CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 388

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALA

il 18 dicembre 2002

Misure urgenti per l'accelerazione della spesa nel settore delle opere pubbliche e norme di snellimento e semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti di opere pubbliche


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Con il presente disegno di legge si vuole intervenire, in maniera più incisiva, nella accelerazione delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche.

Inoltre, premesso che:

- la legge regionale n. 24 del 1987 disciplina le procedure di attuazione delle opere pubbliche finanziate, anche parzialmente, dalla Regione e di competenza dell'Amministrazione regionale, degli enti amministrativi e strumentali della Regione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e di tutti gli altri enti ai quali sono estese le norme di controllo regionale sugli atti degli enti e fatte salve le attribuzioni degli organi statali in ordine alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato, da realizzare nel territorio della Sardegna,  fissa altresì le norme di approvazione dei progetti di opere pubbliche, comunque finanziate;

- per tali finalità la succitata  normativa istituiva il Comitato tecnico- amministrativo regionale (CTAR) ed i Comitati tecnico- amministrativi provinciali (CTAP) quali organismi deputati all'emissione del parere ex articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1987 finalizzato all'approvazione dei progetti di opere pubbliche ed aventi funzioni consultive e di coordinamento tecnico amministrativo in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico;

- le attuali normative  (comunitarie, statali e regionali) disciplinanti la realizzazione di opere pubbliche impongono alle amministrazioni iter procedurali complessi e l'acquisizione, per la approvazione dei relativi progetti, di una grande quantità di pareri, nulla osta e autorizzazioni che dilatano notevolmente i tempi necessari alla loro cantierizzazione. Tale fatto mal si concilia con le tempistiche imposte alle stesse Amministrazioni per la spendita dei fondi di provenienza comunitaria, nazionale o regionale ad esse assegnati, per la realizzazione delle opere pubbliche;

Tutto ciò premesso con il presente disegno di legge si intende altresì conseguire lo snellimento delle procedure finalizzate alla cantierizzazione del progetto, modificando, con l'emanazione di apposita normativa, l'attuale costituzione dei comitati tecnici regionale e provinciale, al fine di conseguire, attraverso la nomina di componenti interni all'Amministrazione, ridotti nel numero rispetto ai precedenti,  tempi di emissione dei pareri più rapidi ed omogeneità di comportamenti e, per lo stesso motivo, proponendo l'aumento dei limiti di importo per i quali il parere, di cui allo attuale articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1987, può essere reso dagli uffici tecnici delle stesse amministrazioni proponenti, si ritiene inoltre necessario definire con maggiore precisione le tematiche ed i casi in cui i comitati sono chiamati ad esprimersi.

Relativamente ai contenuti del presente disegno di legge, si precisa che esso è composto da sette articoli, suddivisi in due titoli, e così denominati:

- Art. 1 Opere di competenza della Regione;

- Art. 2 Completamento e rendicontazione delle opere pubbliche già affidate in regime di concessione;

- Art. 3 Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici;

- Art. 4 Comitati tecnici provinciali dei lavori pubblici;

- Art. 5 Pareri ed approvazione dei progetti di opere pubbliche;

- Art. 6 Abrogazione del Comitato Tecnico-Amministrativo Regionale(CTAR) e dei Comitati Tecnico-Amministrativi Provinciali (CTAP);

- Art. 7 Abrogazione delle norme.

Nel titolo I - Misure urgenti per l'accelerazione della spesa nel settore delle opere pubbliche-, con l'art. 1 si intende modificare l'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1987 introducendo una nuova tipologia di opere pubbliche: infatti, a quelle già esistenti di "opere di competenza della Regione" e "opere di competenza degli enti pubblici" si aggiunge la categoria delle "opere di competenza della Regione, ma di preminente interesse degli enti". Tale modifica, finalizzata ad una semplificazione dell'attuale procedura di affidamento in esecuzione delle opere basata sul tradizionale rapporto di concessione, si concretizza con l'introduzione di una atto di finanziamento condizionato, fonte di un nuovo rapporto tra la Regione e gli enti pubblici, che supera la necessità di un atto bilaterale.

