CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 415
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale,
LURIDIANAil 18 febbraio 2003
Norme in materia politiche del lavoro ed organizzazione dei servizi per l'impiego
RELAZIONE DELLA GIUNTA
Il presente disegno di legge viene proposto in considerazione della necessità che la Regione sarda si doti in tempi rapidi di strumenti legislativi in seguito al conferimento delle funzioni e competenze amministrative, in attuazione del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi per l'impiego".
Il testo che si propone prevede l'attribuzione delle funzioni delegate in termini di rigorosa coerenza con i contenuti del suddetto decreto legislativo. Si stabiliscono, pertanto, quali funzioni e compiti siano da attribuirsi alla Regione (indirizzo, programmazione, verifica - art. 2) e alle Province (funzioni di collocamento ed erogazione dei servizi per l'impiego - artt. 5 e 6). Ai fini e in ottemperanza a quanto su descritto è prevista l'istituzione di organismi, in ambito regionale e provinciale, a cui sono attribuite funzioni di proposta, verifica e accertamento delle linee programmatiche e dell'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione (artt. 7 e 8). E' prevista, in ogni Commissione per le politiche del lavoro, la costituzione di una Sottocommissione a cui, unitamente ad uno staff di tecnici ed esperti dell'area socio-sanitaria e legale, si attribuiscono compiti di funzioni di valutazione e monitoraggio finalizzati all'inserimento mirato dei disabili (art. 9).
L'innovazione più significativa è costituita dai Centri per l'impiego (art. 5). Tali strutture, istituite su base provinciale e subprovinciale, forniscono oltre agli adempi menti burocratici relativi al collocamento, servizi ed informazione, orientamento professionale, tesi ad incrementare e qualificare le possibilità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Dette funzioni, inizialmente, saranno svolte nelle ex sezioni circoscrizionali per l'impiego.
Finalizzata all'assistenza tecnica alla Regione, alle Province ed ai Centri per l'impiego, e a svolgere azioni di monitoraggio degli interventi di politiche attive del lavoro, è prevista l'istituzione dell'Agenzia Sardegna Lavoro (art. 11): struttura agile, alleggerita da vincoli burocratici, dotata di autonomia funzionale-finanziaria ed organizzativa.
Si è ritenuto indispensabile prevedere, inoltre, la costituzione di un impianto informativo - SIL Sardegna - (art. 4) che integri, quale sistema informatizzato, le strutture pubbliche cui sono attribuite funzioni di avviamento al lavoro con i servizi per l'impiego e la formazione professionale.
Il presente disegno di legge prevede inoltre che, anche tramite il SIL Sardegna, sia garantita la massima diffusione dei servizi per l'impiego ai cittadini.
E' garantito, oltre che incentivato, presso tutti i Centri per l'impiego, il rispetto della legge regionale sul bilinguismo (art. 19).
In ordine all'assegnazione delle risorse umane, è istituito il ruolo provvisorio del personale, è determinata la dotazione organica e si prevede l'applicazione del trattamento giuridico ed economico vigente presso l'amministrazione di provenienza (art. 20).
Per quanto riguarda invece la norma relativa alla copertura finanziaria giova osservare che la Regione non avrà alcun onere finanziario, posto che gli oneri saranno a carico dello Stato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilirà, d'intesa con la Regione, la quantità di risorse finanziarie da attribuire alla stessa.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Princìpi generali e finalità1. La presente legge disciplina l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione in attuazione del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego", al fine di realizzare un sistema integrato tra i servizi per l'impiego e le politiche della formazione e del lavoro, secondo i princìpi di sussidiarietà, di cooperazione istituzionale e di concertazione tra le parti sociali.
2. La Regione promuove, programma e coordina le iniziative in materia di politica del lavoro, della formazione e dell'istruzione al fine di incrementare i livelli occupazionali, migliorare la qualità del lavoro e la crescita delle professionalità, incentivare l'incontro tra domanda e offerta, con riguardo ai diritti di pari opportunità tra i cittadini, senza distinzione alcuna.
