CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 422

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 28 febbraio 2003

 Norme in materia di inquinamento atmosferico


RELAZIONE DELLA GIUNTA

Con il presente strumento legislativo, la Regione Sardegna, nell'ambito delle competenze assegnate dallo Stato, delinea un nuovo quadro di criteri generali entro i quali procedere per la tutela delle risorse naturali attraverso il miglioramento della qualità dell'aria.

Le problematiche riguardanti l'inquinamento atmosferico non possono prescindere dagli aspetti autorizzativi pertinenti la costruzione e l'esercizio degli impianti industriali relativamente alla gestione dei consumi energetici, all'uso di sostanze chimiche, ai trasporti, al recupero e valorizzazione dei rifiuti, tenuto conto, altresì, della ricerca e dell'applicazione di nuove tecnologie di produzione e di servizio economicamente sostenibili e compatibili con l'ambiente.

Le finalità che si vogliono perseguire con il presente disegno di legge  hanno un duplice rilievo; da un lato consentire alla Regione Sardegna di colmare il ritardo accumulatosi nel recepimento della normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente e precisamente la direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'altro attuare un opportuno decentramento amministrativo nel rispetto dello Statuto speciale della Sardegna dove, all'articolo 4 "La Regione esercita normalmente le sue funzione amministrative delegandole agli enti locali o avvalendosi dei loro uffici" nonché della Legge costituzionale 23 settembre 1993 n. 2, che ha attribuito alla Regione Sardegna potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.

In particolare, in adempimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Decentramento amministrativo" ed al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", si propone di delegare alle Province le competenze di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di tutti gli insediamenti ed impianti produttivi, compreso il rilascio del parere dì cui all'articolo 17 dello stesso D.P.R. da rendere al Ministero delle attività produttive in merito alle autorizzazioni ministeriali relative alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di oli minerali.

Sintesi dell'articolazione del disegno di legge.

Le finalità vengono definite all'articolo 1. Alla Regione viene riservata la funzione di programmazione e di indirizzo (art. 2). La Regione provvederà alla fissazione dei valori limite delle emissioni inquinanti in atmosfera degli impianti industriali, alla fissazione dei valori limite della qualità dell'aria ambiente, nonché alla predisposizione del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria ambiente (art. 5). Al Piano regionale daranno attuazione le Province attraverso la predisposizione di Piani stralcio, nei quali saranno individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti nel medio e lungo termine (art. 3, comma 1, lett. e). Le Province vengono altresì individuate come "Autorità competente" alla gestione di situazioni a rischio di superamento dei valori limite della qualità dell'aria (art. 3, comma 2). I Piani stralcio, redatti dalla Provincia competente per territorio, sentiti i Comuni interessati, sono approvati con deliberazione del Consiglio provinciale, previo parere di conformità della Regione. All'articolo 6 vengono fissati i criteri per l'elaborazione del Piano regionale e dei Piani stralcio.

All'articolo 7 sono definite le competenze in merito alla gestione del "Sistema regionale di reti locali di rilevamento della qualità dell'aria", mentre all'articolo 8 vengono precisate le procedure per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario regionale alle emissioni in atmosfera.

All'articolo 10, tra le norme transitorie e finali viene specificato, nelle more dell'istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente, il ruolo dei Presidi multizonali di prevenzione.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità e oggetto

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla tutela e alla salvaguardia della qualità dell'aria nella Regione Sardegna, in attuazione del decreto del Presidente della Republica 24 maggio 1988, n. 203 e del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

2. In attuazione dei principi sanciti dallo Statuto speciale della Sardegna e della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, sono delegate alle Province, nell'ambito del decentramento amministrativo in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, già in capo alla Regione;

b) attuazione di Piani di risanamento della qualità dell'aria ambiente di cui al decreto legislativo n. 351 del 1999.

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Art. 2
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) la predisposizione del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria. di cui all'articolo 5;

b) la fissazione dei valori limite di qualità dell'aria, da adottarsi nell'ambito di Piani stralcio di conservazione, per specifiche zone nelle quali è necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali ovvero nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;

c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile, tenuto conto delle linee guida fissate dallo Stato (in assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida statali);

d) la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale nell'ambito dei Piani di cui alle lettere a), b) e c), di valori limite delle emissioni industriali più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida statali, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

e) la definizione di linee di indirizzo dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

f) esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Province in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi delegati in materia di inquinamento atmosferico.

2. Nelle more della fissazione dei sopraccitati valori limite sono confermati i valori limite del decreto ministeriale 12 luglio 1990 nonché i valori limite di cui alle autorizzazioni in via generale emanate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

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Art. 3
Funzioni delle Province

1. Sono di competenza delle Province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:

a) l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi, di diffida. di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, ovvero per modificazioni e trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

b) i pareri di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico, ai fini dell'autorizzazione delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali;

c) la predisposizione e la realizzazione dei Piani stralcio in attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati all'articolo 6;

d) l'elaborazione, sentiti i Comuni interessati, dei piani d'intervento operativo nei casi di emergenza, qualora si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure urgenti che si rendono necessarie per il ripristino delle condizioni ambientali;

e) l'attività di rilevazione e di controllo delle emissioni;

f) l'esercizio del potere sostitutive nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui al comma d);

g) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

h) la gestione e la manutenzione delle reti locali di rilevamento della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 50;

i) la formulazione di proposte operative alla Regione per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria.

2. Le Province, ai sensi dell'articolo. 7 del decreto legislativo n. 351 del 1999, sono individuate quali "Autorità competenti" per la gestione di situazioni a rischio che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60.

