CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 421
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 28 febbraio 2003
Norme sullatutela sanitaria e sulla protezione ambientale
dall'esposizione ai campi elettrici magnetici ed elettromagnetici
RELAZIONE DELLA GIUNTA
La presenza nell'ambiente di campi elettromagnetici è legata a vari aspetti dello sviluppo tecnologico della società quali il trasporto dell'elettricità, il funzionamento degli elettrodomestici, la telefonia cellulare nonché le trasmissioni radio e televisive.
In particolare in questi anni si è verificata sia l'espansione della rete elettrica, dovuta alle richieste di potenziamento del sistema produttivo, sia l'espansione del consumo di nuovi sistemi comunicativi, favorita dalla recente liberalizzazione del mercato, che ha portato a un rapido aumento del numero degli impianti installati nel territorio. Il conseguente inquinamento derivante dai campi elettromagnetici è un problema tra quelli maggiormente avvertiti dalla popolazione.
Al fine di valutarne il reale effetto sulla salute umana e sull'ambiente sono stati condotti innumerevoli studi che a tutt'oggi, si può affermare, non hanno sciolto in modo definitivo dubbi e incertezze.
In considerazione del fatto che non esistono dati certi sui limiti di intensità elettromagnetica oltre i quali sia dimostrato esista interazione con i tessuti biologici, assume grande importanza il principio della cautela ribadito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che consiglia di adottare maggiori misure di sicurezza. In Italia questo principio trova piena applicazione con la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ). L'articolo 4 della predetta legge stabiliva un periodo di due mesi per approvare i decreti di attuazione. Il fatto che i decreti non siano stati emanati ha determinato la mancata attuazione della normativa e del principio di precauzione lasciando un vuoto normativo che non è stato ancora colmato.
Risulta pertanto oramai indispensabile che la Regione Sardegna, nel rispetto dei limiti delle proprie competenze e dei princìpi dettati dallo Stato, si doti di una legge per la tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Tutto ciò, sia per garantire le forme di tutela del diritto alla salute e della salvaguardia dell'ambiente, sia per dare certezza alle amministrazioni locali nell'esercizio della propria attività legata all'inquinamento elettromagnetico.
Principali riferimenti normativi
Il presente provvedimento ha come fondamento i seguenti riferimenti normativi:
- D.P.C.M. 23 aprile 1992 "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz ) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 28 settembre 1995 "Norme tecniche procedurali di attuazione del D.P.C.M. 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti";
- D.M. 10 settembre 1998, n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";
- D.lgs. 4 settembre 2002, n. 198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443".
Il disegno di legge, che si articola in dieci titoli, contempla le procedure per impedire lo sviluppo indiscriminato degli impianti che causano inquinamento elettromagnetico. Il contenuto può essere così sintetizzato: per quanto riguarda gli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva il Titolo II ne prevede il divieto di localizzazione in quelle aree destinate a un utilizzo di tipo ricreativo, sanitario, assistenziale, scolastico e sportivo nonché in quelle zone classificate come "residenziali". Il risanamento viene previsto con le metodologie di riconduzione a conformità, compresa anche la "delocalizzazione". Il comune è l'ente incaricato per le autorizzazioni e l'approvazione dei "piani di risanamento".
Il Titolo III concerne la telefonia mobile ed indica come soluzione preferenziale l'installazione degli impianti ricetrasmittenti su palo nonché l'approntamento da parte dei comuni di un piano delle zone destinate alle installazioni con le modalità suddette, al fine del conseguimento dei seguenti risultati:
- razionale distribuzione degli impianti nel territorio;
- riordino delle installazioni già esistenti, con conseguente ulteriore minimizzazione dell'effetto del campo elettromagnetico prodotto sugli ambienti circostanti.
Al riguardo si evidenzia l'importanza dell'aumento dell'altezza dei pali, e quindi delle antenne, rispetto agli edifici circostanti, al fine dell'ottenimento dei risultati suindicati. Si può affermare che al fine di un buon inserimento delle antenne nel tessuto urbano, con conseguente riduzione del loro impatto visivo, sono sicuramente da incentivare quelle iniziative per collocarle sullo stesso palo che supporta impianti di pubblica illuminazione.