Altre modifiche rilevanti contenute nel titolo I della normativa proposta sono:

1) l'introduzione, per le opere di competenza regionale e di interesse degli enti, dello studio di fattibilità, strumento idoneo ad individuare le principali caratteristiche dell'opera da realizzare ed a facilitarne l'effettiva realizzazione;

2) il trasferimento dei fondi per tale tipologia di opere avviene direttamente nel bilancio dell'ente attuatore; in tal modo viene superato l'anacronistico sistema dell'utilizzo dei conti correnti vincolati istituito dalla legge regionale n. 1 del 1975.

Anche la norma prevista dall'art. 2 del titolo I del presente disegno di legge, basata su un attento esame della situazione complessiva delle opere già affidate in concessione agli enti attuatori, è finalizzata ad introdurre un maggiore snellimento procedurale, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 appena illustrato. La nuova classificazione delle opere regionali impone quindi l'individuazione di una adeguata normativa transitoria, che disciplini puntualmente l'attuazione di tali opere.

Infatti, siccome le opere, la cui attuazione in regime di concessione di esecuzione è stata già assentita con atto della Regione,  rientrano pressoché tutte tra quelle di competenza degli enti e tra quelle di competenza della Regione ma di preminente interesse degli enti, appare indispensabile introdurre la relativa normativa transitoria di adeguamento delle precedenti procedure alle nuove.

Tale adeguamento consente, inoltre, di procedere alla chiusura di moltissimi conti correnti bancari vincolati, istituiti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 la cui gestione determina un rilevante e faticoso carico organizzativo ed economico per l'amministrazione regionale.

Nel titolo II, l'articolo 3, per le finalità della norma, istituisce presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici il Comitato tecnico regionale definendone la sua composizione, modalità di nomina dei componenti e funzionamento. Saranno nominati, quali componenti del CTR, il direttore generale, tutti i direttori tecnici e il direttore del servizio competente in materia di contenzioso, tutti dell'Assessorato dei lavori pubblici, mentre per ogni seduta d'esame verranno convocati il direttore generale, il direttore del servizio tecnico competente per materia, il direttore del servizio competente per provincia, il direttore del servizio competente in materia di contenzioso e quando la richiesta di parere o il finanziamento provenga da altro assessorato sarà chiamato a partecipare , con diritto di voto , il relativo direttore generale. Il ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione avverrà solo nel caso in cui il Comitato ritenga di doversi avvalere della consulenza di esperti i quali potranno partecipare alle sedute d'esame senza diritto di voto.

In analogia con il precedente articolo, l'articolo 4 istituisce invece presso le sedi provinciali dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici i relativi Comitati tecnici provinciali ( uno per ciascuna provincia) definendone altresì la composizione, modalità di nomina  dei componenti e funzionamento. Anche in questo caso i componenti verranno nominati  fra i funzionari dei servizi provinciali  dell'Assessorato dei lavori pubblici oltre all'eventuale partecipazione del direttore generale, o suo sostituto, dell'Assessorato finanziatore dell'opera in esame o che ha richiesto il parere. In analogia con il CTR anche il CTP potrà avvalersi della consulenza di soggetti esterni partecipanti alle sedute senza diritto di voto.

L'articolo 5 fissa le norme di approvazione dei progetti di opere pubbliche, comunque finanziate, in base  sia all'importanza ed organizzazione dell'ente pubblico competente alla sua attuazione, sia al loro importo economico. Lo stesso articolo individua alcune competenze specifiche in capo ai medesimi succitati comitati nonché i casi  in cui è possibile chiedere agli stessi comitati  pareri finalizzati all'attuazione delle opere stesse. Fissa altresì i termini entro i quali i pareri di loro  competenza debbono essere espressi nonché di quali atti deve essere corredata la richiesta di parere.

L'art articolo 6 sopprime, a far data da quella di entrata in vigore della norma in argomento, il CTAR e i CTAP di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, mentre l'articolo 7 elenca quali articoli della succitata legge regionale n. 24 del 1987 sono abrogati dall'entrata  in vigore del presente disegno di legge.

Gli effetti positivi di tale nuova disciplina si estenderanno non solo al passato, ma soprattutto alla futura programmazione regionale delle opere pubbliche, con particolare riferimento all'ingente previsione di opere la cui realizzazione è contenuta nei complementi di programmazione per il POR Sardegna 2000 - 2006.

