CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 443
presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente,
PANI
il 23 maggio 2003
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)
RELAZIONE DELLA GIUNTA
Il presente disegno di legge si propone l'obiettivo di modificare gli articoli 10, 12, 20, 59, 71, 96 e 97 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) per i motivi di seguito elencati.
L'articolo 1 modifica l'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998 relativo alla costituzione e composizione del Comitato regionale faunistico. Sinora, la mancata istituzione degli ambiti territoriali di caccia ha impedito la costituzione del Comitato nella composizione prevista all'articolo 10.
Per superare le difficoltà sorte e considerato altresì che il mantenimento di un rappresentante per ogni Ambito Territoriale di Caccia eleverebbe a circa 40 (22 + 16 ATC) il numero dei componenti il Comitato, si propone la soppressione della lettera n), comma 2, articolo 10, della legge regionale n. 23 del 1998.
In materia di ristoro dei danni causati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dalla attività venatoria, mentre l'articolo 2 del disegno di legge, nel modificare la lettera h), comma 3, dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998, demanda alle province l'attività accertativa e quantificatoria dei danni, l'articolo 4 riscrive l'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998.
Detto articolo (già modificato dall'articolo 9 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14) prevede il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica e rinvia al regolamento d'attuazione la disciplina dell'attività risarcitoria L'esigenza di una riscrittura dell'articolo 59 è dettata dalla sua imprecisa formulazione letterale, nonché dal fatto che, a tutt'oggi, il regolamento d'attuazione non è stato ancora emanato. L'assenza di criteri e modalità istruttorie delle istanze risarcitorie ha determinato sia il manifestarsi di problematiche interpretative inerenti al carattere programmatico o precettivo della norma, sia l'intensificarsi di dubbi sulla natura del ristoro se, cioè, debba intendersi come risarcimento del danno o come indennizzo.
Dette problematiche sono state rappresentate alla Direzione generale dell'area legale, che con il parere n. L/3696 del 5 settembre 2001 ha ritenuto, nonostante il tenore letterale della norma, che il ristoro previsto dall'articolo 59 per i danni causati dalla fauna selvatica debba essere inteso quale mero indennizzo e, attesa la natura indennizzatoria, ha ritenuto indispensabile l'emanazione del regolamento di attuazione.
Particolari difficoltà sono sorte anche in relazione alle numerose richieste di risarcimento dei danni scaturenti da incidenti stradali causati dalla fauna selvatica.
Eventi, questi ultimi, non contemplati né dalla Legge n. 157 del 1992, né da altre normative regionali, per i quali l'Amministrazione regionale, nei giudizi civili azionati dai danneggiati e conclusisi con sentenza di condanna della medesima, è stata obbligata a risarcire i danni.
Con la modifica del comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998, introdotta dall'articolo 9 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14, il ristoro era stato esteso ad ogni evento dannoso causato dalla fauna selvatica (ivi compreso il danno da sinistro).
Con la nuova formulazione dell'articolo 59 si intende invece circoscrivere il ristoro ai danni causati alla produzione agricola e zootecnica dalla fauna selvatica per i quali sia dimostrato il rapporto di causalità e l'assenza di responsabilità da parte del danneggiato, lasciando le altre fattispecie alla disciplina generale dettata dal Codice civile. Rimane inalterata la possibilità di reperire le eventuali risorse finanziarie necessarie all'interno di quelle che saranno iscritte sulla UPB S05.037 e sugli stessi capitoli 05102 e 05102/01.
Con le modalità previste dall'articolo 12 bis della legge regionale n. 11 del 1983, introdotto dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, si provvederà alla modifica della denominazione del capitolo 05102, relativo al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, rendendo la somma ivi iscritta utilizzabile anche per la stipula del contratto assicurativo previsto al comma 7 della nuova stesura proposta per l'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998.
Per sopperire alla mancata emanazione del regolamento di attuazione, si ritiene necessario inserire nell'articolo 4 del disegno di legge in esame una norma transitoria e temporanea che possa consentire l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.
L'articolo 3 del proposto disegno di legge modifica l'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1998 relativo all'approvazione e alla revisione del piano faunistico-venatorio regionale.
L'Assessorato, entro il termine stabilito, ha provveduto ad inviare alle Amministrazioni provinciali i criteri di omogeneità e di congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria e lo schema dei piani provinciali come risultanti dalla pianificazione venatoria attuata dalla Regione. A tutt'oggi, eccetto la provincia di Cagliari, non sono ancora state trasmesse le proposte per la definizione del piano faunistico-venatorio regionale, e quindi non sono stati ancora individuati e istituiti i relativi ambiti territoriali di caccia.
Si rende pertanto necessario, per superare l'attuale situazione di stasi, prevedere l'adozione di un piano provvisorio con l'individuazione di un unico ambito per provincia, che tenga conto delle attuali oasi permanenti di protezione faunistica esistenti, affidandone la gestione al Comitato provinciale faunistico competente per territorio. Tali comitati risultano ad oggi tutti istituiti ad eccezione di quello di Cagliari.
L'articolo 5 propone la modifica dell'articolo 71, comma 3, della legge regionale n. 23 del 1998 che pone limiti temporali per l'addestramento dei cani. Non essendo stato ancora emanato il piano faunistico regionale, e conseguentemente non essendo state individuate le zone nelle quali poter addestrare i cani oltre il termine stabilito dal citato comma 3 dell'articolo 71, è opportuno stabilire un maggiore lasso di tempo in prossimità dell'apertura della caccia per l'esercizio di tale attività nei terreni non soggetti a vincoli venatori senza che la stessa attività possa arrecare danno alla fauna selvatica presente.