3. La Regione esercita funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo anche verso le istituzioni e gli organi subregionali, al fine di garantire la necessaria omogeneità organizzativa e funzionale e una valutazione costante in termini di efficacia del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro.
4. La Regione esercita le funzioni in materia di lavoro, servizi per l'impiego e formazione secondo i criteri della semplificazione e della trasparenza e garantisce ai cittadini i diritti di accesso alle informazioni ed all'attività amministrativa, ai sensi della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione sarda) e della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).
. . Art. 2
Funzioni e compiti della Regione1. La Regione, in conformità con gli indirizzi della programmazione dell'Unione Europea e dello Stato, al fine di conseguire un esercizio coordinato delle funzioni proprie e conferite, promuove:
a) azioni integrate di politiche del lavoro e dello sviluppo per favorire l'incontro tra domanda e offerta del lavoro per la creazione di nuove opportunità di inserimento e di reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti, con particolare attenzione alle categorie in stato di svantaggio sociale, anche con il ricorso a forme, modalità e tipologie innovative di lavoro;
b) un sistema integrato fra servizi per l'impiego, politiche del lavoro e politiche formative, in grado di sostenere i percorsi di orientamento, di formazione e di ricerca di lavoro dei cittadini lungo tutto l'arco della vita;
c) le politiche di mainstreaming dei servizi per l'impiego, promuovendo interventi contro la disparità di genere e indirizzi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli all'occupazione femminile;
d) efficaci strumenti e modelli di raccordo tra i sistemi dei servizi per l'impiego, della formazione professionale e dell'istruzione per la certificazione delle competenze acquisite;
e) un sistema di osservazione e analisi del mercato del lavoro, di rilevazione dei bacini di utenza territoriali dei centri per l'impiego, di verifica dell'efficacia dei servizi per l'impiego, della formazione e dell'istruzione;
f) iniziative per la creazione e il sostegno alle attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, con particolare riferimento ai nuovi bacini d'impiego, ai settori definiti dalla nuova economia e alla valorizzazione delle risorse locali;
g) attività finalizzate al reimpiego dei lavoratori in mobilità, dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
h) iniziative di mediazione attiva in conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale per la stipula di accordi e protocolli;
i) lo sviluppo e la gestione del SIL - Sardegna in raccordo col sistema informativo regionale;
h) ogni altro intervento utile al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
. . Art. 3
Piano pluriennale e piano annuale
per l'occupazione1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione adotta un piano pluriennale e piani attuativi annuali delle politiche del lavoro integrate con le politiche della formazione e dell' istruzione.
2. Il piano pluriennale contiene:
a) gli obiettivi, gli interventi, il quadro finanziario generale e il cronoprogramma di spesa;
b) le modalità di verifica e di monitoraggio.
3. Il piano pluriennale è predisposto dalla Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 7 con il concorso delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 8 e viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
. . Art. 4
Sistema Informativo Lavoro (SIL) Sardegna1. La Regione istituisce il SIL - Sardegna, quale sistema informativo informatizzato che collega in rete le strutture pubbliche che esercitano funzioni in materia di collocamento, avviamento al lavoro, servizi per l'impiego, formazione professionale e politiche per il lavoro.
2. La Regione promuove l'integrazione dei propri sistemi informativi dell'orientamento, della formazione professionale, del lavoro e ne garantisce il collegamento con le banche dati del sistema per l'impiego e con le banche dati di emanazione contrattuale e categoriale.
3. Il SIL Sardegna è costituito sulla base dello standard minimo e omogeneo stabilito dal Ministero del lavoro e previdenza sociale e ha l'obbligo di connessione e di scambio dei dati col Ministero del lavoro e previdenza sociale, con le altre Regioni e gli enti locali aderenti al sistema integrato, sentita l'autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione.