Il Titolo IV riguarda gli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica e indica le competenze delle province e dei comuni per quanto concerne la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV, le autorizzazioni inerenti la loro realizzazione l'individuazione di specifici corridoi per le linee ed impianti elettrici con tensione superiore o uguale 15.000 volt, nonché la formazione dei piani di risanamento. Più precisamente sarà la Giunta regionale con proprio regolamento a definire i criteri e le modalità per l'individuazione dei succitati corridoi, in relazione anche alle particolari condizioni territoriali e dell'ambiente.
Il Titolo V propone l'istituzione presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, nelle more della costituzione dell'ARPA, del catasto regionale degli impianti fissi per la telefonia mobile, degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Ai fini del suo aggiornamento è previsto che i gestori siano tenuti a dare le opportune comunicazioni per l'attivazione di nuovi impianti o per eventuali variazioni a quelli esistenti.
Il Titolo VI indica i criteri e le competenze per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo mentre il VII ne stabilisce le sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni della presente proposta di disegno di legge.
Nel Titolo VIII sono indicati gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento che ammontano per il triennio 2002-2004 a complessivi 900.000 euro da utilizzare per le seguenti finalità:
- individuazione delle aree destinate all'installazione degli impianti di telecomunicazioni, radiotelevisione e impianti fissi di telefonia mobile;
- elaborazione del piano di risanamento e realizzazione del catasto regionale;
- studi e ricerche per la prevenzione e tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- attività di controllo e vigilanza.
Il Titolo IX sancisce l'abrogazione (art. 20) delle procedure e i regolamenti e/o piani regionali, provinciali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento che sono in contrasto con lo stesso.
Infine il Titolo X è costituito dalla norma transitoria. La Giunta regionale con apposito regolamento detta disposizioni di prima applicazione per il conseguimento delle finalità del presente provvedimento.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto degli obblighi costituzionali della tutela dell'ambiente (art. 9) e della salute (art. 32) del principio di precauzione sancito dall'articolo 174 del trattato CEE, in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in conformità ai principi fondamentali di cui alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), detta norme per salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge detta norme per la localizzazione, la costruzione, la modifica e il risanamento delle emittenti radiotelevisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 2), della Legge n. 36 del 2001.
3. Le Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.
4. E' fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.
5. La Regione, le Province, i Comuni, l'Agenzia Regionale per la Difesa dell'Ambiente (ARPA), le Aziende Sanitarie Locali e tutti gli enti interessati dall'applicazione della seguente normativa, garantiscono l'accesso ai dati ambientali relativi alla tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
. . Art. 2
Ambito di applicazione1. Sono soggetti alla presente legge tutti i sistemi fissi per telecomunicazioni, radiotelevisivi, telefonia, distribuzione e trasformazione della energia elettrica, disciplinati dal decreto ministeriale n. 381 del 1998 operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 e 300 GHz.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n. 36 del 2001.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana apposito regolamento relativo alla disciplina degli apparati dei radioamatori regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214.
. . Art. 3
Definizioni1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) legge quadro: Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
b) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
c) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1;
d) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1; esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
e) obiettivi di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione secondo le competenze definite dall'articolo 4 della Legge 36 del 2001;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge quadro, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, a eccezione dell'esposizione per scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
m) aree sensibili: aree per le quali le Amministrazioni comunali, su regolamentazione regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico - architettonico e paesaggistico - ambientale.
. . TITOLO II
IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA
RADIO E TELEVISIVAArt. 4
Piano regionale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva1. La Regione, fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249, si dota di un piano di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva.
2. In attesa dell'emanazione del piano regionale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva di cui al comma 1, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, si consente la permanenza temporanea degli impianti nelle attuali localizzazioni.
