CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 401

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore di lavori pubblici, LADU

il 14 gennaio 2003

Norme e misure urgenti in materia di progettazione, costruzione ed esercizio
degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo nella Regione Sardegna


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

1. PREMESSA

La più recente normativa nazionale in materia di dighe (L. 21 ottobre 1994, n. 584, recante "Misure urgenti in materia di dighe") ha regolamentato, aggiornando la precedente normativa emanata nel 1959, le procedure di approvazione tecnica delle dighe più rilevanti (altezza 15 metri o volume d'invaso superiore a un milione di mc) ai "fini della tutela della pubblica incolumità in particolare delle popolazioni e territori a valle delle dighe".

Detta approvazione tecnica, volta a verificare la corrispondenza del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle dighe, viene effettuato dal Servizio nazionale dighe (che verrà sostituito dal Registro Italiano Dighe - RID) al quale viene riconosciuta competenza esclusiva per le suindicate "grandi dighe". Le competenze degli organi statali, fissate originariamente con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, successivamente aggiornate con D.P.R. n. 85 del 1981, art. 24, modificato con D.P.R. n. 106/93, art. 16, sono state quindi ridefinite con la suindicata Legge n. 584 del 1994.

Per le citate "grandi dighe" già realizzate in assenza dell'approvazione prevista dalla normativa vigente, ovvero in difformità ai progetti approvati, è inoltre previsto, dalla suindicata nuova normativa nazionale, l'obbligo della richiesta di approvazione in sanatoria che resta tuttavia subordinata alla presentazione di apposita documentazione tecnica e al parere del Servizio nazionale dighe interessato al rilascio di apposita "approvazione tecnica in sanatoria".

La Legge n. 584 del 1994 in riferimento ha inoltre attribuito alle Regioni le competenze riguardanti le dighe non interessate dalla "competenza esclusiva del Servizio nazionale dighe", suaccennata, e pertanto le dighe o traverse di altezza inferiore a 15 metri o volume d'invaso inferiore a un milione di mc.

2. CONSIDERAZIONI

1) Con la sopra riassunta normativa statale si affronta il tema della sicurezza, intesa come tutela della pubblica incolumità di popolazioni e territori, sia in relazione alle dighe di prossima progettazione e realizzazione (nuove infrastrutture) sia per quelle già realizzate, ma prive delle approvazioni previste (possibile sanatoria).

2) Uno degli scopi principali della citata legge nazionale (L. n. 584 del 1994) appare quindi essere quello di perseguire la sicurezza strutturale del manufatto e, successivamente, del suo utilizzo e ciò tanto per le opere da realizzare quanto per quelle la cui realizzazione, e il conseguente esercizio, è avvenuto e avviene fuori da ogni controllo sulla rispondenza alla normativa tecnica vigente in materia. Ciò viene implicitamente confermato nell'articolo 1, comma 6, dove si precisa che "l'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità da parte del Servizio nazionale dighe non costituisce obblighi…". Tale approvazione prescinde quindi da ogni parere interessante la tutela ambientale, archeologica, etc. la cui titolarietà al rilascio resta confermata in capo alle amministrazioni competenti. L'approvazione di cui trattasi, inoltre, prescinde dalla natura del finanziamento o dell'opera (pubblico/privata).

3) Ciò tuttavia vale per le dighe dimensionalmente più rilevanti per le quali viene individuata una competenza "esclusiva" del Servizio nazionale dighe (ovvero del RID) e dei suoi uffici periferici e viene indicata la procedura per conseguire, sia per le nuove dighe che per quelle da "sanare", l'approvazione tecnica.

Oltre alle sopra riportate considerazioni generali si propongono le seguenti considerazioni di dettaglio:

a) il tema della sicurezza strutturale, intesa come "tutela della pubblica incolumità" (affrontato, per le sole "grandi dighe" dalla normativa nazionale), determina l'esigenza di analoga regolamentazione nell'ambito della competenza regionale con il rilascio da parte degli uffici regionali da individuarsi espressamente, di analoga approvazione tecnica per le cosiddette "dighe minori" ma non di minore rilevanza, sotto l'aspetto della sicurezza (H < 15 mt: V < 1 Mmc), di nuova costruzione;

