CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 390/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALA
il 18 dicembre 2002
Introduzione della contabilità economico-patrimoniale nella Regione autonoma della Sardegna e negli enti regionali
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
E' ormai osservazione comune che lo scenario internazionale è sempre più globalizzato e competitivo; la concorrenza, più che tra singole imprese, viene posta in essere tra sistemi paese in grado di attrarre investimenti ed esportare produzioni ad alto valore aggiunto. L'Unione Europea, dopo l'adozione della moneta unica e nella prospettiva dell'ulteriore allargamento a venticinque membri, costituisce un ambiente ove le singole dimensioni nazionali divengono meno rilevanti, a favore delle realtà regionali.
In un contesto di tale tipo le comunità regionali devono interrogarsi sulle proprie capacità di affermazione. Tramontata ormai la prospettiva di poter contare su trasferimenti abbondanti e indiscriminati, le possibilità di sviluppo sono concentrate sulle capacità progettuali e di realizzazione di tali comunità, in modo efficace ed efficiente, verso prospettive di sviluppo.
Particolarmente critica si presenta la prospettiva di regioni quali la Sardegna se, svantaggiate in partenza da una condizioni storica di ritardo nello sviluppo economico, non dovessero riuscire ad assumere tale attitudine di progettualità, realizzazione e sviluppo e dovessero attendere che i propri problemi possano trovare soluzioni grazie a interventi esterni. Va da sé che l'intera comunità regionale deve essere consapevole che le sfide del nuovo scenario internazionale ed europeo richiedono comportamenti adeguati ai nuovi livelli di impegno da parte di tutte le componenti sociali.
Ruolo centrale in tale prospettiva è svolto dalla Regione autonoma della Sardegna. Le nuove sfide tuttavia richiedono strumenti innovativi rispetto a quelli utilizzati in passato. Un nuovo assetto istituzionale caratterizzerà la prossima legislatura a seguito dell'emanazione della Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; tuttavia, già da oggi, nuovi strumenti di organizzazione devono essere messi a disposizione dell'istituzionale regionale così che l'indirizzo politico possa trovare puntuale, tempestiva ed efficiente attuazione.
Nello scenario internazionale, tra gli altri provvedimenti che un po' dovunque stanno caratterizzando la riforma delle amministrazioni pubbliche, ruolo primario è assunto dalla evoluzione delle contabilità dalla dimensione finanziaria a quella economico patrimoniale e dalla attuazione del controllo di gestione. Ferma restando la determinazione preventiva e consuntiva dei flussi finanziari di entrata e spesa, si diffonde nella gran parte dei paesi sviluppati l'adozione di sistemi contabili integrati ove tale dimensione finanziaria è compresa in modo organico in modelli contabili più vasti, ove il patrimonio e le sue variazioni sono oggetto di rilevazione sistematica e continuativa. Tale attenzione al patrimonio comprende le dimensioni dell'attivo fisso, dei crediti, delle liquidità, dei debiti, degli impegni, degli oneri futuri e dei rischi; da essa deriva la possibilità di sviluppare corretti calcoli economici, di tipo generale e analitico, attraverso i quali poter tenere sotto controllo la dimensione e la dinamica del patrimonio regionale, i costi e i livelli di efficienza delle diverse unità organizzative, produzioni di servizi e programmi.
Il disegno di legge finanziaria per il 2003 prevede, all'articolo 3, l'evoluzione della contabilità della Regione Autonoma della Sardegna verso un modello integrato, centrato sulle dimensioni patrimoniale ed economica; tale articolo impegna la Giunta regionale alla presentazione di un disegno di legge per l'attuazione di quanto sopra.
Il disegno di legge così proposto dalla Giunta pone al centro del sistema informativo regionale la contabilità consuntiva. Il modello contabile adottato è ispirato, almeno a livello di principi generali e documenti di sintesi, a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile per le società per azioni. In esso hanno dunque ruolo centrale la rilevazione del patrimonio - stato patrimoniale - e delle sue variazioni - conto economico -; la natura erogativa dell'ente regione e, in particolare, la necessità di raccordo con il bilancio preventivo soggetto ad approvazione consiliare, comportano che tale modello contabile comprenda altresì il conto del bilancio e quindi la verifica della gestione rispetto a quanto autorizzato.