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
Misure urgenti per l'accelerazione della spesa nel settore delle opere pubbliche

Art. 1
Opere di competenza della Regione

1. L'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

"Art. 5 -

1. Sono di competenza dell'Amministrazione regionale e di interesse della stessa ovvero degli enti pubblici e pertanto non rientrano nella delega di cui all'articolo 4:

a) le opere portuali ed aeroportuali, le opere di viabilità di interesse regionale, le opere idrauliche di seconda e terza categoria, gli interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi, salvo quelli attribuiti alle Province dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13;

b) le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione;

c) le opere classificate regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale;

d) le opere urgenti di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità a seguito di calamità naturali, che non rientrino nella competenza primaria degli enti locali o dello Stato.

2. Le opere di cui al comma 1 sono oggetto di programmi regionali da approvarsi con le modalità fissate all'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1. In tale sede vengono individuate le opere di competenza della Regione e di suo interesse, e le opere di competenza della Regione e di preminente interesse degli enti.

3. Per la realizzazione delle suddette opere si provvede:

a) per le opere di competenza della Regione e di interesse della stessa  in esecuzione diretta ovvero mediante affidamento in concessione ad enti pubblici;

b) per le opere di competenza della Regione e di preminente interesse degli enti pubblici, mediante atto di finanziamento condizionato.

4. Tale atto contiene le indicazioni e condizioni necessarie a consentire l'esecuzione dell'opera sulla base di apposito studio di fattibilità che:

a) identifichi e quantifichi i bisogni e gli obiettivi dell'opera;

b) individui i lavori strumentali dell'esecuzione dell'opera;

c) indichi le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie dell'opera;

d) contenga l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti storico - artistiche, architettoniche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche;

e) esponga l'insieme delle operazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, con l'indicazione della prevista collocazione temporale.

5. All'erogazione dei finanziamenti si provvede con le modalità previste nell'atto di finanziamento condizionato e i fondi assegnati entrano a far parte del bilancio degli enti attuatori e sono utilizzati per l'esecuzione delle opere secondo le disposizioni di cui all'articolo 10.

   

Art. 2
Completamento e rendicontazione delle opere pubbliche già affidate in regime di concessione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale individua, tra le opere la cui attuazione in regime di concessione di esecuzione è stata già assentita con apposito provvedimento:

a) le opere di competenza degli enti di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987;

b) le opere di competenza della Regione e di preminente interesse degli enti di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1987.

2. L'Amministrazione regionale dispone la chiusura dei corrispondenti conti correnti bancari vincolati istituiti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 ancora in essere e autorizza il versamento delle giacenze nel bilancio dell'ente ad opera del competente istituto bancario tesoriere della Regione.

3. I relativi affidamenti in concessione si intendono conclusi con l'avvenuto trasferimento dei fondi dal conto corrente bancario vincolato al bilancio dell'ente attuatore dell'opera. L'attuazione degli interventi non ultimati prosegue da parte dell'ente attuatore:

a) per le opere riconosciute di competenza degli enti, in regime di delega a' termini degli articoli 4 e 10 della legge regionale n. 24 del 1987;

b) per le opere riconosciute di competenza della Regione ma di interesse degli enti, sulla base di apposito atto di finanziamento convenzionato, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1987. A tal fine l'Amministrazione regionale approva, contestualmente all'autorizzazione al trasferimento dei fondi al bilancio dell'ente, l'atto di finanziamento convenzionato contenente le indicazioni necessarie a consentire l'esecuzione dell'opera in sostituzione della convenzione posta a base del precedente affidamento in concessione.

4. L'ente attuatore presenta, entro sessanta giorni dall'avvenuto trasferimento finanziario, apposita rendicontazione straordinaria e finale sostitutiva della rendicontazione semestrale prevista dall'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1975, a documentazione dell'attività e delle spese sostenute in qualità di concessionario e sino alla conclusione della relativa concessione.