4. Il SIL garantisce modalità di rilevazione dei dati che assicurino omogeneità a livello nazionale e comunitario, consentendo nell'elaborazione una concreta applicazione nell'ottica di mainstreaming con aggregazioni e disaggregazioni anche di genere, finalizzate all'inserimento, presso i centri per l'impiego, di funzioni e servizi specializzati per favorire la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Art. 5
Centri per l'impiego1. Le Province, d'intesa con gli enti locali, istituiscono, su base subprovinciale, strutture denominate "Centri per l'impiego".
2. I Centri per l'impiego forniscono servizi di informazione, orientamento e animazione economica ed esercitano le funzioni amministrative previste dalla vigente normativa sulla base di uno standard omogeneo per tutti i Centri, stabilito dalla Commissione regionale per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 7.
3. In sede di prima costituzione e in via transitoria le funzioni dei Centri per l'impiego sono svolte nelle sedi delle 28 ex Sezioni circoscrizionali per l'impiego, dal personale ivi operante alla data di approvazione della presente legge, nel rispetto dei ruoli, delle professionalità e delle competenze acquisite.
4. I Centri per l'impiego sono operativamente integrati, anche mediante convenzioni, con altri soggetti pubblici e privati, con priorità per quelli maggiormente rappresentativi del mondo dell'impresa e del lavoro, attivi nel territorio nell'ambito dei servizi per il lavoro, della formazione e dell'orientamento.
Art. 6
Funzioni e compiti delle Province1. Sono attribuite alle Province nell'ambito del proprio territorio le funzioni di programmazione e gestione degli interventi e dei servizi che possono svolgere anche attraverso i Centri per l'impiego:
a) servizi di collocamento e funzioni amministrative connesse;
b) collocamento ordinario;
c) collocamento agricolo;
d) collocamento obbligatorio;
e) collocamento dei lavoratori dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea;
g) collocamento dei lavoratori domestici;
h) avviamento e selezione del personale da assumere negli enti pubblici e nella Pubblica amministrazione ai sensi della legislazione vigente, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
i) collocamento dei lavoratori a domicilio;
l) preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;
m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile e delle categorie svantaggiate;
n) la gestione delle liste di mobilità dei lavoratori privati di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;
o) la gestione delle liste di disponibilità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché la loro riqualificazione e locazione presso altre Pubbliche amministrazioni nell'ambito provinciale;
p) servizi connessi alla promozione e all'attivazione dell'autoimpiego;
q) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni riguardanti gli incentivi alle assunzioni, le opportunità formative e le norme in materia di lavoro;
r) politiche di accompagnamento per l'inserimento lavorativo;
s) i servizi connessi alla realizzazione delle attività di orientamento;
t) rilevazione del fabbisogno formativo;
u) formazione professionale nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente.
2. Alle Province competono funzioni di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli nella risoluzione delle controversie collettive nell'ambito del proprio territorio.
3. I Comuni, singolarmente o in consorzio, possono partecipare alla realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge, stipulando apposite convenzioni con i Centri per l'impiego, e con l'obiettivo di consentire a livello territoriale decentrato la fruizione dei servizi per l'impiego e dei servizi relativi alle politiche del lavoro.
Art. 7
Commissione regionale
per le politiche del lavoro1. E' istituita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro nell'ambito dell'Amministrazione regionale, la Commissione regionale per le politiche del lavoro. Essa opera con funzioni di progettazione, proposta e analisi delle linee programmatiche delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione di competenza regionale e ha compiti di:
a) predisporre il piano pluriennale e i piani annuali per l'occupazione di cui all'articolo 3 della presente legge;
b) definire gli standard di omogeneità per il funzionamento dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 5;
c) definire le norme generali per la stipula delle convenzioni con i comuni di cui all'articolo 5, comma 4;
d) dare pratica attuazione ai principi di concertazione richiamati all'articolo 1 della presente legge;
e) definire indirizzi e orientamenti per l'efficace attuazione dei contenuti della presente legge.
