CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 416

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

  il 18 febbraio 2003

  Testo unico delle leggi regionali in materia di attività turistiche


ARTICOLI DAL 18 AL 34


ARTICOLI DALL'1 AL 17

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18
Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione

1. Coloro i quali, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al Comune la data di inizio e fine dell'attività.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione.

3. Le strutture di cui al presente articolo sono inserite in specifico elenco del quale l'Ente provinciale per il turismo o l'ente che ne assumerà le funzioni cura la diffusione.

   

Art. 19
Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per le vacanze (CAV) le unità abitative ubicate nello stesso Comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche temporanea. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.

2. Nelle CAV devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:

a) fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento nei mesi invernali;

b) manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici;

c) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente;

d) accoglienza e recapito del cliente.

3. Nelle CAV possono ulteriormente essere forniti servizi e prestazioni, quali, tra l'altro:

a) pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti;

b) fornitura e cambio di biancheria;

c) utilizzo di attrezzature di svago e sport.

4. La gestione di case ed appartamenti per vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

5. Le strutture in cui si esercita l'attività ricettiva individuate nel comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari e edilizi previsti dalle normative vigenti per i locali di civile abitazione.

6. L'esercizio di CAV secondo le modalità previste dal presente capo, non comporta modifica di destinazione d'uso ai fini urbanistici delle strutture immobiliari impiegate.

7. Nelle case ed appartamenti per vacanze non può essere fornita ospitalità per un periodo inferiore a sette giorni consecutivi o superiore a tre mesi consecutivi.

8. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale, il Sindaco può, con provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite di cui al comma 7.

   

Art. 20
Residence

1. I residence sono strutture ricettive gestite unitariamente in forma imprenditoriale che offrono alloggio e servizi in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina.

2. Le unità abitative, in un numero non inferiore a sette, sono ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabili ovvero in dipendenze che devono essere ubicate a non più di cento metri di distanza dalla sede principale in modo da conservare l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.

3. I residence articolati su più corpi o unità abitative insistenti su un'unica area, a tale scopo riservata ed attrezzata, e caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi, possono assumere la denominazione di "Villaggio Residence".

4. Nei residence non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni consecutivi.

5. Per particolari periodi dell'anno o per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale il Sindaco può, con provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite di cui al comma 4.

   

Art. 21
Apertura stagionale dei residence

1. I residence possono essere autorizzati ad avere apertura stagionale.

2. L'apertura stagionale non può essere inferiore a quattro mesi continuativi, salvo diverse norme comunali.

3. E' fatto obbligo al titolare o al gestore dell'esercizio di indicare annualmente l'arco temporale di apertura del residence.

   

Sezione III
Turismo rurale

Art. 22
Definizione, requisiti e classificazione

1. Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano.

2. L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)   offerta congiunta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano urbanistico comunale;

b) ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale;

c) allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.

3. Il termine "turismo rurale" è riservato esclusivamente alle attività di turismo rurale svolte ai sensi della presente sezione.

4. I requisiti e le caratteristiche tecniche degli alloggi turistico rurali sono riportati nell'allegato H/5.

5. Si applicano i commi 3, 5 e 6 dell'articolo 30 e le disposizioni di cui ai capi IV e V in quanto compatibili.

   

Art. 23
Soggetti legittimati all'esercizio del turismo rurale

1. Possono svolgere attività di turismo rurale alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 i seguenti operatori:

a) gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

   

Capo III
Classificazione

Sezione I
Classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta

Art. 24
Requisiti per la classificazione

1. Le aziende ricettive sono classificate dai comuni territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti valutati secondo quanto previsto nelle tabelle allegate al presente testo unico.

2. I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in "requisiti obbligati", predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in "requisiti fungibili", che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

3. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi (da 1 a 5 stelle), tre per gli alberghi residenziali (da 2 a 4 stelle), tre per i villaggi turistici (da 2 a 4 stelle) e quattro per i campeggi (da 1 a 4 stelle).

4. Gli alberghi classificati a cinque stelle, se in possesso di adeguati standard - ricompresi fra quelli indicati nell'allegata tabella F - tipici degli esercizi di classe internazionale, possono assumere la denominazione "lusso".

5. Il Comune autorizza l'assunzione della denominazione "lusso", previo nulla-osta dell'Assessore regionale del turismo.

6. La tabella A indica il punteggio minimo complessivo, riferito sia ai requisiti obbligati sia a quelli fungibili, necessario per conseguire le diverse classificazioni.

7. Le tabelle B, C, D ed E indicano, rispettivamente, per alberghi, alberghi residenziali, villaggi turistici e campeggi i requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione, con i relativi punteggi.

8. Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, a supporto del turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.

9. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La loro chiusura temporanea può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle insegne del complesso.

10. Per gli esercizi alberghieri con dipendenza, la classificazione della "casa-madre" e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali. Alle dipendenze non può essere attribuita una classifica superiore a quella della "casa-madre".

11. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria ai fini del rilascio della licenza d'esercizio.

   

Art. 25
Provvedimenti di classifica, revisione, declassificazione e denominazione degli esercizi ricettivi

1. I provvedimenti di classifica, revisione e declassificazione degli esercizi ricettivi sono adottati dal Sindaco del Comune interessato sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio che si pronuncia entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il Sindaco può provvedere senza il predetto parere.