b) la non estensione, da parte delle norme nazionali (L. n. 584 del 1994) delle procedure di approvazione in "sanatoria" anche alle cosiddette dighe "minori" (rientranti nella sfera della titolarietà regionale) determina l'esigenza, per gli stessi presupposti di sicurezza posti a base della citata normativa, di prevedere un'apposita norma regionale che codifichi le procedure per pervenire ad una approvazione "tecnica in sanatoria" ai fini di pubblica incolumità in analogia alla procedura nazionale, delle suddette dighe minori;

c) la titolarità esplicitamente attribuita alla Regione per le cosiddette dighe minori, pone sia l'obbligo di emanare apposito regolamento di "progettazione, costruzione e gestione delle dighe", adeguato alla tipologia dei manufatti rientranti nella "titolarietà regionale", che sostituisca il vecchio regolamento n. 1363/59 tuttora vigente, e consenta di regolamentare la "gestione" degli stessi invasi oggi non sottoposti ad alcun controllo;

d) l'esercizio, seppur provvisorio, delle attribuzioni del "regolamento" n. 1363/59 (strutturato sulle competenze degli uffici del Ministero dei lavori pubblici) da parte della Regione, pone l'esigenza di regolamentare, in seno alla stessa, le attività in materia di dighe recependo i compiti previsti dal medesimo "regolamento" di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti in seno alla struttura organizzativa della Regione stessa;

e) il controllo, ma soprattutto l'eventuale "sanatoria" (ai soli fini della sicurezza) di numerosi manufatti di sbarramento e intercettazione delle acque superficiali, può consentire, oltre a conoscere, di regolare l'uso non sempre proprio della risorsa idrica, oggi - come noto - interessata in alcune aree geografiche dell'Isola da limiti quantitativi molto gravi.

In conseguenza di quanto considerato è stato elaborato un corpo normativo dal titolo "Norme e misure urgenti in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo nella Regione Sardegna" volto alla risoluzione delle problematiche sopra riassunte.

3. IL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Il disegno di legge regionale che si presenta all'approvazione si compone di 15 articoli così denominati:

- Art. 1: Oggetto della legge;

- Art. 2: Disposizioni regionali e richiamo delle disposizioni statali;

- Art. 3: Domanda di autorizzazione e progetto preliminare;

- Art. 4: Approvazione del progetto esecutivo, autorizzazione alla costruzione;

- Art. 5: Esecuzione lavori e collaudo tecnico;

- Art. 6: Esercizio e sorveglianza;

- Art. 7: Poteri di controllo;

- Art. 8: Demolizioni;

- Art. 9: Norme transitorie;

- Art. 10: Ingegnere responsabile;

- Art. 11:Sanzioni;

- Art. 12: Regolamento di attuazione;

- Art. 13: Norme transitorie sulla competenza dei Servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici in materia di dighe;

- Art. 14:Competenza dei Comitati tecnico amministrativi dei lavori pubblici;

- Art. 15: Norma finanziaria.

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento inquadrato nell'ambito e nei limiti della titolarietà regionale.

L'articolo 2 definisce il concetto di "approvazione tecnica" dei progetti di dighe ai fini della tutela della pubblica incolumità distinguendola dalle approvazioni di competenza degli enti, delle opere pubbliche secondo la previgente normativa regionale.

Gli articoli 3, 4 e 5 regolamentano le procedure volte ad ottenere l'approvazione tecnica per i nuovi progetti di opere di sbarramento cosiddetti minori (15 < mt o 1 Mmc di invaso) oltreché la loro esecuzione e collaudo tecnico.

Gli articoli 6 e 7 concernono l'esercizio, la vigilanza e il controllo dell'utilizzo degli impianti e degli invasi realizzati, controllo che può spingersi sino alla demolizione (art. 8) dei manufatti realizzati senza autorizzazione.

L'articolo 9 individua le procedure e le modalità per pervenire sia alla conoscenza dell'intero patrimonio infrastrutturale regionale di opere di sbarramento cosiddetti minori che alla "approvazione tecnica in sanatoria" da parte degli uffici regionali preposti, delle opere di sbarramento realizzate in assenza di approvazione o in difformità delle stesse, ma in possesso dei requisiti di "sicurezza".

Gli articoli 10 e 11 prevedono la figura dell' "ingegnere responsabile" e stabiliscono le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle norme previste nella presente legge.

L'articolo 12 prevede, in analogia e raccordo con la normativa statale, l'emanazione di un apposito "Regolamento di attuazione" della legge e ne individua i contenuti.

L'articolo 13 prevede norme transitorie sulle competenze dei Servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici operanti i materia di dighe volte a consentire, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 12, l'applicazione del D.P.R. n. 1363/59 - con le necessarie analogie, agli uffici e istituti regionali.

L'articolo 14 prevede l'individuazione di una specifica competenza, da parte del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici e dei Comitati tecnici provinciali in materia di dighe, comunque esse siano finanziate. Pertanto anche le infrastrutture di sbarramento, finanziate autonomamente da un privato, sono soggette ad approvazione tecnica finalizzata alla tutela della pubblica incolumità.

L'articolo 15 riguarda la norma finanziaria e prevede l'introduzione di apposita variazione nel bilancio della Regione (2003/2005) per l'istituzione di apposita UPB e capitolo sia nello stato di previsione delle entrate che delle spese (partite che si compensano) in conseguenza delle previsioni dell'articolo 11, comma 6.

Il complesso delle norme proposte non prevede oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. l
Oggetto della Legge

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione dal comma 4 dell'articolo 10 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla Legge 21 ottobre 1994, n. 584, in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza o che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero dell'Assessorato regionale dell'industria.

3. L'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento, ovvero dal ciglio più elevato di sfioro, nel caso di traversa priva di coronamento e quello più depresso dei paramenti, da individuare su una della due linee di intersezione tra i paramenti e il piano di campagna; il volume di invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (quota di massima regolazione) e la quota del punto più depresso del paramento di monte da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e piano di campagna.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle opere di sbarramento realizzate fuori alveo.

   

Art. 2
Disposizioni regionali e richiamo delle disposizioni statali

1. La nuova realizzazione delle opere indicate all'articolo 1, commi 1 e 3 del decreto legge n. 507 del 1994, convertito dalla Legge n. 584 del 1994, è soggetta all'approvazione tecnica, rispettivamente, del Servizio nazionale dighe della Presidenza del Consiglio dei Ministri (o della corrispondente struttura prevista dal D.lgs. n. 112 del 1998) ovvero dei competenti Servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici di cui ai successivi articoli, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare, dei territori e delle popolazioni a valle delle opere stesse.

2. E' soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 bis dell'articolo 2 della Legge n. 584 del 1994, continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ad amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva.

4. Le opere pubbliche identificate quali sbarramenti, dighe di ritenuta o traverse, da realizzarsi nella Regione Sardegna, sono classificate, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, opere di interesse degli enti realizzatori e sono approvate con le modalità previste all'articolo 11, comma 2 e successivi della stessa legge regionale 22 aprile 1987 n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), acquisiti tutti i pareri obbligatori per legge tra i quali l'approvazione tecnica di cui al comma 1.

   

Art. 3
Domanda di autorizzazione
e progetto preliminare

1. Per ogni intervento riguardante la costruzione di sbarramenti e opere di ritenuta, così come individuate dall'articolo 1 della presente legge, ovvero la modifica di sbarramenti e opere di ritenuta già esistenti, che mantenga o faccia rientrare le opere stesse tra quelle di cui allo stesso articolo 1, la relativa domanda di autorizzazione deve essere rivolta alla Regione Sardegna e presentata al Servizio del Genio Civile dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici territorialmente competente unitamente alla domanda di concessione di derivazione.

2. La suddetta domanda deve essere corredata di sette copie, di cui una in bollo, del progetto preliminare, redatto secondo le norme del regolamento di attuazione di cui all'articolo 12, corredato, nei casi previsti dalla normativa regionale, della pronuncia di compatibilità ambientale.

3. Il Servizio del Genio Civile, effettuata l'istruttoria del progetto preliminare, esprime in merito il proprio parere di ammissibilità tecnica delle opere proposte in seguito al quale il soggetto richiedente potrà procedere alla successiva fase di progettazione.

   

Art. 4
Approvazione del progetto esecutivo, autorizzazione alla costruzione

1. Il Servizio del Genio Civile, effettuata l'istruttoria del progetto esecutivo, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 12, trasmette copia di detto progetto, unitamente ad una relazione conclusiva e a due schemi distinti di fogli di condizioni, riguardanti rispettivamente le norme che devono essere rispettate durante la costruzione dell'impianto e le norme relative alla manutenzione ed all'esercizio dello stesso, attinenti anche la regolamentazione circa l'uso della risorsa idrica in caso di emergenza, al Servizio centrale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente in materia di dighe (di seguito indicato come Servizio regionale dighe) per l'approvazione tecnica, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale dei lavori pubblici (CTAR), per gli sbarramenti di altezza superiore a dieci metri o con capacità di invaso superiore a 100.000 mc, calcolati con le modalità previste dal D.P.R. n. 1363 del 1959, e per l'autorizzazione alla costruzione secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 12. Detta approvazione tecnica, e successiva autorizzazione alla costruzione, è rilasciata dal Servizio del Genio Civile competente per territorio per gli sbarramenti con parametri inferiori ai valori sopra riportati previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Amministrativo Provinciale dei lavori pubblici (CTAP). L'approvazione tecnica viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione e esercizio delle dighe di ritenuta. 

2. L'approvazione tecnica di cui al comma 2 è subordinata al rilascio della relativa concessione di derivazione. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in merito ai casi di accertata urgenza.

3. L'approvazione tecnica del progetto ai fini dell'incolumità pubblica non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla concessione di derivazione, all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1987, alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico - archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.

4. Il rilascio della concessione ad edificare le opere di cui all'articolo 1 che precede da parte del comune competente, è subordinato all'approvazione tecnica del progetto esecutivo ai sensi della presente legge.

   

Art. 5
Esecuzione lavori e collaudo tecnico

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo che precede deve dare tempestiva comunicazione dell'inizio dei lavori al Servizio del Genio Civile competente indicando contestualmente i nominativi del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

2. Ad avvenuta esecuzione dei lavori e formazione del primo invaso sperimentale, che deve essere effettuato nel rispetto di quanto contenuto nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, il titolare dell'autorizzazione ne dà immediata notizia al Servizio del Genio Civile competente, inviando al medesimo una relazione del direttore dei lavori sulle opere realizzate, ai fini del loro collaudo tecnico che è effettuato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 12.

3. La competenza a nominare il/i collaudatore/i per il collaudo tecnico delle opere di cui alla presente legge, spetta all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

4. Collaudatori tecnici possono essere nominati soltanto ingegneri iscritti all'Albo regionale dei collaudatori ovvero, nel caso di nomina di una commissione di collaudo, soltanto ingegneri e geologi iscritti all'Albo regionale dei collaudatori e da almeno quindici anni ai rispettivi albi professionali, che non siano intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere e che abbiano acquisito specifica esperienza in materia di dighe.

5. Le spese relative al collaudo tecnico ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione e gestione dell'opera.

   

Art. 6
Esercizio e vigilanza

1. L'esercizio dell'impianto è vincolato all'avvenuto collaudo tecnico a norma dell'articolo 5. Gli atti di collaudo devono essere inviati al Servizio del Genio Civile entro quindici giorni dal loro rilascio.

2. Il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto deve dare tempestiva comunicazione al competente Servizio del Genio Civile dell'entrata in esercizio dell'opera realizzata.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto a provvedere, in maniera continuativa e per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto, al controllo ed alla vigilanza sulla efficienza di tutte le relative opere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto. Lo stesso soggetto è tenuto inoltre a presentare al Servizio del Genio Civile competente, alle scadenze indicate nel predetto foglio di condizioni, rapporti scritti redatti dall'ingegnere responsabile di cui all'articolo 10, che certifichino la funzionalità dell'impianto ed il perfetto stato di manutenzione e di efficienza di tutte le opere relative al medesimo.

4. Al foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere apportate modifiche da parte del Servizio del Genio Civile in qualunque momento ove se ne presenti la necessità. Il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto è tenuto al rispetto di tali eventuali successive modifiche.

   

Art. 7
Poteri di controllo

1. Il Servizio del Genio Civile competente per territorio è tenuto ad effettuare nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 12 periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, in relazione alla loro rilevanza ed incidenza sul territorio.

2. Qualora il Servizio del Genio Civile, nel corso del controllo ad un impianto, rilevi difformità di esecuzione dei lavori autorizzati, oppure carenze di manutenzione, o altri fatti che possano costituire pregiudizio alla funzionalità delle opere, propone al Servizio regionale dighe i provvedimenti indispensabili che il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto deve adottare.

3. Qualora il Servizio del Genio Civile accerti, a seguito di visita di controllo, l'esistenza di manifestazioni nell'impianto che possano far temere un immediato pericolo per la pubblica incolumità, ha la facoltà di imporre direttamente al soggetto di cui al comma 2, entro brevissimo termine all'uopo fissato, i provvedimenti di cui al medesimo comma e, in caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d'ufficio ed a spese dello stesso soggetto, dando di ciò immediata comunicazione al Servizio regionale dighe.

4. I Dirigenti responsabili dei Servizi del Genio Civile sono tenuti ad assicurare al Servizio regionale dighe ed alla Autorità di bacino competente, ove costituita, periodici rapporti informativi, almeno con frequenza annuale, sulle attività di controllo svolta nonché sullo stato di esercizio degli impianti tenuto conto dei rapporti trasmessi dai soggetti obbligati alla vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

   

Art. 8
Demolizioni

1. Nel caso di attuazione di nuovi impianti senza la prescritta autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 11, il Dirigente del Servizio regionale dighe ovvero il Dirigente del Servizio del Genio Civile secondo le rispettive competenze stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12, previo parere del CTAR o del CTAP dei lavori pubblici, ordina la demolizione a cura e spese degli interessati entro un congruo termine all'uopo fissato. Ove tale termine trascorra inutilmente, il Dirigente competente dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori di demolizione con spese a carico del soggetto che a qualunque titolo esercisce l'impianto, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

2. In ogni caso, per urgenti motivi di salvaguardia della pubblica sicurezza o per altre urgenti ragioni di pubblico interesse, il Dirigente responsabile del competente Servizio del Genio Civile può imporre al titolare dell'autorizzazione o al soggetto che a qualunque titolo esercisce un impianto assoggettato alla presente legge, l'adozione immediata delle misure cautelari ritenute necessarie, ivi compresa la demolizione delle opere e, in caso di inosservanza può provvedere d'ufficio a spese dei medesimi, dando immediata comunicazione al Servizio regionale dighe.

   

Art. 9
Norme transitorie

1. E' fatto obbligo al soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere indicate all'articolo 1, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione, di inoltrare al Servizio del Genio Civile competente per territorio, entro sei mesi dalla predetta data, la denuncia di esistenza delle opere sopra richiamate.

2. Qualora dette opere siano state regolarmente autorizzate, gli interessati inviano in allegato alla denuncia di cui al comma 1 una dichiarazione sottoscritta, nelle forme previste dalle norme vigenti, corredata di relazione tecnica e documentazione fotografica, dalla quale risulti:

a) la conformità delle opere in parola al progetto originario in base al quale fu autorizzata la loro esecuzione;

b) la conformità delle opere in parola alle norme tecniche attualmente vigenti;

c) il rispetto delle prescrizioni contenute nel foglio di condizioni riguardanti la manutenzione e l'esercizio dell'impianto.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere rilasciata da un ingegnere libero professionista iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni. Su richiesta del competente Servizio del Genio Civile, l'interessato deve comunque presentare copia del progetto originario e copia dei fogli di condizioni per la costruzione e l'esercizio.

4. Per le opere di cui al comma 2 che, pur risultando conformi al progetto originario in base al quale ne fu autorizzata la costruzione, non lo sono rispetto alle disposizioni vigenti, il Servizio regionale dighe, su proposta del Servizio del Genio Civile territorialmente competente, decide caso per caso, quali sono gli impianti che devono essere adeguati, indicando altresì i tempi di realizzazione dei relativi progetti di adeguamento e delle successive opere e la regolamentazione mediante foglio di condizioni della loro manutenzione ed esercizio.

5. Qualora le opere di cui al comma 1 siano state realizzate in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione ovvero in difformità ai progetti approvati, gli interessati sono tenuti ad inoltrare al Servizio del Genio Civile competente per territorio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda diretta ad ottenere, ove possibile, l'approvazione tecnica in via di sanatoria dell'opera e, eventualmente, l'autorizzazione della relativa derivazione, qualora per quest'ultima non abbiano già provveduto ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

6. La domanda di cui al comma 6 deve essere presentata in triplice copia e corredata di una relazione tecnica, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali che riporti: i dati tecnici caratteristici dello sbarramento, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e di controllo, ivi comprese le vie d'accesso; la descrizione dei terreni interessati dalle opere.