2. La Commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) tre rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio regionale esperti di politiche del lavoro;
c) tre rappresentanti delle Province, designati dall'Unione province sarde esperti di politiche del lavoro;
d) il consigliere di parità di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125;
e) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale in proporzione alle rispettive rappresentatività;
f) sei componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale nei comparti dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dell'agricoltura.
In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
3. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di lavoro, di formazione e di istruzione.
4. La Commissione, su proposta del Presidente, delibera le modalità di funzionamento e l'istituzione di eventuali apposite sottocommissioni.
5. La Commissione può avvalersi del supporto tecnico-amministrativo di un'apposita segreteria tecnica, istituita all'interno dell'Assessorato regionale del lavoro.
6. La Commissione svolge le funzioni e le competenze già attribuite dalla Legge 29 febbraio 1987, n. 56, alla Commissione regionale per l'impiego che è soppressa con effetto dalla data di Costituzione della Commissione medesima.
7. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e viene rinnovata entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio regionale.
8. I componenti sono dichiarati decaduti a seguito di assenze ingiustificate a tre riunioni consecutive della Commissione stessa.
9. La procedura prevista per la nomina della Commissione si applica anche in caso di sostituzione dei componenti decaduti e dimissionari.
10. Le riunioni della Commissione sono convocate nel rispetto dell'articolo 2369 del Codice civile.
11. Le deliberazioni della Commissione sono valide a maggioranza purché risulti in carica il 50 per cento più uno dei componenti.
Art. 8
Commissione provinciale
per le politiche del lavoro1. Presso ciascuna Provincia è istituita la Commissione provinciale per le politiche del lavoro; essa opera con funzioni di progettazione, proposta e analisi e ha compiti di:
a) concorrere alla programmazione provinciale delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione;
b) concorrere alla definizione del piano pluriennale di cui all'articolo 3 per quanto concerne l'ambito provinciale;
c) dare pratica attuazione ai princìpi di concertazione richiamati all'articolo 1 della presente legge in ambito provinciale;
d) definisce gli indirizzi, orientamenti e tutto ciò che concerne l'efficace attuazione dei contenuti della presente legge sul territorio provinciale.
2. La Commissione provinciale esercita le funzioni degli organi collegiali soppressi, operando sulla base degli indirizzi e del coordinamento della Commissione regionale per le politiche del lavoro.
3. La Commissione provinciale per particolari casi e per motivate ragioni può proporre una diversa articolazione e dislocazione dei Centri per l'impiego rispetto a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 7.
4. La Commissione è composta da:
a) il Presidente della Provincia, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti designati dal Consiglio provinciale esperti di politiche del lavoro;
c) tre rappresentanti dei Comuni della provincia, designati dall'ANCI, esperti di politiche del lavoro;
d) il consigliere di parità nominato ai sensi della Legge n. 125 del 1991;
e) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale in proporzione alle rispettive rappresentatività;
f) sei componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello provinciale nei comparti dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dell'agricoltura.
5. La Commissione resta in carica per l'intera durata del Consiglio provinciale e viene rinnovata entro sei mesi dall'insediamento di detto organismo.
6. I componenti sono dichiarati decaduti a seguito di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive della Commissione stessa.
7. La procedura prevista per la nomina della Commissione si applica anche in caso di sostituzione dei componenti decaduti e dimissionari.
8. Le riunioni della Commissione sono convocate nel rispetto dell'articolo 2369 del Codice civile.
9. Le deliberazioni della Commissione sono valide a maggioranza purché risulti in carica il 50 per cento più uno dei componenti previsti.
10. La Commissione, su proposta del Presidente, delibera le modalità di funzionamento, l'istituzione di apposite sottocommissioni. La Commissione si avvale di una segreteria tecnica permanente.
Art. 9
La Sottocommissione per il collocamento mirato1. In ogni Commissione provinciale permanente deve essere costituita la Sottocommissione per il collocamento e l'inserimento mirato dei disabili a cui sono attribuite le funzioni e le competenze già svolte dalla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
2. Tale Sottocommissione è composta da un Ispettore medico del lavoro, da rappresentanti delle categorie interessate e da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro facenti parte della Commissione provinciale ed eletti dalla Commissione stessa.
