CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 416
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA
il 18 febbraio 2003
Testo unico delle leggi regionali in materia di attività turistiche
ARTICOLI DALL' 86 AL 101
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
Art. 86 1. In rapporto alle esigenze della domanda turistica, l'Amministrazione regionale organizza periodicamente - con interventi diretti del competente Assessorato regionale per la formazione professionale o mediante convenzionato utilizzo da parte del medesimo di istituzioni specializzate - corsi giovanili di formazione per i candidati agli esami di cui all'articolo 77, nonché seminari di aggiornamento e di perfezionamento riservati agli iscritti agli albi regionali previsti dal presente capo nell'ambito di programmi di formazione professionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47. 2. I programmi didattici dei corsi di formazione ed i programmi d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali disciplinate dal presente capo sono resi tra loro omogenei con atti di concerto fra gli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e di turismo. |
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Art. 87 1. L'esercizio delle attività professionali riconosciute e tutelate dal presente capo è agevolato in via amministrativa: a) con gratuità di accesso dei professionisti iscritti agli albi regionali - nel rispetto degli altri eventuali vincoli di fruizione ed orari di apertura al pubblico - a gallerie, musei e biblioteche, complessi monumentali ed archeologici, parchi naturalistici, riserve di caccia e di pesca nonché in ogni altro luogo od ambiente pubblico od aperto al pubblico comunque direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale in svolgimento; b) con la comminazione - senza pregiudizio per le eventuali responsabilità d'ordine penale conseguenti all'inosservanza dei divieti posti dall'articolo 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - di sanzioni amministrative da euro 103,29 a euro 1032,91 a carico di gestori di aziende turistico-ricettive, di agenzie di viaggio o altri eventuali soggetti ed operatori del settore turistico, che per le prestazioni riconosciute, disciplinate e tutelate dalla normativa regionale determinino l'impiego di persone a ciò non espressamente legittimate ai sensi del presente capo. |
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Capo II Art. 88 l. Il presente capo disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo e stabilisce le norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea". 2. Il presente capo stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento dell'attività dei "Centri di immersione subacquea". 3. Dalle attività esercitate ai sensi del presente capo è esclusa l'attività sportivo - agonistica e quella svolta dalle associazioni senza scopo di lucro. E' altresì esclusa la pesca subacquea, comunque condotta. |
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Art. 89 l. Per "immersione subacquea" a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione e alla salvaguardia dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne o notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere esercitate, entro i limiti della curva di sicurezza senza soste obbligatorie di decompressione e a profondità non eccedenti i 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo. 2. Per "brevetto subacqueo" si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco di cui all'articolo 92. 3. Per "organizzazione didattica per le attività subacquee", in campo turistico e ricreativo, ai fini del riconoscimento ai sensi del presente capo, si intende l'impresa o, l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, sia italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente: a) tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea; b) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori; c) tecniche e teoria di gestione delle immersioni. 4. Per "istruttore subacqueo" si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti. 5. Per "guida subacquea" si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto. 6. Per "centro di immersione subacquea", di seguito definito "centro" si intende una impresa che opera in prossimità del litorale marino o di uno specchio di acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo, e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico - ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale. |
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Art. 90 l. L'esercizio della professione di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea" nel territorio della Sardegna, in ambito turistico e ricreativo, è subordinato all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, di cui all'articolo 92. 2. Per l'esercizio delle professioni indicate al comma 1 nei parchi e nelle aree protette istituiti nel territorio della Sardegna, gli organismi di gestione accertano, sulla base dei propri piani e regolamenti, che gli istruttori e le guide siano in possesso nel loro curriculum di un brevetto che attesti la conoscenza di base dell'ambiente marino e delle norme di tutela unitamente ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali della Sardegna e dei loro aspetti ecologici, paesaggistici e turistici, anche in relazione alle corrispondenti zone emerse. |
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Art. 91 l. I centri di immersione subacquea, in ambito turistico e ricreativo, possono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna subordinatamente all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, di cui all'articolo 92. 2. L'attività dei centri di immersione subacquea, salvo quanto eventualmente disposto da altre norme, può essere esercitata in tutte le acque comprese nel territorio della Sardegna, inclusi i parchi e le aree protette. |
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Art. 92 1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, l'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni: a) sezione guide subacquee; b) sezione istruttori subacquei; c) sezione centri di immersione subacquea; d) sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee. 2. Possono iscriversi all'elenco tutti gli operatori che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 93. 3. Ogni modificazione ai dati di cui all'articolo 93 deve essere comunicato entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento all'Assessorato regionale del turismo che provvede all'annotazione delle variazioni nell'apposito elenco. 4. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dall'elenco. |