7. Per gli sbarramenti di cui all'articolo 1 della presente legge, di altezza superiore a dieci metri, misurati con le modalità previste dal D.P.R. n. 1363 del 1959, o che determinano un volume di invaso superiore a 100.000 di metri cubi, la domanda di approvazione tecnica in sanatoria deve essere integrata, entro novanta giorni dalla data di presentazione, dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali:

a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione tipo dello sbarramento; prospetti, adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dettagliata dell'area e delle sezioni di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde e delle spalle, considerate anche la caratteristiche idrogeologiche della zona; in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;

c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati della indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;

d) relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione; per le dighe in materiali sciolti, la relazione deve comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione deve essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con livello di massimo invaso nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

e) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

f) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso;

g) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;

h) corografia in scala non inferiore e 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale;

i) studio dell'onda di piena conseguente a ipotetico collasso e a manovre agli organi di scarico redatti secondo le disposizioni vigenti.

8. Per gli sbarramenti di altezza non superiore ai dieci metri, o che determinano un volume di invaso non superiore a 100.000 metri cubi, misurati con le modalità previste dal D.P.R. n. 1363 del 1959, l'eventuale documentazione integrativa alla domanda di approvazione tecnica in sanatoria può essere richiesta, caso per caso, e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, dal Servizio del Genio Civile competente per territorio.

9. Per gli sbarramenti di cui al comma 7, l'approvazione tecnica in sanatoria è rilasciata dal Servizio regionale dighe sulla base degli atti presentati, del parere istruttorio reso dal Servizio del Genio Civile competente per territorio e del parere del CTAR. Per gli sbarramenti di cui al comma 8, l'approvazione tecnica in sanatoria è rilasciata dal Servizio del Genio Civile competente per territorio previa acquisizione del parere del CTAP. L'approvazione tecnica in sanatoria ai fini della pubblica incolumità viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di sbarramenti di ritenuta. Sono ammesse deroghe solo in casi di riconosciuto interesse pubblico, per difformità non incidenti sulla sicurezza strutturale del manufatto e non eliminabili senza dover procedere alla demolizione dello stesso. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime.

10. L'approvazione tecnica in sanatoria non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla concessione di derivazione, all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1987, alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.

11. Nelle more del procedimento di approvazione tecnica in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio dello sbarramento e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente Prefettura, che attesti che non si ravvisano situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni, tenuto conto dello stato della opere, comprese la apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e di controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

12. In attesa dell'approvazione tecnica in sanatoria da parte dei Servizi competenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere in assenza di approvazioni o in difformità di progetti approvati ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il soggetto che a qualunque titolo ha realizzato o esercisce le opere di cui al comma 5 e non presenti entro i termini prescritti la domanda di approvazione tecnica in sanatoria ha l'obbligo di demolire, a proprie spese e con le dovute cautele, lo sbarramento entro gli stessi termini. Allo stesso obbligo è tenuto l'esercente, nel caso di diniego di approvazione, entro il termine massimo di giorni novanta dalla comunicazione salvo maggiori termini prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica. Qualora non venga presentata, entro il termine di cui al comma 5, la perizia giurata di cui al comma 11, l'esercente ha l'obbligo di svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo. Ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano sufficienti a smaltire la piena con tempo di ritorno pari a trenta anni, l'esercente ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento a proprie spese entro lo stesso termine. Lo svuotamento e la demolizione dell'invaso devono essere comunque effettuate adottando le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità.

14. In ogni caso, qualora non si sia provveduto agli adempimenti, secondo le modalità previste nel presente articolo, il dirigente del Servizio regionale dighe ed il dirigente del Servizio del Genio Civile competente per territorio, quest'ultimo per le dighe di altezza non superiore ai dieci metri e con invaso non superiore a 100.000 mc, può decidere la demolizione assegnando un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico degli interessati ovvero l'acquisizione al patrimonio regionale.