Art. 5
Divieto di localizzazione degli impianti
per l'emittenza radio e televisiva1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate nelle aree sensibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) della presente legge.
Art. 6
Pianificazione comunale1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica comunale al piano regionale di cui all'articolo 4 della presente legge.
Art. 7
Funzione dei Comuni1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati.
2. Ai Comuni sono attribuite le seguenti funzioni:
a) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radio e televisiva;
b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m);
c) l'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radio e televisiva;
d) l'attività di controllo e di vigilanza con riferimento alle attribuzioni ad essi trasferite dalla presente legge;
e) l'approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 8 della presente legge.
3. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente (ARPA) e dell'Azienda Sanitaria Locale, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici indicati dalla normativa statale vigente, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, e in conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
4. Il Comune, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.
5. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione. Con il medesimo regolamento sono definiti anche i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
Art. 8
Risanamenti degli impianti per l'emittenza
radio e televisiva1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge, salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale esistente in materia. L'adeguamento, secondo i princìpi fondamentali introdotti dalla Legge n. 36 del 2001, è realizzato con i piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità e/o la delocalizzazione di detti impianti.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, e nel rispetto della normativa vigente, fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti di cui sopra.
3. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione ovvero presentano il piano di risanamento contenente le modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto.
4. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall'approvazione del piano di cui all'articolo 4, specifici piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento.
5. I piani di risanamento sono approvati dal Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'Azienda USL competente; gli interventi contenuti in detti piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della presente legge.
6. La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del piano di risanamento.
TITOLO III
IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILEArt. 9
Autorizzazione degli impianti fissi
di telefonia mobile1. Gli impianti fissi per la telefonia mobile devono essere autorizzati.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune a seguito della presentazione, da parte dei gestori di rete per telefonia mobile, del programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nel territorio in ottemperanza a quanto disposto dal comma 6. Il programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 8.
3. Il Comune, avvenuta la presentazione del programma, fissa un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.
4. Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA, quando costituita, ovvero della competente Azienda USL, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel programma o parte di essi.
5. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
6. Al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che quello di rischio, quindi di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile e il conseguente riordino delle installazioni esistenti, anche in previsione di adeguamenti tecnologici, viene indicata come soluzione preferenziale l'installazione su palo degli impianti fissi di telefonia mobile. Il Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge rende noto il piano delle zone destinate alle installazioni degli impianti fissi da effettuarsi su pali. I pali utilizzati per l'installazione degli impianti fissi di telefonia mobile devono avere una altezza adeguata al fine di minimizzare l'esposizione agli ambienti circostanti dai campi elettromagnetici. Il criterio di installazione deve osservare la distanza minima dell'antenna all'edificio in diagonale e in dislivello in modo da minimizzare l'effetto del campo elettromagnetico prodotto. In una fase successiva i gestori possono presentare richiesta di installazione su edifici nei casi in cui le zone predisposte dal piano comunale non siano in grado di consentire l'erogazione del servizio. In questi casi l'edificio deve avere caratteristiche tali da consentire l'installazione di impianti fissi in sicurezza e che non arrechino pregiudizio alle zone circostanti, dotando i lastrici solari di opportuni schermi assorbenti. il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi anche il rilascio delle medesime.
7. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'articolo 11 e al comma 1 dell'articolo 12 nei termini ivi previsti.
8. Ai Comuni sono attribuite le seguenti funzioni:
a) rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti fissi per la telefonia mobile;
b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m);
c) l'individuazione di aree destinate all'installazione di impianti fissi di telefonia mobile da effettuarsi su "palo";
d) l'attività di controllo e di vigilanza con riferimento alle attribuzioni ad essi trasferite;
e) l'approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11.
9. Le norme per ottenere l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono contenute nell'allegato A della presente legge.
10. Gli elaborati tecnici devono essere presentati dai gestori per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono contenere quanto previsto nell'allegato A della presente legge.
