CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 397
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALAl'8 gennaio 2003
Interventi urgenti conseguenti agli incendi del 28 giugno 2002 e del 18 luglio 1997.
Contributo straordinario
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge ha lo scopo di assegnare un contributo straordinario, a titolo di indennizzo, a favore degli eredi dei volontari vittime negli incendi di Lula e di Olzai, nonché un contributo a favore della Ditta Pischedda di Illorai per la ripresa della attività produttiva, compromessa a causa dell'incendio verificatosi nel giugno 2002.
L'Isola è da tempo soggetta al diffondersi di numerosi incendi, alcuni dei quali, in particolare, hanno devastato l'ambiente determinando gravissimi danni al patrimonio boschivo e alle macchie, interessando vaste estensioni di terreni agricoli, di pascoli, minacciando centri abitati e causando anche la perdita di vite umane.
Relativamente agli eventi più recenti, i riscontri effettuati sia al momento delle stesse operazioni di spegnimento che in data successiva all'evento, consentono di attribuire, per estensione e caratteristiche, agli incendi che hanno interessato in data 28 giugno 2002 il territorio comunale di Bolotana, Illorai e Lula, il carattere di eccezionalità.
A tale proposito i sopra citati comuni hanno dichiarato, con apposite delibere di Giunta, ai sensi delle leggi regionali 21 novembre 1985, n. 28 e 17 gennaio 1989, n. 3, lo stato di calamità naturale, sollecitando l'attivazione delle procedure d'urgenza tese al recupero del territorio e al risarcimento dei danni.
Danni che, dall'esame della documentazione pervenuta e dagli esiti dei sopralluoghi effettuati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché dal Servizio regionale della protezione civile, sono per la quasi totalità imputabili al comparto agricolo, pertanto la documentazione acquisita è stata trasmessa, all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale, per gli eventuali adempimenti di competenza.
Nelle situazioni di emergenza verificatesi nei comuni di Illorai, Lula e Olzai (evento verificatosi nel luglio 1997) vi sono invece, aspetti che per natura e gravità sono più propriamente riconducibili alla materia della protezione civile.
In particolare:
- un primo caso riguarda i danni causati dall'incendio, in territorio di Illorai, al deposito di sughero e attrezzi della Ditta Sugherificio Mauro Pischedda, per un ammontare, sulla base della perizia tecnica di parte, di euro 88.159,19. La stessa ditta, proprietaria del deposito danneggiato, possiede all'interno dell'abitato di Illorai un attrezzato laboratorio per la lavorazione del sughero e per la produzione di turaccioli, per la cui realizzazione sono stati investiti ingenti capitali; tale attività garantiva, oltre all'indotto, alcuni posti di lavoro.
Il comune di Illorai sollecita a favore della Ditta Pischedda l'assegnazione di un contributo che consenta almeno la ricostituzione delle scorte e degli attrezzi necessari alla ripresa, in breve tempo, dell'attività produttiva con conseguente garanzia dei posti di lavoro, al momento seriamente compromessi;
- un secondo caso, da porre in particolare risalto, riguarda la tragedia avvenuta nel corso delle operazioni di spegnimento del devastante incendio in località Montalbo, comune di Lula, per le quali sono stati necessari oltre l'intervento del Corpo Forestale e degli altri enti e istituzioni interessati, l'apporto di numerosi cittadini e volontari. Tra questi, mentre contribuiva a spegnere e arginare le fiamme, restava gravemente ustionato il cittadino lulese Graziano Deledda il quale, nonostante l'immediato ricovero prima a Sassari e successivamente al Centro grandi ustionati di Cesena, è poi deceduto in data 31 luglio 2002;
- un terzo caso invece riguarda la situazione verificatasi ad Olzai durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato nelle campagne del paese il 18 luglio 1997 in cui trovò la morte, per le conseguenze delle ustioni riportate durante dette operazioni, un giovane di 29 anni, Angelo Falconi.
Per quanto riguarda questi ultimi due casi, il comune di Lula e gli eredi del cittadino di Olzai hanno formalmente chiesto alla Regione che, stante il coraggio e l'alto senso di altruismo fornito dalle vittime e in considerazione di particolari condizioni ambientali e familiari, si faccia carico e provveda ad assegnare alle rispettive famiglie dei defunti un contributo sia a titolo di risarcimento (in considerazione delle notevoli spese sostenute in conseguenza degli eventi luttuosi), sia a titolo di sostegno economico alle famiglie stesse.
Si ritiene che le istanze formulate a seguito di eventi di particolare entità, come quello in argomento, richiedano particolare entità, come quello in argomento, richiedano particolare attenzione e risposte adeguate da parte della Regione, così come in precedenza dimostrato e attuato in occasione di altri eventi calamitosi che hanno interessato l'Isola.
Le norme regionali di protezione civile in vigore, in particolare delle citate leggi regionali n. 28 del 1985 e n. 3 del 1989, al momento non consentono di erogare dei contributi o indennizzi a favore di personale volontario vittima di infortunio o incidente nel corso di operazioni e attività di emergenza, né tanto meno a favore di privati o delle attività produttive danneggiate. Tuttavia, in virtù di quanto precedentemente determinato dalla Regione in occasione di particolari eventi e calamità naturali, come a seguito dell'alluvione 1999 con leggi regionali 17 dicembre 1999, n. 26 e 15 febbraio 2000, n. 2, con il presente disegno di legge si propone l'assegnazione di un contributo straordinario a gravare sulle competenze di cui al capitolo 05259 (UPB S05.073), così distinto:
- euro 60.000 agli eredi legittimi della vittima dell'incendio in località Montalo;
- euro 50.000 per ricostituzione scorte e ripresa attività produttiva Ditta Pischedda;
- euro 60.000 per gli eredi legittimi delle vittime dell'incendio di Olzai del 18 luglio 1997;
- euro 88.000 per interventi a favore degli enti locali a seguito di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
Art. 1 1. La Regione, a seguito dei devastanti incendi avvenuti in data 28 giugno 2002 nei territori comunali di Illorai e Lula e in data 18 luglio 1997 nel territorio comunale di Olzai, attribuisce un contributo straordinario di complessivi euro 170.000 così ripartito: a) euro 60.000 agli eredi legittimi di Graziano Deledda, deceduto nel comune di Lula; b) euro 60.000 agli eredi legittimi di Angelo Falconi, deceduto nel comune di Olzai; c) euro 50.000 per la ripresa dell'attività produttiva della Ditta Mauro Pischedda, nel comune di Illorai. |
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Art. 2 1. Per interventi a favore degli enti locali a seguito di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), sono stanziate risorse pari a euro 88.000. |
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Art. 3 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 258.000 per l'anno 2002, gravano sulla UPB S05.073 (Cap. 05259) del bilancio della Regione per lo stesso anno. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2002 è introdotta la seguente variazione: Spesa 05 - AMBIENTE In diminuzione UPB S05.074 - Interventi e contributi in materia di Protezione Civile - Investimenti (Cap. 05266) Competenza 2002 euro 258.000
Cassa 2002 euro 258.000 In aumento UPB S05.073 - Interventi e contributi in materia di Protezione Civile - Spese correnti (Cap. 05259) Competenza 2002 euro 258.000
Cassa 2002 euro 258.000 3. Le somme stanziate per le finalità della presente legge, non impegnate alla data del 31 dicembre 2002, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. |
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Art. 4 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |