allegato A sono state inoltre definite le procedure di approvazione e adozione dei progetti di classificazione acustica.

   

Art. 8
Poteri sostitutivi della Regione

1. La Regione esercita, nell'esercizio delle proprie competenze inerenti all'inquinamento acustico, i poteri sostitutivi nei confronti delle province inadempienti o nei casi di conflitto tra province.

   

Art. 9
Piani comunali di risanamento acustico

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione, di cui all'articolo 3, lettera g) nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) della Legge n. 447 del 1995, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico con procedure e criteri definiti nell'allegato B alla presente legge della quale esso costituisce parte integrante.

   

Art. 10
Territori con rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico

1. I comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono individuare, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni regionali, livelli di inquinamento acustico inferiori a quelli stabiliti dalla norma statale.

2. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta le norme e le disposizioni di cui al comma 1.

   

Art. 11
Svolgimento di attività rumorose temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico.

1. Lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, con l'utilizzo di macchinari o di impianti rumorosi, deve essere autorizzato dall'amministrazione comunale competente.

2. Le modalità di rilascio delle sopra citate autorizzazioni sono indicate nell'allegato A alla presente legge della quale esso costituisce parte integrante.

   

Art. 12
Tecnico competente in acustica ambientale

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della Legge n. 447 del 1995, la Regione Sardegna definisce le procedure amministrative per il conseguimento del titolo professionale di tecnico competente in acustica ambientale.

2. Nell'allegato C alla presente legge, della quale esso è parte integrante, sono riportate le prescrizioni e le procedure necessarie per l'ottenimento del titolo professionale in argomento.

   

Art. 13
Organizzazione dei servizi di controllo e vigilanza

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle competenze assegnate alle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i) della Legge n. 447 del 1995, provvede, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le norme necessarie ai fini dell'organizzazione, nell'ambito del territorio regionale, dei servizi di controllo e vigilanza in capo alle province.

   

Art. 14
Disposizioni in materia di impatto acustico.

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 447 del 1995, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nonché nei casi in cui sia espressamente richiesto dall'Autorità comunale, gli interessati alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere indicate nel comma 2 del citato articolo, dovranno accompagnare gli elaborati previsti con apposita documentazione di impatto acustico nella quale siano specificate:

a) la tipologia dell'attività e il relativo codice ISTAT;

b) la classe di appartenenza della zona interessata con planimetria allegata della stessa;

c) la posizione delle sorgenti sonore connesse con l'attività.

2. A tal proposito dovranno essere allegati:

a) apposita relazione tecnica contenente la descrizione dell'attività, l'elencazione delle attrezzature, la descrizione delle condizioni di esercizio corrispondenti alle condizioni di massimo rumore;

b) la stima dei livelli di rumore nonché la descrizione della verifica di compatibilità.

3. La Giunta regionale, per quanto concerne la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle aree e delle aviosuperfici di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, si riserva con propria successiva deliberazione, di modificare i contenuti relativi alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I comuni, entro 30 giorni dal rilascio o dal diniego dell'autorizzazione alla realizzazione delle aree e delle aviosuperfici interessate, sono tenuti a darne comunicazione all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile al fine dell'attivazione delle procedure di competenza.

5. Le domande relative al rilascio di provvedimenti autorizzatori previsti dall'art.8, comma 4 della Legge n. 447 del 1995, devono contenere apposita documentazione di impatto acustico conforme a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nonché l'indicazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti in caso di richiesta di licenza di autorizzazione all'esercizio per quanto disciplinato dal comma 1, lett. d), articolo 6 della Legge n. 447 del 1995.

6. La documentazione di impatto acustico, prevista dal comma 1 del presente articolo, deve essere redatta a firma di professionista abilitato in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale ed esaminata, ai fini autorizzatori, parimenti da altro tecnico competente in acustica.

   

Art. 15
Criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

1. Per le finalità di cui al presente articolo valgono i contenuti di cui all'allegato B della presente legge, riservandosi la Regione di emanare eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del piano triennale di intervento.

   

Art. 16
Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico

1. Sulla base delle proposte operative di risanamento presentate dalle province, redatte in conformità con le prescrizioni di cui all'allegato B della presente legge, la Regione predispone un piano triennale di intervento sulla base delle disponibilità finanziarie.

2. Il piano regionale deve prevedere in particolare:

a) l'ordine di priorità degli interventi;

b) la ripartizione delle risorse finanziarie;

c) i criteri per l'adeguamento dei piani comunali.

3. L'erogazione dei finanziamenti in favore dei comuni è subordinata all'attestazione di conformità alle indicazioni del Piano triennale del progetto di risanamento acustico comunale, formalizzato dall'Amministrazione provinciale competente.

   

Art. 17
Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Entro 6 mesi dall'adozione da parte dei comuni del Piano di classificazione acustica dei territori comunali di cui all'articolo 7 della presente legge, le imprese interessate devono presentare all'Autorità comunale un progetto di risanamento acustico, comprensivo di relazione tecnica ed elaborati grafici, con specificati i singoli interventi di risanamento e contenente:

a) l'indicazione della tipologia di attività con codice relativo, secondo classificazione ISTAT;

b) l'indicazione delle zone di appartenenza e di quelle circostanti, in base a quanto previsto dalla classificazione acustica;

c) l'elenco delle attività dei cicli tecnologici, delle apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno, nonché l'indicazione dell'ubicazione delle sorgenti sonore connesse all'attività;

d) la descrizione delle attività, e l'elenco delle attrezzature e impianti esistenti;

e) la durata dei periodi di attività (diurni e notturni), della loro frequenza e della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, nonché le condizioni di esercizio relative al massimo livello di rumore immesso nell'ambiente;

f) i dati relativi alle misurazioni fonometriche effettuate;

g) la modalità e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento che non potrà superare i 24 mesi.

2. Il comune, esaminato il progetto di risanamento, la congruità dei tempi, la complessità dell'intervento e gli oneri dello stesso, approva il suddetto progetto con eventuali prescrizioni.

3. Qualora il comune non si pronunci sul progetto di risanamento presentato dall'impresa entro 180 giorni, l'impresa comunque è vincolata a realizzarlo con le modalità ed i tempi previsti.

4. Le imprese che non presentano il Piano di risanamento di cui al comma 1 devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro 6 mesi dall'adozione del Piano di classificazione acustica comunale.

   

Art. 18
Sanzioni amministrative

1. Per le finalità di cui al presente articolo, valgono i contenuti di cui all'art. 10 della Legge n. 447 del 1995.

2. L'irrogazione della sanzione spetta al comune o alla provincia, in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.

   

Art. 19
Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne le procedure relative al riconoscimento delle qualifica professionale di tecnico competente in acustica ambientale, valgono le disposizioni di cui alla determinazione DG/DA n. 2418 del 23 ottobre 2000, pubblicata sul Buras n. 34 del 7 novembre 2000.

   

Art. 20
Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati sull'UPB S05.015.