11. I criteri di determinazione della spesa istruttoria a carico dei gestori sono contenuti nell'allegato A.
Art. 10
Divieto di localizzazione degli impianti fissi
per la telefonia mobile1. E' vietata la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) della presente legge.
. . Art. 11
Risanamenti degli impianti fissi
di telefonia mobile1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 debbono necessariamente essere ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati; tale adeguamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per la finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione.
3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune, su parere dell'ARPA e dell'Azienda USL competente.
4. Della avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione richiesti dalle norme vigenti il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
Art. 12
Mappa degli impianti fissi esistenti
di telefonia mobile1. I gestori di reti di telefonia mobile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, forniscono alle Amministrazioni comunali una mappa generale degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
Art. 13
Impianti mobili di telefonia mobile1. Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione; la comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPA e dell'Azienda USL competente. Il Comune, nei successivi trenta giorni dalla comunicazione, con motivate considerazioni, può chiedere al gestore una diversa localizzazione.
TITOLO IV
IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE
E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICAArt. 14
Impianti per la trasmissione
e la distribuzione dell'energia elettrica1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentiti i pareri degli Assessori regionali della sanità, dell'ambiente e dell'industria, sono definiti i tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150K volt nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge quadro, tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
2. Sono di competenza della Provincia:
a) le autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui al comma 1;
b) il censimento degli impianti di cui al comma 1;
c) il controllo e la vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
d) l'adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti;
e) ogni altra funzione assegnata dallo Stato e dalla Regione.
3. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più Province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.
4. I Comuni individuano, negli strumenti urbanistici di propria competenza, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt, anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
5. Per le finalità di cui al comma 4, gli enti gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alle Province e ai Comuni interessati i rispettivi programmi di sviluppo.
Art. 15
Risanamenti degli impianti di trasmissione
e distribuzione dell'energia elettrica1. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt, presentano alla Provincia competente, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un piano di risanamento nel rispetto dei princìpi fondamentali della Legge n. 36 del 2001.
2. Il piano di risanamento, con le priorità d'intervento, è approvato dalla Provincia competente, acquisito il parere del Comune interessato, nonché dell'ARPA e dell'Azienda USL competente. Gli interventi contenuti nel piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
TITOLO V
CATASTO REGIONALEArt. 16
Catasto regionale1. E' istituito presso l'ARPA il catasto regionale degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva, degli impianti fissi per la telefonia mobile e degli impianti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica.
2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare all'ARPA e all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente l'attivazione di nuovi impianti, nonché qualsiasi variazione apportata a quelli esistenti.
TITOLO VI
VIGILANZA E CONTROLLOArt. 17
Vigilanza e controllo1. I Comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA o, in assenza, del Presidio multizonale di prevenzione territorialmente competente, nonché dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) e degli Ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. I controlli di cui al presente articolo hanno cadenza almeno annuale.
3. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale e vengono commisurati sulla base del tariffario delle prestazioni adottato dall'ARPA o, in assenza, di quello del PMP.
4. Per il personale che svolge le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo valgono le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge quadro.
TITOLO VII
SANZIONI AMMINISTRATIVEArt. 18
Sanzioni amministrative1. Salvo maggiore sanzione prevista dall'articolo 15 della legge quadro, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta le sanzioni di cui ai successivi commi.
2. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione o della concessione edilizia ovvero della DIA è soggetto alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2.500 euro a 10.000 euro e l'Amministrazione comunale competente ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto. È fatto salvo quanto disposto all'articolo 15 della legge quadro.
3. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'amministrazione comunale competente è soggetta alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2.500 euro a 10.000 euro, unitamente alla sanzione di sospensione dell'autorizzazione da due a quattro mesi. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata da parte dell'Autorità competente, che ordina altresì l'immediata cessazione dell'attività.