5. La rendicontazione straordinaria delle somme spese in regime di concessione è costituita - per le sole spese autorizzate con provvedimento dell'ente attuatore reso esecutivo da competente organo di controllo - da dichiarazione di spesa sottoscritta dal legale rappresentante del medesimo ente attuatore.

6. I trasferimenti finanziari di cui al comma 1, costituiscono, per gli enti attuatori, assegnazioni da destinare prioritariamente al completamento delle opere già assentite in regime di concessione.

7. In presenza dell'ultimazione delle opere già assentite in regime di concessione, le eventuali economie di spesa possono essere utilizzate dall'ente attuatore:

a) nel caso di opere riconosciute di competenza degli enti, per la realizzazione di altre opere pubbliche mediante atti programmatori propri, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge regionale n. 24 del 1987;

b) nel caso di opere riconosciute di competenza della Regione, ma di interesse degli enti, per la realizzazione di altre opere pubbliche mediante atti programmatori da approvarsi con le modalità fissate dall'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977.

   

TITOLO II
Norme di snellimento e semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti di opere pubbliche

Art. 3
Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici

1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure per l'esecuzione di lavori pubblici, è istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici il Comitato Tecnico Regionale (CTR) al quale sono affidate le funzioni previste dal successivo articolo 3.

2. Sono componenti del Comitato tecnico regionale:

a) il direttore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

b) i direttori dei servizi tecnici dell'Assessorato regionale lavori pubblici;

c) il direttore del servizio competente in materia di contenzioso dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

d) i direttori generali degli Assessorati regionali che possono disporre finanziamenti di opere pubbliche.

3. Il Comitato è composto per l'emissione di ciascun parere da:

a) il direttore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con funzione di Presidente.

b) il direttore del servizio competente in materia di contenzioso dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici

c) il direttore del servizio tecnico centrale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per materia.

d) il direttore del servizio tecnico periferico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per provincia;

e) il direttore generale dell'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento o che ha richiesto il parere, ovvero un suo sostituto, che partecipa, con diritto di voto, alla riunione d'esame.

4. Le funzioni di segreteria sono espletate da un dipendente dell'Assessorato dei lavori pubblici con qualifica non inferiore alla categoria D).

5. Alle sedute del Comitato è sempre convocato, senza diritto di voto, il funzionario che ha seguito l'istruttoria.

6. Possono essere chiamati a far parte del Comitato tecnico regionale, senza diritto di voto, professionisti esterni, di particolare e comprovata esperienza nella materia delle acque pubbliche, opere marittime, dighe, edilizia, scienze geologiche, agrarie e chimiche, iscritti agli ordini professionali con  anzianità non inferiore a dieci anni, designati dalle federazioni regionali degli ingegneri, architetti, geologi, agronomi e chimici.

7. La nomina dei componenti del Comitato tecnico regionale compete all'Assessore dei lavori pubblici che provvede con proprio decreto. Nel medesimo provvedimento sono indicati i nominativi dei professionisti esterni e dei loro supplenti che potranno essere chiamati di volta in volta a far parte delle sedute del Comitato medesimo nei casi in cui la complessità dell'argomento lo richieda e a seconda della tipologia dei lavori e delle categorie delle opere progettate.

8. Nei casi di assenza o di legittimo impedimento il direttore generale e i direttori dei servizi possono delegare, con propria determinazione, un sostituto, dipendente rispettivamente presso la direzione generale o il competente servizio, con qualifica non inferiore alla categoria D).

9. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Le decisioni e  le deliberazioni del Comitato Tecnico Regionale sono comunicate dal Presidente agli enti interessati.

11. L'esposizione degli argomenti in discussione è affidata ad un relatore o gruppo di relatori componenti dell'organo collegiale.

12. I professionisti esterni che fanno parte del Comitato tecnico regionale durano in carica tre anni e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un altro triennio. Essi hanno diritto ad un compenso di euro 300 per ogni seduta a cui hanno partecipato. Detto compenso è aggiornato ogni due anni con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici.

   

Art. 4
Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici

1. Per le stesse motivazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge sono istituiti presso le sedi provinciali dell'Assessorato dei lavori pubblici i Comitati Tecnici Provinciali (CTP) ai quali sono affidate le funzioni di cui all'articolo 3.

