CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 409
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio,
FRONGIA
il 6 febbraio 2003
Sanzioni amministrative in materia di commercio
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Attualmente le Amministrazioni comunali sono già competenti per le violazioni relative alla disciplina del commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (commercio all'ingrosso, commercio al minuto, commercio su aree pubbliche). Tale norma fu adottata dal legislatore nazionale, in base al principio di sussidiarietà, per la necessità di avvicinare il più possibile ai cittadini le vicende legate alle attività del settore commercio.
Per la violazione di norme sulla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande è, al momento, competente l'Ufficio Provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato (UPICA), presso le Camere di Commercio. Per altre ancora è competente l'Amministrazione regionale.
La necessità di pervenire ad un'unica autorità competente per le sanzioni amministrative relative alle violazioni previste in materia di commercio deriva, come già evidenziato, dall'applicazione del principio di sussidiarietà anche in Sardegna; e dalle attuali difficoltà per i cittadini, da qualunque parte provengano, di doversi recare nel capoluogo di provincia o di regione al fine di presentare scritti difensivi, documenti e per essere sentiti in merito alle contestazioni. Il tutto comporta spese in termini di tempo e di denaro del tutto immotivate.
Attribuendo la competenza per tutte le violazioni in materia di commercio ai comuni nei quali esse hanno avuto luogo si garantisce maggiormente il diritto di difesa, con diminuzione di spesa e con un evidente riavvicinamento dell'azione amministrativa ai cittadini. Infatti i comuni hanno una migliore conoscenza della situazione di fatto nella quale si svolgono le varie attività e, sul luogo, hanno possibilità di procedere facilmente e tempestivamente alle verifiche necessarie.
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
Art. 1 1. Per tutte le sanzioni amministrative relative alle violazioni previste in materia di commercio la competenza è del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità provengono i proventi derivanti dai pagamenti. 2. Per commercio s'intende l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, commercio su aree pubbliche, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'attività dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita in qualunque forma esercitata. |