L'articolo 97 della legge regionale n. 23 del 1998 oltre a stabilire delle limitazioni relative all'attività venatoria nelle attuali concessioni in zone autogestite, prevede anche che le stesse cessino di avere efficacia dalla data prevista nel piano faunistico-venatorio regionale e comunque non oltre una anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano, con la possibilità che le stesse concessioni, su richiesta delle assemblee degli associati, possano essere trasformate in aziende faunistico venatorie, entro sessanta giorni dall'adozione del piano citato.
Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge, nel modificare gli articoli 96 e 97 della legge in esame, prevedono l'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, nonché la possibilità di trasformazione delle attuali zone autogestite in aziende faunistico-venatorie, anche in carenza del piano faunistico-venatorio regionale.
Ciò al fine di consentire all'Amministrazione regionale, in questa fase transitoria, di dare una risposta concreta alle numerose richieste pervenute per l'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e nello stesso tempo sia di introitare le tasse previste all'articolo 79, comma 10, lettera c), sia di esimersi da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni provocati dalla fauna selvatica all'interno di dette aree.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella lettera g) la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";
b) la lettera n) è abrogata.
Art. 2
1. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:
"h) ad accertare i danni arrecati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 59 della presente legge, nonché la misura dell'eventuale indennizzo da corrispondere;".
Art. 3
1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle Province, elabora, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato faunistico regionale, la proposta di piano regionale faunistico-venatorio.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1998 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia.
3 ter. Il piano regionale faunistico-venatorio è soggetto a revisione periodica almeno quadriennale.
3 quater. I termini previsti nei commi 2 e 3 si applicano anche in caso di revisione del piano regionale faunistico-venatorio.
3 quinquies. In caso di inerzia da parte delle Province nell'adempimento di cui al comma 2 dell'articolo 20, trascorso il termine ivi previsto, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il parere del Comitato regionale faunistico, adotta comunque un piano faunistico-venatorio regionale provvisorio, individuando, per ciascuna provincia, un unico Ambito Territoriale di Caccia (ATC), in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 52, e ne dà comunicazione alla Commissione consiliare competente in materia. La gestione degli ATC cosi individuati, è affidata al rispettivo Comitato provinciale faunistico competente per territorio.".
Art. 4
1. L'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"Art. 59 - Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria
1. I danni arrecati alla produzione agricola e zootecnica dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'attività venatoria, per i quali sia dimostrato il rapporto di causalità e l'assenza di responsabilità da parte del danneggiato, sono indennizzati come specificato ai commi seguenti.
2. Fa carico alla Regione o agli enti gestori delegati l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento.
3. Fa carico ai rispettivi titolari, o per delega di quest'ultimi agli organismi preposti alla gestione, l'indennizzo dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico venatorie, negli ATC c nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.
4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.
5. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni ai rispettivi titolari competenti per territorio di cui ai commi precedenti, i quali procedono entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e successivamente alla liquidazione dell'indennizzo.
6. Nelle more e fino all'emanazione del regolamento di attuazione, gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica vengono erogati secondo priorità, parametri e criteri stabiliti con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
7. L'Amministrazione regionale o gli enti gestori delegati, per far fronte agli indennizzi di cui al presente articolo possono stipulare una apposita polizza assicurativa.".
Art.5
1. Il comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"3. L'addestramento dei cani è consentito dal 1°agosto liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincolo venatorio in base alla presente legge, ad esclusione dei due giorni antecedenti l'apertura generale della stessa attività venatoria.".
Ari. 6
1. Il comma 3 bis dell'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"3 bis. L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, può autorizzare con le modalità previste dagli articoli 31, 32 e 34 della presente legge la istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie. La superficie complessiva di tali aziende, istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, non può essere superiore al 15 per cento del territorio agro-silvo- pastorale.".
Art. 7
1. Nell'articolo 97 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modificazioni, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Le concessioni per l'esercizio della caccia autogestita, disposte ai sensi dell'articolo 51 e 73 della legge regionale n. 32 del 1978, cessano di avere efficacia alla scadenza della concessione e comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2 ter. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente autorizza la trasformazione delle zone autogestite vigenti alla data di pubblicazione della legge regionale n. 23 del 1998, in aziende faunistico-venatorie, secondo criteri e modalità che sono stabiliti con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, in deroga al comma 50 dell'articolo 31 e al comma 20 dell'articolo 32 della presente legge. La richiesta per la trasformazione da zona autogestita in azienda faunistico-venatoria deve essere presentata dai concessionari entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della citata delibera della Giunta regionale.
2 quater. L'istruttoria, da effettuarsi in conformità alla citata delibera, inerente l'accertamento dei requisiti necessari sia per la trasformazione delle concessioni autogestite in aziende faunistico-venatorie che per l'istituzione delle nuove aziende faunistico-venatorie è attribuita all'Amministrazione provinciale competente per territorio.".
Art. 8
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, si fa fronte con le risorse già destinate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 ed iscritte in conto della UPB S05.037 (Cap. 05106) del bilancio della Regione per gli anni 2003-2004 e 2005, e con quelle iscritte nella corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni successivi.
2. Nel bilancio amministrativo (allegato tecnico) della Regione per l'anno 2003 ed in quello pluriennale per gli anni 2003-2005 è introdotta la seguente variazione:
Spesa
UPB S05.037 - Contributi e finanziamenti in materia di caccia.
Cap. 05106 (D.V.) Risarcimento e spese per la stipula di polizza assicurativa a copertura dei danni provocati dalla fauna selvatica (art. 59, L.R. luglio 1998, n. 23, art. 9, L.R. 19 luglio 2000, n. 14 e art. 4 della presente legge).