2. Sono componenti del Comitato tecnico provinciale:

a) il direttore del servizio del Genio civile competente per provincia con funzione di Presidente;

b) i responsabili dei settori del servizio del Genio civile competente per provincia;

c) un dipendente dell'Assessorato dei lavori pubblici appartenente alla categoria D), con qualifica di geologo;

d) un dipendente dell'Assessorato dei lavori pubblici appartenente alla categoria D), con qualifica di esperto in materie giuridiche ed amministrative;

e) i direttori generali degli Assessorati regionali che possono disporre finanziamenti di opere pubbliche.

3. Il Comitato è composto per l'emissione di ciascun parere da:

a) il direttore del servizio del Genio civile competente per provincia;

b) il responsabile del settore del servizio del Genio civile che ha curato l'istruttoria;

c) un dipendente dell'Assessorato dei lavori pubblici appartenente alla categoria D), con qualifica di geologo;

d) il direttore generale dell'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento o che ha richiesto il parere, ovvero un suo sostituto, che partecipa, con diritto di voto, alla riunione d'esame.

4. Le funzioni di segreteria sono espletate da un dipendente del servizio periferico dell'Assessorato dei lavori pubblici con qualifica non inferiore alla categoria D).

5. Alle sedute del Comitato provinciale è sempre convocato, senza diritto di voto, il funzionario che ha seguito l'istruttoria.

6. Possono essere chiamati a far parte del Comitato tecnico provinciale, senza diritto di voto, professionisti esterni, di particolare e comprovata esperienza nella materia delle acque pubbliche, opere marittime, dighe, edilizia, scienze geologiche, agrarie e chimiche, iscritti agli ordini professionali con  anzianità non inferiore a dieci anni, designati dai rispettivi ordini provinciali.

7. La nomina dei componenti del Comitato tecnico provinciale compete all'Assessore dei lavori pubblici che provvede con proprio decreto. Nel medesimo provvedimento sono indicati i nominativi dei professionisti esterni e dei loro supplenti, di cui al comma 6, che possono essere chiamati di volta in volta a far parte delle sedute del Comitato medesimo nei casi in cui la complessità dell'argomento lo richieda e a seconda della tipologia dei lavori e delle categorie delle opere progettate.

8. Nei casi di assenza o di legittimo impedimento il direttore del servizio del Genio civile potrà delegare, con propria determinazione, un suo sostituto o i sostituti dei responsabili di settore fra i dipendenti di categoria D) del servizio medesimo. Alla nomina del sostituto del componente geologo provvede il direttore generale dell'Assessorato dei lavori pubblici.

9. Per la validità delle sedute del Comitato provinciale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Le decisioni e le deliberazioni del Comitato tecnico provinciale sono comunicate dal Presidente agli enti interessati.

11. L'esposizione degli argomenti in discussione è affidata ad un relatore o gruppo di relatori componenti dell'organo collegiale.

12. I professionisti esterni che fanno parte del Comitato tecnico provinciale durano in carica tre anni e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un altro triennio. Essi hanno diritto ad un compenso di euro 200 per ogni seduta a cui hanno partecipato. Detto compenso è aggiornato ogni due anni con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici.

   

Art. 5
Pareri ed approvazione dei progetti di opere pubbliche. Funzioni del comitato

1. Fatte salve le diverse attribuzioni degli organi statali in ordine alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato da realizzare nel territorio della Sardegna il presente articolo fissa altresì le norme di approvazione dei progetti delle opere pubbliche, comunque finanziate.

2. I progetti delle opere di competenza della Regione sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa, previo parere:

a) dell'ufficio tecnico regionale istruttore per importi fino a euro 5.000.000;

b) del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici negli altri casi.

3. I progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti strumentali della Regione, delle Province e dei Comuni capoluogo di provincia sono approvati con provvedimento dei competenti organi o soggetti dell'ente medesimo, previo parere del proprio ufficio tecnico istruttore per importi fino a euro 5.000.000, del Comitato tecnico provinciale per importi sino a euro 7.500.000 e del Comitato tecnico regionale per importi superiori.