L'articolo 1 del disegno di legge prevede dunque che il rendiconto generale - o bilancio consuntivo - della Regione sia composto dalla relazione sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal conto del bilancio. La relazione sulla gestione espone i risultati di impatto e finanziari conseguiti, ponendoli a confronto con quanto previsto. La nota integrativa espone i criteri di valutazione del patrimonio adottati e le altre osservazioni necessarie a chiarimento dei prospetti contabili. Dà conto inoltre, secondo opportuni criteri di classificazione, degli accertamenti di entrata - residui attivi - e, soprattutto, degli impegni di spesa - residui passivi - che non sono giunti alla fase della liquidazione e, pertanto, non sono stati rilevati in contabilità economica.
Il criterio base per le valutazioni del patrimonio è costituito, in linea con quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile, dal costo storico.
Considerata la complessità dell'adeguamento contabile di cui alla norma in argomento, è previsto che le innovazioni vadano a regime a partire dall'anno 2007; si segnala che oltre all'adeguamento delle procedure contabili, le norme in argomento richiederanno modificazioni organizzative di non lieve momento, rilevanti interventi per la diffusione delle nuove professionalità occorrenti e, soprattutto, per l'accettazione a tutti i livelli dell'amministrazione della cultura del risultato, dell'efficienza, del servizio al cittadino.
Problema di grande difficoltà è costituito dalla contabilizzazione delle immobilizzazioni pregresse; al fine di scongiurare il rischio che tali difficoltà finiscano per impedire l'avvio del nuovo modello contabile e tenuto conto che i relativi valori non potranno che essere definiti e contabilizzati in modo graduale, sono previste modalità semplificate di valutazione e tempi più ampi per la loro rilevazione.
L'articolo 2 del disegno di legge prevede che, oltre alla dimensione generale, la contabilità della Regione mantenga altresì quella analitica per centri di costo. Considerato inoltre che l'essenza tecnica del controllo di gestione è costituita dal confronto continuo e sistematico tra valori di previsione e consuntivi, è previsto l'intervento della Giunta per ricondurre a una dimensione omogenea e organica l'insieme degli strumenti fondamentali della gestione finanziaria, di tipo previsionale, con il piano dei conti e i documenti componenti il rendiconto generale, di tipo consuntivo. La struttura contabile è completata con la determinazione degli indicatori di prestazione, da definirsi in modo coerente rispetto agli obiettivi posti all'amministrazione dalle scelte effettuate in sede di definizione dell'indirizzo politico.
Data la complessità delle innovazioni contabili e organizzative previste, sarà necessario che il processo di loro attuazione sia soggetto a una costante attività di controllo, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge.
L'estensione del nuovo modello di contabilità agli enti regionali è previsto dall'articolo 4 del disegno di legge; allo scopo saranno emanate apposite direttive.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
BALLETTO, Presidente e relatore - SECCI, Vice Presidente - LOMBARDO, Segretario - FALCONI, Segretario - CAPELLI - COGODI - CORONA - MARROCU - MURGIA - ONIDA - SCANO - SPISSU - USAI - VARGIU
Pervenuta il 4 giugno 2003
La Commissione bilancio, nella seduta del 28 maggio 2003 ha approvato, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l'astensione dell'opposizione, il disegno di legge n. 390 relativo alla introduzione della contabilità economico-patrimoniale nella Regione autonoma della Sardegna e negli enti regionali avendo condiviso i motivi che hanno indotta la Giunta regionale a presentarlo.