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Art. 93 l. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei, per esercitare la professione a scopo turistico e ricreativo, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti: a) maggiore età; b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della Legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modifiche e integrazioni o che hanno regolare permesso di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40; c) godimento dei diritti civili e politici; d) diploma di scuola dell'obbligo; per i titoli conseguiti all'estero un titolo equipollente; e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica per le attività subacquee a scopi turistici e ricreativi, sia italiana che straniera, iscritta all'elenco regionale di cui all'articolo 92, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base un addestramento teorico pratico comprendente: 1) tecniche e teoria di immersioni speciali; 2) tecniche e teoria di salvamento e pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea; 3) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e di gruppi e di supporto ad istruttori; 4) tecniche e teoria di gestione delle immersioni. 2. Per gli istruttori subacquei è inoltre richiesta la conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e a gruppi. 3. I centri di immersione subacquea, ditte singole e società legalmente costituite nell'ambito dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti: a) possesso di partita IVA; b) iscrizione alla CCIAA; c) disponibilità di una sede appropriata dotata di idonei locali per lo svolgimento delle attività teoriche; d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento; e) possesso di idonee dotazioni di pronto soccorso; f) copertura assicurativa mediante polizza R.C. per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte. 4. Per le succursali o filiali di centri di immersione subacquea aventi sede principale in altra regione italiana o stato dell'Unione Europea si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 3. 5. I centri che svolgono attività stagionale possono essere iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione dall'elenco. |
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Art. 94 1. Gli operatori del turismo subacqueo che, a scopo turistico e ricreativo, intendono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna e siano in possesso dei requisiti previsti dal presente capo, devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente in materia di turismo per l'iscrizione alla specifica sezione dell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo. 2. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei che richiedono l'iscrizione all'elenco regionale devono allegare alla domanda i seguenti documenti: a) copia autenticata dei brevetti attestanti il percorso formativo e il possesso dei requisiti richiesti; b) certificato medico attestante l'idoneità psicofisica all'esercizio della professione. 3. I richiedenti, guide e istruttori, nella domanda di iscrizione devono inoltre dichiarare, anche mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di certificazioni per quanto previsto dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni: a) nome e cognome; b) luogo e data di nascita; c) cittadinanza; d) residenza; e) godimento dei diritti civili e politici; f) titolo di studio; g) codice fiscale. 4. I centri di immersione subacquea che richiedono l'iscrizione all'elenco regionale devono specificare: a) la denominazione prescelta; b) le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società nonché le generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa; c) elenco dettagliato delle attività che si intendono esercitare; d) ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa; e) relazione tecnica sulle strutture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività che attesti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 93; f) se si tratta di centro di immersioni subacquee principale ovvero di succursale o di filiale; g) se si intende esercitare l'attività per l'intero anno oppure per periodi stagionali non inferiori a centoventi giorni. 5. I centri devono allegare alla domanda di iscrizione: a) un certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla CCIAA dal quale risulti l'attività dichiarata; b) copia della polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi derivanti dai servizi erogati; c) l'attestazione di versamento della quota di iscrizione regionale, nell'ammontare previsto dal comma 10 del presente articolo. 6. Le organizzazioni didattiche per le attività subacquee che intendono essere iscritte nell'elenco regionale devono indicare: a) nome, sede e rappresentante legale dell'organizzazione; b) nominativo del rappresentante in seno all'elenco regionale; c) eventuali sedi e responsabili regionali; d) tipo di attività svolta; e) documentazione attestante l'attività consolidata; f) dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo; g) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione (manuali, audiovisivi, e altri eventuali supporti). 7. L'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo viene disposta dall'Assessore regionale del turismo entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione. 8. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato. 9. L'Assessorato regionale del turismo provvede a rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione nell'elenco regionale. 10. L'iscrizione degli operatori del turismo subacqueo all'elenco regionale di cui all'articolo92, è subordinata al versamento di una quota di iscrizione di euro 51,65 per le categorie delle guide e degli istruttori subacquei e di euro 154,94 per i centri di immersione subacquea e per le organizzazioni didattiche delle attività subacquee. La quota annua di rinnovo dell'iscrizione è stabilita in euro 25,82 per le guide e gli istruttori e euro 77,54 per i centri e le organizzazioni. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere accompagnata da una dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco. Le quote di iscrizione e le quote annuali di rinnovo sono aggiornate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del turismo. |
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Art. 95 1. La denominazione di "centro di immersione subacquee", anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese iscritte all'elenco regionale. 2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome. 3. Nei centri di immersioni subacquee deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'attestazione di iscrizione al corrispondente elenco regionale, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate. |