4. La mancata presentazione da parte dei soggetti obbligati della dichiarazione prevista all'articolo 16, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2.500 euro a 10.000 euro per ogni impianto a cui si riferisce la violazione stessa. Qualora la sanzione complessiva risulti di ammontare superiore a 100.000 euro, essa è ricondotta e comminata in tale ultima misura. In tali casi, l'Amministrazione comunale competente, contestualmente alla comminazione della sanzione prevista, ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione richiesta, entro un termine perentorio da essa stabilito, pena la cessazione dell'attività dell'impianto.
5. Il superamento dei limiti di esposizione previsti dall'articolo 3 del DM n. 381/1998, ovvero dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, è soggetto alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5.000 euro a 25.000 euro. In tal caso l'Amministrazione comunale competente diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e i valori normativamente fissati. In caso di recidiva, l'importo della sanzione è raddoppiato, fatto salvo l'ordine di immediata cessazione dell'attività, nonché la revoca del provvedimento comunale di assenso all'installazione.
6. I titolari degli impianti soggetti a risanamento ai sensi dell'articolo 11 che non effettuano le relative azioni, nei tempi e con le modalità ordinate dal Comune, sono soggetti alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5.000 euro a 25.000 euro.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche del sistema penale".
8. Le somme sanzionatorie sono riscosse dal Comune e sono destinate alla gestione delle attività di vigilanza e controllo nonché al risarcimento a terzi dei danni subiti da violazione di legge.
9. Nel caso di inerzia del Comune nell'esercitare i compiti di vigilanza e controllo ad esso affidati nel presente articolo, l'Assessore regionale all'ambiente, previo diffida ad adempiere entro trenta giorni, provvede in via sostitutiva, stabilendo con proprio decreto tempi e modalità.
TITOLO VIII
NORMA FINANZIARIAArt. 19
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 300.000 annui, a partire dall'anno 2004, e fanno carico alla UPB S05.015 del bilancio della Regione per gli anni 2003/2005 e alla corrispondente Unità Previsionale di Base per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2003/2005 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
UPB E05.006 (N.I.) 350 - III - Dir. 01 - Serv. 02
Cap. 35029 (N.I.) 350 (FR)
Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sulla protezione ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici
2003 euro ------
2004 euro P.M.
2005 euro P.M.
SPESA
05 - AMBIENTE
UPB S05.015 (D.V.)
Rilevamento, risanamento e controllo dell'inquinamento atmosferico, acustico, elettrico, magnetico e elettromagnetico
In diminuzione
Cap. 05016
Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche mediante affidamento alle Province ed ai Comuni, di reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria (art. 8, L.R. 19 agosto 1986, n. 50 e art. 95, L.R. 28 aprile 1992, n. 6)
2003 euro ------
2004 euro 300.000
2005 euro 300.000
In aumento
Cap. 05019 (N.I.) 2.1.2.3.2.3.08.29 (FR)
Contributi ai Comuni per l'individuazione di aree per l'installazione di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione e di impianti fissi di telefonia mobile, nonché per le relative attività di controllo e di vigilanza (artt. 7 e 17 della presente legge)
2003 euro ------
2004 euro 250.000
2005 euro 250.000
Cap. 05020 (N.I.) 2.1.1.4.2.2.08.29 (FR)
Spese per studi, ricerche ed elaborazione di piani di localizzazione e di risanamento, spese per il catasto regionale e per l'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo (artt. 4, 8, 11 e 16 della presente legge)
2003 euro ------
2004 euro 50.000
2005 euro 50.000
TITOLO IX
ABROGAZIONEArt. 20
Abrogazione1. Le procedure e i regolamenti e/o piani regionali, provinciali e comunali inerenti gli argomenti di cui alla presente legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed in contrasto con lo stesso, sono abrogati.
2. Alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della legge quadro, le norme della presente legge continuano ad avere efficacia se non in contrasto con le prescrizioni dei predetti decreti.
TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIEArt. 21
Norma transitoria1. La Giunta regionale, salvo quanto disposto dalla Legge n. 36 del 2001, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce in via transitoria, con apposito regolamento, le disposizioni di prima applicazione idonee a conseguire le finalità di tale normativa.