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
Art. 1 1. La Regione autonoma della Sardegna adotta la contabilità consuntiva di tipo economico-patrimoniale a partire dall'anno 2007. Da tale anno il rendiconto generale della Regione, di cui all'articolo 63 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni è composto dalla relazione sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile in quanto applicabili alle attività gestionali della Regione. E' inoltre redatto il conto del bilancio ai sensi dell'articolo 64 della citata legge regionale n. 11 del 1983. 2. La relazione sulla gestione illustra i risultati di impatto e finanziari conseguiti nell'anno, ponendoli a confronto con gli obiettivi e le previsioni formulati negli strumenti fondamentali della gestione finanziaria di cui all'articolo 1 della predetta legge regionale. 3. Lo stato patrimoniale, già denominato conto del patrimonio dall'articolo 65 della sopra citata legge regionale n. 11 del 1983, è redatto secondo la struttura di conto cui all'articolo 2424 del codice civile, modificata in base al principio della chiarezza per adeguarla alle peculiarità del patrimonio della Regione autonoma della Sardegna. 4. Il conto economico evidenzia le modificazioni intervenute nell'anno nel patrimonio netto della Regione autonoma della Sardegna. Esso è redatto secondo la struttura di conto cui all'articolo 2425 del codice civile, modificata in base al principio della chiarezza per adeguarla alle peculiarità della gestione e del patrimonio della Regione. 5. La nota integrativa espone i criteri di valutazione del patrimonio adottati, le modificazioni intervenute nelle attività e passività rispetto all'anno precedente, motivandone le ragioni. Espone inoltre i residui attivi e passivi non compresi nello stato patrimoniale, ordinati per classi omogenee e anno di formazione. Dà motivazione dei residui attivi e passivi, compresi e non compresi nello stato patrimoniale, formatisi in anni precedenti. 6. Le attività patrimoniali sono iscritte al costo storico, come definito dall'articolo 2426 del Codice Civile. Le immobilizzazioni realizzate negli anni precedenti quello di approvazione della presente legge devono essere iscritte in contabilità non oltre l'anno 2011; per essi possono essere adottati criteri di valutazione convenzionali o di perizia, purché adeguatamente motivati nella nota integrativa. |
Art. 1 (identico)
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Art. 2 1. Al fine di consentire la valutazione economica delle attività e dei servizi prodotti, la Regione sarda articola gli strumenti fondamentali della gestione finanziaria ed il proprio sistema di contabilità consuntiva in termini analitici, per centri di costo. Tale articolazione deve favorire la valutazione periodica del Presidente, degli Assessori e della Giunta regionale di cui all'articolo 9, quinto comma, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, nonché l'attuazione del controllo interno di gestione da parte dell'ufficio di cui all'articolo 10 della medesima legge. 2. Il piano dei conti e la struttura dei documenti componenti il rendiconto generale e gli strumenti fondamentali della gestione finanziaria della Regione sarda sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio. Il rendiconto generale deve consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia ed efficienza e agli scopi delle principali leggi di spesa. Con ulteriore deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia di patrimonio, la Giunta regionale definisce altresì le categorie dei beni della Regione sarda al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono altresì approvati, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio di concerto con l'Assessore competente in materia di controllo di gestione, gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e del risultato di gestione. |
Art. 2
(identico)
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Art. 3 1. Con la relazione sullo stato e sui costi dell'organizzazione amministrativa regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 31 del 1998, da allegare alla proposta del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e successivi, la Giunta regionale dà atto dello stato di attuazione dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale. |
Art. 3 (identico) | |
Art. 4 1. La Giunta regionale approva le direttive per l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti regionali: tali direttive potranno prevedere sistemi diversificati in relazione alla natura degli enti, alla loro dimensione e all'oggetto dell'attività. |
Art. 4 (identico)
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Art. 5 1. Per l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale nella Regione e negli enti regionali, la Giunta predispone un apposito programma di spesa al cui finanziamento si fa fronte con quota delle risorse disposte dall'articolo 3 relativo alle "misure per l'attivazione del controllo interno di gestione e per l'introduzione della contabilità economica" previsto della legge finanziaria per l'anno 2003. |
Art. 5 (identico) |