4. I progetti delle opere pubbliche di competenza degli altri enti sono approvati con provvedimento dei competenti organi o soggetti dell'ente medesimo, previo parere del proprio ufficio tecnico istruttore per importi fino a euro 800.000 quando l'ufficio è diretto da un geometra; fino a euro 2.000.000 quando l'ufficio è diretto da un ingegnere o architetto.

5. Quando l'ente non disponga di un ufficio tecnico, ovvero se l'opera non rientra nella competenza per valore del dirigente l'ufficio tecnico, deve essere acquisito il parere del Comitato tecnico provinciale sino a euro 7.500.000 e del Comitato tecnico regionale per importi superiori.

6. Il Comitato tecnico regionale e il Comitato tecnico provinciale sono chiamati ad esprimersi ciascuno per i progetti di propria competenza, sulle riserve, ivi compresa la richiesta di esonero di penalità contrattuali, relative ai lavori pubblici, appaltati ed eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale o affidati dalla stessa in concessione o in delega, iscritte dagli appaltatori sui documenti contabili, e solo dopo che le medesime siano state confermate sullo stato finale o apposte in sede di collaudo, e non siano state definite dall'ente appaltante mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 31/bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

7. I limiti di importo indicati nei commi precedenti sono aggiornati ogni tre anni con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici.

8. I Comitati tecnici regionale e provinciali sono competenti a pronunciarsi, altresì, sulle perizie suppletive e di variante relative a progetti che comportino modifiche sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario.

9. I progetti parziali esecutivi derivanti da progetti generali preliminari, già esaminati dai Comitati, sono comunque  sottoposti al preventivo parere dell'organo collegiale anche quando l'importo del medesimo progetto parziale non rientri nei limiti di valore indicati nei commi precedenti.

10. Gli stralci o i lotti dei progetti generali definitivi o esecutivi sui quali i Comitati abbiano già espresso il parere non sono soggetti ad alcun parere ove non comportino modifiche sostanziali al progetto generale medesimo.

11. L'acquisizione del parere dei comitati tecnici è obbligatoria, sebbene non vincolante, per la stazione appaltante ai fini dell'approvzione dei progetti di opere pubbliche.

12. Non è consentito alle amministrazioni aggiudicatrici richiedere il parere dei Comitati in sanatoria qualora sia intervenuta la pubblicazione del bando di gara ovvero si sia dato corso ai lavori previsti nelle perizie suppletive o di variante.

13. I progetti definitivi di cui all'articolo 16, comma 4 della Legge n. 109 del 1994, sono sottoposti al parere del Comitato tecnico regionale ovvero dei Comitati tecnici provinciali, esclusivamente qualora le amministrazioni aggiudicatrici debbano procedere all'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge n. 109 del 1994. In tal caso è escluso il parere dello stesso organo consultivo regionale sui successivi progetti esecutivi.

14. I progetti preliminari sono sottoposti al parere dei Comitati tecnici per i soli motivati casi di richiesta di finanziamento delle opere pubbliche; ovvero nei casi contemplati dal comma 2 dell'articolo 19 della Legge n. 109 del 1994.

15. Il comitato tecnico regionale e i comitati tecnici provinciali esprimono pareri di propria competenza entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Il termine suddetto, previa motivata comunicazione all'ente richiedente, è prorogato per un tempo massimo pari a sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il temine massimo stabilito per la resa del parere, ove obbligatoriamente richiesto, se ne prescinde.

16. La richiesta di parere al Comitato tecnico regionale o ai Comitati tecnici provinciali deve essere corredata, in ordine all'argomento proposto, di una esauriente relazione istruttoria sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal dirigente competente.

   

Art. 6
Abrogazione del Comitato Tecnico-Amministrativo Regionale ( CTAR) e dei Comitati Tecnico-Amministrativi Provinciali (CTAP)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Comitato Tecnico-Amministrativo Regionale ( CTAR) e di Comitati Tecnico-Amministrativi Provinciali (CTAP), già istituiti con legge regionale  n. 24 del 1987, sono soppressi.

   

Art. 7
Abrogazione di norme

1. Ai fini della presente legge sono abrogati l'articolo 11, dal comma 1 al comma 8 e gli articoli 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale n. 24 del 1987.