CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 417
presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,
OPPI
il 18 febbraio 2003
Costituzione dell'Azienda ospedaliera "Fra' Nicola da Gesturi"
RELAZIONE DELLA GIUNTA
Il presente disegno di legge trae origine dall'ordine del giorno del Consiglio regionale, votato in data 23 maggio 2001, con il quale la Giunta veniva impegnata ad intraprendere le iniziative necessarie per la costituzione degli Ospedali Presìdi Microcitemico e Oncologico in un'unica azienda di rilievo interregionale al fine di potenziarne e svilupparne le capacità sia di ricerca sia assistenziali.
Tale iniziativa, nell'undicesima legislatura, fu oggetto di più proposte di legge, unificate e approvate dal Consiglio regionale con la legge regionale 25 marzo 1999, intitolata "Costituzione dell'Azienda speciale per la lotta contro le talassemie e altre malattie disgenetiche". Detta legge non concluse il proprio iter poiché il Governo la rinviò censurandola, nel suo complesso, in quanto la Regione intendeva attuare una sperimentazione gestionale, costituendo un'Azienda sanitaria speciale denominata "azienda speciale", non contemplata dalla normativa vigente e senza peraltro indicare elementi essenziali alla sperimentazione medesima quali: la durata, le modalità di verifica alla scadenza dell'attività svolta, le modalità di recepimento dei risultati e l'entità delle risorse dedicate, in contrasto con in princìpi rilevabili dall'articolo 9 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.
In quella situazione, stante il carattere vincolante della normativa nazionale, si era ritenuto di arrivare allo scorporo dell'Ospedale Microcitemico avviando le procedure di cui all'articolo 4, comma 1 quater, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. A questo scopo, da ultimo, era stata assunta la deliberazione di Giunta regionale n. 45/12 del 17 dicembre 2001.
Con l'emanazione del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modifiche nella Legge 16 novembre 2001, n. 405 (il quale all'articolo 3, comma 1, nell'introdurre il comma 2 bis all'articolo 19 del decreto legislativo n. 502 del 1999, ha previsto che "non costituiscono princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1 bis, e 9 bis") è venuto meno il vincolo dei princìpi fondamentali, alla cui osservanza era tenuta anche la Regione, rendendo ora possibile l'intervento legislativo volto alla costituzione di un'azienda ospedaliera, anche in carenza dei presupposti richiesti dal decreto legislativo n. 502 del 1999, e successive modifiche.
Invero, la rilevanza dei problemi della microcitemia, delle malattie genetiche e dei tumori nel territorio regionale rendono necessario potenziare il ruolo di detti presìdi e consigliano di mutarne l'assetto organizzativo, provvedendo al loro accorpamento e assegnando loro autonoma personalità giuridica.
Si soggiunge che, nel frattempo, le peculiarità di detti presìdi sono state ulteriormente potenziate; infatti con delibere della Giunta regionale n. 28/31 del 9 agosto 2002 e n. 43/8 del 20 dicembre 2002 l'Ospedale Microcitemico è stato inserito nella rete nazionale individuata per la cura delle malattie rare.
Il presente disegno di legge si sviluppa in cinque articoli.
Gli articoli 1 e 2 individuano i presìdi ospedalieri da costituire in azienda secondo le modalità di cui agli articoli 26 e seguenti della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.
L'articolo 3 contempla la stipula, nonché le procedure da applicare per i protocolli d'intesa con le Università e il CNR.
Infine, gli articoli 4 e 5 prevedono, in considerazione delle peculiarità e della rilevanza dell'attività di ricerca, la nomina di un coordinatore scientifico e l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico che supporti l'attività del coordinatore.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Oggetto1. I presìdi ospedalieri denominati Ospedale Oncologico e Ospedale Microcitemico sono costituiti in Azienda ospedaliera di seguito denominata Azienda Fra' Nicola da Gesturi.
. . Art. 2
Costituzione dell'Azienda1. L' Azienda Fra' Nicola da Gesturi è costituita nei tempi e con le modalità di cui agli articoli 26 e seguenti della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del servizio sanitario regionale).
. . Art. 3
Protocollo d'intesa1. La Regione, anche a stralcio del piano sanitario regionale, stipula appositi protocolli di intesa con le Università di Cagliari e Sassari e con il CNR, demandando al Direttore generale dell'Azienda speciale la definizione dei relativi protocolli attuativi nonché delle eventuali convenzioni con altre istituzioni di ricerca italiane o estere che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
2. I protocolli sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
. . Art. 4
Coordinatore scientifico1. In considerazione della particolare rilevanza dell'attività di ricerca nell'ambito delle funzioni attribuite all'Azienda, è nominato un coordinatore scientifico ed è costituito il relativo ufficio, disciplinato nell'atto aziendale.
2. L'incarico di coordinatore scientifico è conferito dal Direttore generale ad un esperto in possesso della laurea in medicina con elevata competenza nell'ambito delle funzioni attribuite all'Azienda.
3. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.
4. Il coordinatore scientifico ha diritto ad una indennità la cui misura è determinata con la delibera di conferimento dell'incarico, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
. . Art. 5
Comitato tecnico-scientifico1. Presso l'Azienda è istituito, con provvedimento del Direttore generale, un Comitato tecnico - scientifico le cui composizione, competenze e modalità di funzionamento sono determinate nell'atto aziendale.
. .