CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 389

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALA

il 18 dicembre 2002

Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, "L'emigrazione"


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Dal 1994, con i piani triennali di settore, l'Assessorato regionale del lavoro ha sperimentato l'erogazione dei contributi ai circoli degli emigrati (circa 130 in tutto il mondo) attraverso le loro rispettive federazioni, ottenendo uno snellimento amministrativo e una maggiore celerità della spesa con vivo soddisfacimento dell'utenza.

Tuttavia il sistema contributivo presenta ancora una certa macchinosità, essendo legato al dettato legislativo della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, "L'emigrazione", che prevede al riguardo l'erogazione diretta ai circoli secondo modalità e criteri che comportano complicati conteggi e passaggi amministrativi.

Pertanto necessita una norma che semplifichi l'intero meccanismo attribuendo alle federazioni i mezzi finanziari da utilizzare per il loro funzionamento e attività e quelli da attribuire ai circoli per gli stessi scopi.

I contributi da erogarsi fino alla misura massima annuale del 90 per cento delle spese sostenute e riconosciute, saranno disposti limitatamente allo stanziamento del bilancio annuale della Regione secondo le indicazioni e vincoli dei piani triennali e con le modalità e tempi di erogazione e rendicontazione stabiliti ogni anno dalla Giunta regionale. É prevista l'applicazione del nuovo meccanismo di contribuzione anche nei confronti delle associazioni di tutela e della federazione.

La stessa norma provvede all'abrogazione del superato regolamento di attuazione della legge regionale n. 7 del 1991, il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 191 del 1991, ed alla sua sostituzione con le direttive emanate della Giunta regionale.

É prevista la possibilità per l'Amministrazione regionale di attribuire finanziamenti a titolo di contributo direttamente ad alcuni circoli di particolare interesse per la Regione e ad altri esistenti in paesi dove non sia possibile costituire una federazione. La stessa norma prevede poteri sostitutivi dell'Amministrazione in caso di inerzia od inoperosità delle federazioni e la limitazione a tre circoli per paese quale condizione minima per la costituzione di una federazione.

Si propone infine una norma che attribuisca alla Giunta regionale la competenza all'aggiornamento biennale dei compensi, ormai inadeguati, dovuti ai componenti della consulta.

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. L'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L'emigrazione), è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - Contributi alle organizzazioni dei sardi nel mondo

1. L'Amministrazione regionale eroga annualmente alle federazioni dei circoli sardi nel mondo un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività proprie e dei rispettivi circoli riconosciuti dalla Regione secondo gli indirizzi dei piani triennali e dei programmi annuali di cui all'articolo 4.

2. L'ammontare dei contributi, nonché i criteri di ripartizione e le modalità ed i tempi di erogazione e di rendicontazione, sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in aderenza a quanto indicato nel piano triennale. In ogni caso la misura annua del contributo non può superare il 90 per cento delle spese effettivamente sostenute e riconosciute.

3. Le federazioni possono essere costituite laddove esistano almeno tre circoli riconosciuti con le modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale; esse sono tenute a conservare gli originali dei giustificativi di spesa, da sottoporre a eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

4. Si può procedere alla erogazione diretta di contributi ai circoli ritenuti di particolare interesse per la Regione nonché a quelle associazioni esistenti in paesi nei quali, per mancanza del numero minimo di circoli riconosciuti, non possa costituirsi la federazione; in caso d'inerzia o di impossibilità ad operare delle federazioni, l'Amministrazione regionale procederà direttamente all'erogazione dei contributi ai circoli.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alle associazioni di tutela e alla federazione delle associazioni previste rispettivamente dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

6. I compensi, le indennità ed i rimborsi spese previsti dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 26 della presente legge, sono aggiornati ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale.".

 

 

Art. 2
Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 10, 12, 36 e 41 e i commi 3, 4 ,6 e 7 dell'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1991. É abrogato il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 agosto 1991, n. 191.