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Art. 96 l. E' istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo la Commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo. 2. La Commissione è composta da: a) due istruttori subacquei; b) una guida subacquea; c) due rappresentanti dei centri di immersioni subacquee; d) due rappresentanti delle organizzazioni didattiche di cui all'articolo 91; e) due funzionari dell'Assessorato regionale del turismo, nominati dall'Assessore del turismo, artigianato e commercio, di cui uno anche con funzioni di segretario. 3. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono eletti dagli iscritti all'elenco regionale, con voto limitato, fra gli iscritti all'elenco regionale medesimo di cui all'articolo 92. 4. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente individuato fra gli appartenenti alle categorie degli istruttori e delle guide subacquei o dei centri di immersione subacquea. 5. In caso di accertata impossibilità di funzionamento della Commissione, l'Assessore regionale del turismo provvede, con proprio decreto, al suo scioglimento ed alla ricostituzione di una nuova Commissione. |
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Art. 97 l. La Commissione esprime parere: a) sulle domande di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 92, verificando la regolarità della documentazione fornita in base a quanto prescritto dal presente capo; b) sulla cancellazione dall'elenco degli iscritti che non rinnovino l'adesione annuale o che non comunichino le variazioni di cui agli articoli 92e 93 o che comunichino la cessazione dell'attività professionale; c) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per la violazione delle norme previste dal presente capo. 2. La Commissione compie accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione all'elenco degli operatori del turismo subacqueo. 3. La Commissione accerta che la denominazione prescelta dai "centri di immersione subacquea" che chiedono l'iscrizione all'elenco regionale non sia uguale o simile a quelle già adottate da altri centri operanti sul territorio regionale, ferma restando la possibilità dei centri medesimi di utilizzare denominazioni con espliciti riferimenti a nomi di località, di comuni, di isole o altre parti del territorio che ne facilitino la identificazione. 4. La Commissione formula altresì proposte: a) in merito alla tutela dell'ambiente marino sommerso e alla regolazione del flusso turistico subacqueo in aree protette o di particolare pregio naturalistico; b) sulle necessità di interventi formativi nel settore del turismo subacqueo. 5. La Commissione collabora con gli organi di gestione dei parchi e delle aree protette per lo sviluppo di iniziative di carattere educativo, formativo e divulgativo sull'ambiente marino e sulle tecniche e sulle politiche di gestione e conservazione. 6. Ai componenti la Commissione. spettano i compensi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni. |
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Art. 98 l. Gli iscritti nell'elenco regionale che violino le norme di comportamento previste dal presente capo sono passibili delle seguenti sanzioni: a) ammonizione scritta nei confronti di chi, pur esercitando la professione o l'attività, non rinnovi l'iscrizione annuale; b) censura nei confronti di chi, dopo ammonizione scritta, persegua nel non rinnovare l'iscrizione; c) sospensione dall'elenco per un periodo, da un mese ad un anno nei confronti di chi, dopo la sanzione di cui alla lettera b), non rinnovi l'iscrizione ovvero violi, nell'esercizio della professione, i limiti previsti dall'articolo 89, comma 1; d) radiazione, nel caso di ripetuta violazione, nell'esercizio della professione e dell'attività, dei limiti previsti dall'articolo 89, comma 1. La radiazione comporta il divieto di iscrizione per un periodo non inferiore ai tre anni. 2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di turismo previo parere della Commissione di cui all'articolo 96. 3. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica. 4. La proposizione del ricorso, limitatamente ai casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, sospende, fino alla decisione definitiva, l'esecutività del provvedimento. |
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TITOLO
IV Art. 99 1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali: a) legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 "Norme per la classificazione delle aziende ricettive"; b) legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 "Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna e modifica e integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22"; c) legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 "Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo"; d) legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 "Disciplina delle attività di interesse turistico, albi regionali e disposizioni tariffarie"; e) legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21) articoli 1-9, 11-28; f) legge regionale 26 febbraio 1999, n.9 "Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo". |
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Art. 100 1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisca nuove norme sull'organizzazione turistica in Sardegna e disponga lo scioglimento dell'Ente Sardo Industrie Turistiche (ESIT), l'attività dell'ESIT resta disciplinata dalla legge regionale 22 novembre 1950, n. 62 "Costituzione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche" nonché dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi regionali 1 agosto 1966, n. 5; 15 maggio 1995, n. 14; 23 agosto 1995, n. 20; 13 novembre 1998, n. 31. 2. Le manifestazioni di interesse turistico e la propaganda turistica sono disciplinate dalla legge regionale 21 aprile 1955 n. 7 "Provvedimenti, propaganda e opere turistiche". 3. L'attività agrituristica è disciplinata dalla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60". 4. Gi incentivi all'imprenditoria giovanile nel settore turistico sono disciplinati dalla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 "Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione". 5. Gli incentivi all'industria alberghiera e all'attività di turismo rurale sono disciplinati dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, dalla legge regionale 11 marzo 1998, n. 9 e dall'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 27. 6. Le opere pubbliche di interesse turistico sono disciplinate dall'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 "Provvedimenti, propaganda e opere turistiche" e dalla legge regionale 21 marzo 1957, n. 7 "Modifiche e integrazioni della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 e concessione di contributi alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo". 7. I rinvii a leggi nazionali e regionali contenuti nel presente testo unico si intendono riferiti anche a tutte le successive disposizioni modificative delle stesse. |
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Art. 101 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse già destinate dalle leggi regionali abrogate dall'articolo 99 ed iscritte in conto delle UPB S07.020 (cap. 07052) - Promozione e propaganda turistica, SO7.021 - partite che si compensano nell'entrata del bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 ed alle corrispondenti UPB per gli anni successivi. |
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