3. Nell'ambito della Sottocommissione per il collocamento e l'inserimento mirato dei disabili è istituito un comitato tecnico composto da funzionari dei Centri per l'impiego, esperti del settore sociale e medico-legale di cui uno designato dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative delle realtà produttive che in maggiore misura devono ricevere e organizzare le particolari prestazioni lavorative dei lavoratori disabili di cui alla Legge n. 68 del 1999, con particolare riferimento alla materia dell'inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento ed alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
Art. 10
Soppressione di organi collegiali1. La soppressione degli organi collegiali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 469 del 1997 opera dalla data di nomina della Commissione regionale delle Commissioni provinciali di cui agli articoli 8 e 9.
2. In caso di non contestuale costituzione delle Commissioni di cui al comma 1, le Commissioni costituite assumono pienamente le funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.
. . Art. 11
Istituzione dell'Agenzia Sardegna Lavoro1. E' istituita l'Agenzia Sardegna Lavoro, dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria.
2. L'Agenzia, sulla base degli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 3:
a) svolge funzioni di assistenza tecnica alla Regione, alle Province ed ai Centri per l'impiego nelle materie di cui alla presente legge;
b) svolge funzioni di monitoraggio delle azioni e degli interventi di politica del lavoro e formazione professionale realizzati nel territorio regionale;
c) svolge funzioni e i compiti in materia di osservazione del mercato del lavoro, e coadiuva nella gestione del sistema informativo lavoro regionale (SIL Sardegna) di cui all'articolo 4;
d) svolge attività di studio e di ricerca necessarie per il miglioramento dei servizi all'impiego e delle politiche attive del lavoro.
3. L'Agenzia Sardegna Lavoro predispone il proprio programma annuale sulla base del piano annuale di cui all'articolo 3.
Art. 12
Organi dell'Agenzia Sardegna Lavoro1. Sono organi dell'Agenzia Sardegna Lavoro:
a) il Presidente;
b) il Comitato del lavoro;
c) il Direttore.
Art. 13
Il Presidente1. Il Presidente dell'Agenzia Sardegna Lavoro è l'Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale.
2. Il Presidente presiede il Comitato del lavoro di cui all'articolo 14..
Art. 14
Comitato del lavoro1. Il Comitato del lavoro dell'Agenzia Sardegna Lavoro è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) il Direttore dell'Agenzia Sardegna Lavoro;
c) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale in proporzione alle rispettive rappresentatività;
d) sei rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro privati, maggiormente rappresentative a livello regionale nei comparii dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dell'agricoltura;
e) il consigliere di parità nominato ai sensi della Legge n. 125 del 1991;
f) un rappresentante delle Province designato dall'Unione Province Sarde.
2. Il Comitato del lavoro è nominato entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio regionale con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale medesimo.
3. Il Comitato del lavoro delibera il regolamento interno e le eventuali modifiche con la maggioranza assoluta dei componenti.
4. La mancata o ritardata designazione, da parte delle organizzazioni di cui al presente articolo di alcuno dei componenti il Comitato, non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che sia stata nominata la metà dei componenti medesimi.
Art. 15
Direttore1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi sul BURAS, tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale con adeguata esperienza e preparazione professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia, ovvero, tra soggetti in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nel campo delle problematiche del lavoro ed esperienza almeno triennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.
2. Il Direttore è responsabile della gestione dell'Agenzia Sardegna Lavoro. Egli esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità al programma annuale di attività approvato dal Comitato del lavoro.
3. L'incarico di Direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il trattamento economico è equiparato a quello previsto per i dirigenti regionali con la qualifica di Dirigente di staff dell'organo politico e prevede l'erogazione di incentivi legati al raggiungimento dei risultati.