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Art. 4
Funzioni dei Comuni  

1. Sono di competenza dei Comuni:

a) le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni provinciali inerenti alle emissioni in atmosfera;

b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani d'intervento provinciali di cui all'articolo 3, comma d);

c) le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), come modificato dal decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60;

d) l'informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell'aria;

e) la formulazione di proposte alla Provincia in merito all'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di tutela della qualità dell'aria.

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Art. 5
Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria ambiente

1. Il Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzato alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente rappresenta il principale strumento di programmazione, coordinamento e controllo in materia di inquinamento atmosferico.

2. lI Piano di cui al comma 1, redatto secondo i criteri definiti dalla normativa comunitaria e nazionale, è attuato dalle Province attraverso Piani stralcio, nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti nel medio e lungo termine.

3. I Piani stralcio delle Province sono articolati in base a specifiche analisi del territorio considerato, tenendo conto di particolari problematiche di carattere ambientale e sanitario, in rapporto con le condizioni meteo-climatiche e con la distribuzione spaziale degli agenti inquinanti in atmosfera.

4. Ogni Piano stralcio individua gli obiettivi che devono essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi medesimi. Esso è redatto dalla Provincia competente per territorio, sentiti i Comuni interessati ed è approvato con deliberazione della Consiglio provinciale, previo parere di conformità della Regione;

5. Le prescrizioni contenute nel Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria di cui al comma 1 costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.

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Art. 6
Criteri per l'elaborazione e la definizione del Piano regionale e dei Piani stralcio

1. Il Piano regionale di tutela e risanamento è redatto sulla base di una valutazione dello stato della qualità dell'aria ambiente. Individua sul territorio la pressione ambientale prodotta dall'inquinamento atmosferico cd indica, in base ad essa, le diverse linee di azione da attuarsi per il mantenimento ovvero il miglioramento della qualità dell'aria.

2. La valutazione dello stato della qualità dell'aria è effettuata attraverso l'utilizzo dei dati rilevati dal sistema regionale di reti locali di rilevamento della qualità dell'aria e dalle campagne di misurazione effettuate sul territorio; di studi sulla caratterizzazione meteorologica; di stime e modelli matematici, nonché dall'elaborazione dei dati acquisiti nell'ambito dell'inventario regionale delle emissioni.

3. Ai fini dell'elaborazione del Piano regionale e dei Piani stralcio si terrà conto dei seguenti elementi:

a) territorio:

- gli agglomerati, ivi comprese le aree urbane e le conurbazioni;

- le aree protette;

- le aree industriali e aree a rischio di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

b) agenti inquinanti in atmosfera:

- emissioni degli inquinanti primari, emissioni di gas clima-alteranti, nonché gas che producono effetti sull'ozono;

c) sorgenti di emissione:

- impianti produttivi, attività agricole e terziarie;

- insediamenti civili;

- traffico;

- sorgenti di emissioni naturali;

d) obiettivi:

- mantenimento e/o risanamento della qualità dell'aria e dell'ambiente;

- obiettivi specifici regionali per particolari zone interessate da forti fenomeni di inquinamento atmosferico ovvero zone di particolare pregio paesaggistico-ambientale.

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Art. 7
Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria

1. Il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria è finalizzato alla direzione ed al coordinamento dei sistemi di rilevamento della qualità dell'aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.

2. La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria di proprietà regionale, sono affidate alle Province sui cui territori le reti medesime sono installate. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i necessari finanziamenti, sulla base di un piano finanziano annuale redatto tenendo conto di preventivi di spesa presentati dalle Province interessate.

3. Le Province devono presentare all'Assessorato della difesa dell'ambiente, entro 60 giorni dalla scadenza dell'esercizio finanziario, un dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

4. Presso le Province, sono attivati i Centri Operativi Provinciali (COP) ai quali afferiscono le stazioni di misura collocate sul territorio provinciale.

5. I COP garantiscono, sulla base di idonee metodologie, la raccolta e la validazione dei parametri rilevati dalle stazioni di monitoraggio della rete fissa. I dati vengono poi trasmessi al Centro Operativo Regionale (COR), presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, ai fini della costituzione della banca dati delle misure rilevate.

6. Le Province, acquisiti i dati sulla qualità dell'aria, nei casi in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico emanano i provvedimenti di loro competenza ed informano i sindaci dei Comuni interessati affinché siano adottate le apposite misure di emergenza previste nel Piano regionale o nei Piani stralcio per episodi analoghi.

7. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, a definire le modalità di informazione alla popolazione sulla qualità dell'aria, secondo le procedure di cui agli articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 351 del 1999 e all'articolo 33 del decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60, in modo da garantire informazioni aggiornate sui relativi dati.

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Art. 8
Inventario regionale delle emissioni

1. L'inventario delle emissioni è lo strumento conoscitivo per i vari livelli di governo ed è raccordato al sistema di rilevamento della qualità dell'aria e al Sistema Informatico Regionale Ambiente (SIRA).

2. La Regione provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua elaborazione ed implementazione di concerto con le Province chiamate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, alla tenuta dell'inventario provinciale.

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Art. 9
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 275.000 per l'anno 2004 ed in euro 234.000 per l'anno 2005 e anni successivi, si fa fronte con le risorse iscritte in conto della UPB S05.015 del bilancio della Regione per gli anni 2004 e 2005, e in conto della corrispondente UPB del bilancio per gli anni successivi.

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Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

I. Per l'attuazione delle competenze regionali di cui all'articolo 2 e 8, nonché per il coordinamento delle attività delegate alle Province di cui all'articolo 3, la Giunta regionale provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione degli opportuni provvedimenti normativi.

2. Fino all'emanazione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti di cui al comma 1, tutte le competenze delegate rimangono in capo alla Regione.  

3. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i Presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le proprie attività tecniche fino all'emanazione della legge regionale di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) di cui alla Legge 21 gennaio 1994, n. 61.

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Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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