2. L'Ente provinciale per il turismo trasmette il parere tardivo, ove negativo, all'Assessorato regionale del turismo per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 36.

3. Le denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal Sindaco del Comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi.

   

Art. 26
Validità e revisione della classificazione

1. La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio e viene rinnovata per i quinquenni successivi.

2. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente ciascun quinquennio.

3. Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un esercizio, o qualora venga accertato che l'esercizio non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione dell'esercizio 

4. Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio, sia in sede di revisione che per nuovi esercizi, hanno effetto fino al compimento del quinquennio stesso.

5. Non si procede a revisioni di classifica nel secondo semestre dell'ultimo anno del quinquennio.

   

Art. 27
Determinazione e pubblicità della classifica

1. Il provvedimento concernente la classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi è atto definitivo e deve essere notificato al titolare del singolo esercizio, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e comunicato alla Regione - Assessorato del turismo - agli enti provinciali per il turismo, nonché, ove esista, all'Azienda autonoma di soggiorno e turismo. Avverso il provvedimento di classificazione, entro 30 giorni dalla notifica, o dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, potranno ricorrere all'Assessorato del turismo il titolare dell'esercizio classificato, il proprietario dell'immobile e/o dell'azienda e i titolari degli altri esercizi ricettivi della Regione.

2. Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale il Dirigente competente approva con propria determinazione l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'ENIT e all'ISTAT. Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

   

Art. 28
Vincoli di destinazione

1. Per gli esercizi ricettivi alberghieri e all'aria apertagravati da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini turistici, può autorizzare, sentito il Comune competente, la conversione da un tipo all'altro di quelli previsti dal capo II, sezione I del presente titolo, fermi rimanendo i vincoli suddetti.

   

Sezione II
Classificazione delle aziende ricettive extra alberghiere

Art. 29
Requisiti e caratteristiche tecniche

1. I requisiti e le caratteristiche tecniche delle case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze e residence sono riportati, per ciascuna tipologia, nell'allegatoH.

   

Art. 30
Classificazione

1. Gli esercizi di affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze sono classificati dal Comune nelle categorie I, II e III in relazione ai requisiti posseduti secondo la tabella di cui all'allegato I.

2. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù sono classificati di III categoria secondo la predetta tabella.

3. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria e precede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

4. I residence sono classificati in tre diverse categorie contrassegnate in ordine decrescente I, II e III in relazione ai requisiti posseduti, valutati secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato L.

5. L'attribuzione della categoria di classificazione avviene mediante l'accertamento della rispondenza sia della struttura ricettiva alle caratteristiche strutturali prescritte sia della tipologia di servizi che il richiedente si impegna a fornire alla clientela.

6. Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, nella forma riportata nell'allegato M, deve essere ben visibile sia all'esterno che all'interno della struttura ricettiva.

   

Art. 31
Vincoli di destinazione

1. Per gli esercizi ricettivi extra alberghieri gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, può autorizzare, sentito il Comune competente, la conversione da una tipologia all'altra fra quelle previste dal capo II, sezione II del presente titolo, fermi rimanendo i vincoli suddetti.

   

Sezione III
Norme transitorie e allegati

Art. 32
Norme transitorie

1. Entro tre anni dalla data del 5 settembre 1998 le strutture ricettive extra alberghiere organizzate in forma imprenditoriale, già operanti, dovranno essere adeguate alle caratteristiche indicate negli articoli precedenti.

2. Sino a tale data la prosecuzione dell'attività delle strutture ricettive extra alberghiere è consentita dietro rilascio, da parte del Sindaco, di un'autorizzazione temporanea in deroga, da emanarsi unicamente a seguito di presentazione da parte del richiedente di un progetto di adeguamento delle strutture e dei servizi alle norme di cui al capo II, sezione II e al capo III, sezione II del presente titolo entro il termine massimo fissato al comma 1.

3. Per le strutture di cui al comma 2, e limitatamente al periodo transitorio, all'atto del rilascio dell'autorizzazione in deroga, il Sindaco classifica in via provvisoria la struttura ricettiva sulla base dei criteri contenuti nella sezione II del presente capo.

   

Art. 33
Allegati 

1. Fanno parte integrante della normativa sulle strutture ricettive extra alberghierei seguenti allegati:

H   - Requisiti e caratteristiche tecniche delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, degli esercizi di affittacamere, delle case ed appartamenti per vacanze, degli alloggi turistico-rurali e dei residence.

I - Requisiti ai fini della classificazione degli esercizi di affittacamere e di case ed appartamenti per le vacanze.

L - Requisiti per la classificazione dei residence.

M - Segni distintivi corrispondenti alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive extra alberghiere di cui all'articolo4.

N - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'articolo4.

   

Capo IV
Esercizio dell'attività ricettiva

Sezione I
Esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e all'aria aperta

Art. 34
Attrezzature, impianti ed arredi

1. Le attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione del singolo esercizio.

2. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dal comma 1, il Sindaco dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione dell'azienda al livello immediatamente inferiore a quello spettantele in base alle altre disposizioni della sezione I del capo III del presente titoloo, in caso di deficienze gravi o di aziende già classificate al livello più basso, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a tre mesi.

   

ARTICOLI DAL 35 AL 51