Art. 16
Disposizioni particolari1. Con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta medesima su proposta motivata del Presidente dell'Agenzia, sentito il Direttore dell'Agenzia, sono istituite, modificate o soppresse le articolazioni organizzative dell'Agenzia Sardegna Lavoro; in sede di prima applicazione della presente legge sono previste le seguenti articolazioni di livello dirigenziale:
a) controllo e monitoraggio delle politiche del lavoro e della formazione.
b) osservazione del mercato del lavoro.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di osservazione del mercato del lavoro, l'Agenzia può avvalersi di soggetti terzi di elevata qualificazione nel settore della rilevazione e trattazione dei dati e in campo statistico o elaboratori di proprie banche dati di rilevante importanza sulla materia.
Tali soggetti devono essere rappresentativi del mondo del lavoro, dell'impresa e della ricerca.
Art. 17
Bilinguismo1. L'erogazione dei servizi per l'impiego avviene nel rispetto della legge regionale sul bilinguismo.
2. L'uso della lingua sarda è incentivato mediante l'erogazione di appositi contributi destinati ai Centri per l'impiego maggiormente impegnati per garantire l'informazione e la redazione del materiale informativo, anche trasmesso per via telematica, in lingua italiana ed in lingua sarda.
Art. 18
Disposizioni transitorie
per l'Agenzia Sardegna Lavoro1. La legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro), è abrogata a far data dalla costituzione dell'Agenzia Sardegna Lavoro di cui all'articolo 11 della presente legge. Sino a tale data l'Agenzia regionale del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 continua a svolgere le proprie funzioni.
2. Il personale e le articolazioni organizzative dell'Agenzia regionale del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 sono trasferiti all'Agenzia di cui alla presente legge; queste ultime restano in vigore fino ad attuazione delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 16. É altresì trasferito in capo all'Agenzia Sardegna Lavoro il rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Agenzia regionale del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988.
Art. 19
Compensi per la partecipazione a Commissioni, sottocommissioni e Comitati1. Con successivi atti amministrativi delle amministrazioni competenti devono essere previsti compensi per la partecipazione agli organismi di cui agli articoli 7, 8, e 9.
Art. 20
Istituzione del ruolo provvisorio del personale per l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di lavoro e servizi all'impiego
delegate alla Regione1. È istituito, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 180 del 2001, il ruolo provvisorio del personale per l'esercizio delle funzioni a in materia di lavoro e servizi all'impiego delegate alla Regione.
2. La dotazione organica del personale di cui al comma 1 è determinata in misura pari al 75 per cento del contingente di personale definito per le sedi della Regione Sardegna dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 concernente la "rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale".
3. Fino alla entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 4, al personale del ruolo provvisorio di cui al comma 1 si applica il trattamento giuridico ed economico vigenti presso l'amministrazione di provenienza.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con legge regionale vengono disciplinati i criteri e le modalità di definitivo inquadramento del personale del ruolo provvisorio di cui al comma 1 nei ruoli delle Amministrazioni competenti, nonché il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie alle stesse, sulla base delle funzioni e dei compiti effettivamente svolti, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
All'atto del definitivo inquadramento il personale di cui al presente articolo è contestualmente avviato all'attività di riqualificazione professionale.
5. Per le incombenze connesse alla prima applicazione della presente legge ed alla gestione del ruolo provvisorio di cui al comma 1, con le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è istituito un apposito Servizio della Direzione generale dell'Assessorato competente in materia di lavoro. Col medesimo provvedimento è altresì definito il contingente di personale del ruolo provvisorio da assegnare temporaneamente alla stessa Direzione generale. Il contingente non può eccedere il 75 per cento della dotazione organica prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 per la Direzione regionale del lavoro. Le relative assegnazioni di personale sono effettuate con decreto dell'Assessore competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore competente in materia di personale, sulla base dei criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 21
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo n. 180 del 2001, nonché con le risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 33 del 1988, abrogata dall'articolo 18, ed iscritte in conto della UPB S10.074.
2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede ad iscrivere nei competenti capitoli di bilancio delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire, le risorse di cui al comma 1, a' termini dell'articolo 9, della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.