   

Art. 10
Ingegnere responsabile

1. Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata da parte della Pubblica Amministrazione nella costruzione e nell'esercizio delle dighe di cui all'articolo 1 della presente legge, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare un ingegnere designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto per le dighe di altezza superiore a dieci metri o volume invasato superiore a 100.000 mc misurati con le modalità previste dal D.P.R. n. 1363 del 1959.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge i concessionari o i richiedenti la concessione, o in loro assenza i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, sono tenuti a comunicare, ai Servizi del Genio Civile competenti per territorio il nominativo dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

3. L'ingegnere responsabile deve inviare ogni tre mesi al sopraddetto Servizio una esplicita dichiarazione, sottoscritta dal gestore, da cui risulti il regolare comportamento delle opere principali ed accessorie e delle sponde del serbatoio rilevabile dalle osservazioni, dai dati e dalla misure effettuate, che sussistono le condizioni di sicura agibilità degli accessi e che non si sono evidenziate anomalie o degradamenti che possono destare preoccupazioni e che pertanto l'impianto risulta in buone condizioni di sicurezza e manutenzione.

   

Art. 11
Sanzioni

1. Coloro i quali omettono di inoltrare la denuncia di cui all'articolo 10, comma 1, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000.

2. Coloro i quali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano opere di cui all'articolo 1 senza la prescritta autorizzazione, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

3. Coloro i quali realizzano opere di cui all'articolo 1 in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000.

4. Coloro i quali gestiscono opere di cui all'articolo 1, senza il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.

5. Nel caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono raddoppiate. Ai fini della presente legge è considerato recidivo chi, dopo aver commesso una delle infrazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, commette, nei cinque anni successivi, la stessa violazione.

6. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono applicate dai Servizi dei Geni Civili competenti per territorio. Le corrispondenti somme sono accantonate in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici di nuova istituzione per le esigenze organizzative e strumentali dei Servizi del medesimo Assessorato regionale dei lavori pubblici operanti nella specifica materia.

7. In caso di esercizio abusivo delle relative concessioni di derivazione sono comunque applicate le disposizioni e sanzioni previste all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, non estingue l'obbligo degli adempimenti connessi alle prescrizioni fissate dalla presente legge.

9. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge penale.

10. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 sono aggiornate periodicamente, con cadenza triennale, con apposito provvedimento dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

   

Art. 13
Norme transitorie sulla competenza dei Servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici operanti in materia di dighe

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 continua ad avere applicazione il D.P.R. n. 1363 del 1959 e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Le funzioni di cui al D.P.R. n. 1363 del 1959, e successive modificazioni, per gli sbarramenti e le opere di ritenuta di cui all'articolo 1, sono attribuite, con apposito provvedimento amministrativo nell'ambito dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ai servizi centrale e periferici dell'Assessorato, competenti per materia.

   

Art. 14
Competenze dei Comitati tecnico - amministrativi dei lavori pubblici

1. Per le finalità di cui alla presente legge ed in deroga a quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 18 della legge regionale n. 24 del 1987, e successive modifiche e integrazioni, i Comitati tecnico - amministrativi regionale e provinciali dei lavori pubblici sono competenti in materia di dighe comunque finanziate.

2. Il Comitato esprime, oltre al parere previsto dalla legge regionale n. 24 del 1987 sulle opere pubbliche, il parere preliminare alla approvazione tecnica od alla approvazione tecnica in sanatoria prevista dalla presente legge.

   

Art. 15
Norma finanziaria

1. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2003-2005 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata

In aumento:

UPB E08.055 (N.I.) (3.5.0.) Dir. 01 - Serv. 07 Tit. III - Somme riscosse per sanzioni amministrative

Cap. 37205 (N.I.) 3.5.0. III - Proventi derivanti dalla comminazione di sanzioni amministrative e pecuniarie in violazione delle disposizioni della legge regionale in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo (art. 11 della presente legge)

COMPETENZA

2003          euro                   25.000

2004          euro                   25.000

Spesa

In aumento:

08 - LAVORI PUBBLICI

UPB S08.059 - Interventi per la difesa del suolo - Parte corrente

Cap. 08225 (N.I.) 1.1.1.4.1.2.10.15  I - Spese connesse alle esigenze organizzative e strumentali nell'esercizio della funzione di controllo nella costruzione e nell'esercizio delle dighe (art. 11, comma 6, della presente legge)

COMPETENZA

2003           euro                  25.000

2004           euro                  25.000

2. Agli oneri successivi al 2004 si provvede con legge di bilancio e fanno carico alla suindicata UPB.