CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 387

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALA

il 18 dicembre 2002

Norme di tutela fitosanitaria delle produzioni agricole e forestali della Sardegna
e per la salvaguardia ambientale e del consumatore


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Il Servizio fitosanitario regionale svolge funzioni di vigilanza e controllo sui vegetali e prodotti vegetali soggetti alle normative internazionali, nazionali e regionali.

Il principale atto internazionale è la "Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante della FAO", firmata a Roma il 6 dicembre 1951.

Con tale atto gli Stati firmatari e quelli che successivamente vi hanno aderito (la maggior parte delle nazioni esistenti) si sono impegnati a dotarsi, ciascuno nel proprio Paese, di una struttura fitosanitaria per impedire la diffusione di organismi nocivi ai vegetali, nel territorio di loro competenza e negli altri Paesi, a causa del commercio a livello mondiale.

La Convenzione stabilisce che i vegetali e i prodotti vegetali, quando si spostano da un Paese all'altro devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario redatto conformemente ai modelli allegati alla Convenzione; inoltre è previsto che i singoli Paesi provvedano a stilare l'elenco degli organismi da quarantena e degli organismi regolamentati non di quarantena e ad adottare la rispettiva regolamentazione per l'importazione. Stabilisce le modalità con cui deve avvenire la cooperazione internazionale, promuove l'istituzione di organizzazioni regionali per la protezione delle piante allo scopo di utilizzare meglio le norme fitosanitarie internazionali, incoraggia la cooperazione interregionale allo scopo di armonizzare le misure fitosanitarie per controllare la diffusione degli organismi nocivi e prevenirne la loro diffusione.

La Legge 18 giugno 1931, n. 987, recante "disposizioni sulla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi" unitamente al R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, Regolamento di applicazione, era molto valida ed è ancora attuale, anche se molti articoli, a causa dei radicali mutamenti del quadro legislativo generale, compresa la stessa Costituzione, non sono più applicabili. Inoltre le Regioni hanno potere legislativo in materia e volendo possono modificarla radicalmente, a condizione che non si contrasti con la normativa comunitaria.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 concernente "le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali", in attuazione della Direttiva 91/683/CE istituisce i Servizi fitosanitari regionali che subentrano, nell'attività del controllo fitosanitario sul territorio nazionale, agli Osservatori per le malattie delle piante istituiti dalla Legge n. 987 del 1931.

Ai Servizi fitosanitari regionali competono:

- l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale;

- i controlli fitosanitari anche per sondaggio, e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali nelle fasi di produzione e commercializzazione, ed il controllo e le relative autorizzazioni per il rilascio del "passaporto delle piante";

- la certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi;

- l'effettuazione dei controlli fitosanitari sui punti di entrata del territorio nazionale;

- la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali e ornamentali, nonché dei loro prodotti e sugli esami di laboratorio del materiale vegetale;

- la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione;

- la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a livello regionale;

- la registrazione dei produttori e degli importatori dei vegetali e dei prodotti vegetali sottoposti al regime fitosanitario nonché la tenuta del registro regionale;

- l'effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi e la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della eventuale scoperta di tali organismi.

Sono demandate altresì ai suddetti servizi l'applicazione dei D.P.R. nn. 697 e 698 del 31 dicembre 1996 e del decreto legislativo n. 151 del 2000 in attuazione delle direttive 92/34/CE, 92/33/CE e 98/56/CE che regolamentano la commercializzazione delle piante da frutto, ortive e ornamentali.

La direttiva 98/22/CE fissa le condizioni minime per l'esecuzione dei controlli fitosanitari nella comunità e dispone che i Servizi fitosanitari regionali debbano essere dotati di attrezzature amministrative, informatiche e di laboratorio e che i funzionari incaricati di eseguire le ispezioni debbano avere la competenza tecnica e la perizia necessaria per l'identificazione degli organismi nocivi.

Il D.M. 19 ottobre 1998 di attuazione della direttiva 98/22/CE all'articolo 5 fissa nel 31 maggio 1999 la data ultima per l'adeguamento dei Servizi fitosanitari regionali alle prescrizioni introdotte dal medesimo decreto. Lo stesso articolo 5, al comma 2, stabilisce che: " dopo tale data i punti di entrata che non saranno conformi alle condizioni previste dal presente decreto, verranno eliminati dall'allegato VIII del decreto ministeriale successivo al decreto 31 gennaio 1996.".

Ciò significa, evidentemente, escludere la Sardegna da tutti i traffici commerciali concernenti i vegetali ed i loro prodotti.

Con la presente normativa si recepiscono le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie in materia fitosanitaria e si attua integralmente il decreto legislativo n. 536 del 1992 adeguandolo alle esigenze del territorio regionale.

La norma che si propone riguarda le competenze e l'organizzazione del servizio, la disciplina del sistema autorizzatorio, la previsione della stipula di apposite convenzioni, la regolamentazione del sistema sanzionatorio e la norma finanziaria.

In particolare vengono descritte le finalità e i principi generali, le competenze assegnate al servizio dal decreto legislativo n. 536 del 1992; l'organizzazione del servizio articolato in gruppi di attività omogenee, il sistema delle autorizzazioni per l'iscrizione al registro ufficiale dei produttori, per l'autorizzazione ad emettere il passaporto delle piante, per l'accreditamento delle ditte autorizzate alla commercializzazione delle piante da frutto, ortive e ornamentali e dei rispettivi materiali di moltiplicazione, per l'accreditamento dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e varietale delle piante.

Sono previsti gli obblighi e le prescrizioni cui devono essere sottoposti gli esercizi autorizzati; si delinea la figura degli Ispettori fitosanitari ai quali viene affidato l'assolvimento delle competenze assegnate al servizio; si precisa la struttura che devono avere i laboratori per assolvere alle esigenze dei vari settori di indagine; si prevede l'istituto della quarantena, per impedire che l'introduzione di qualche organismo nocivo possa costituire pericolo per le coltivazioni.

Di notevole importanza l'articolo 14 che prevede contributi agli agricoltori, in assenza di interventi statali o comunitari similari, a parziale compenso del mancato reddito nonché dei costi sostenuti per l'estirpazione ed il reimpianto delle coltivazioni arboree, e per la distruzione ed il conseguente mancato reddito di coltivazioni ortive o ornamentali.

L'articolo 15 prevede la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione con strutture specializzate per consulenze diagnostiche, per le quali, presso il laboratorio del servizio fitosanitario regionale, non esistano attrezzature e professionalità specifiche.

L'articolo 16 stabilisce le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 536 del 1992; introduce inoltre una sanzione amministrativa per il mancato assolvimento degli obblighi imposti dai decreti ministeriali di lotta obbligatoria; individua altresì i soggetti accertatori delle infrazioni, dettando regole per la compilazione dei relativi verbali.

L'articolo 17 prevede la norma finanziaria attraverso la quale è possibile l'istituzione di quei capitoli di spesa che consentano:

- l'applicazione dell'articolo 14 in termini di risarcimento agli operatori agricoli per il mancato reddito nonché a parziale rimborso dei costi di distruzione e di ricostituzione degli impianti;

- l'applicazione dell'articolo 15 in riferimento alla possibilità per il Servizio fitosanitario regionale di avvalersi di consulenze specialistiche per la piena attuazione del decreto legislativo n. 536 del 1992.

Il provvedimento proposto sancisce formalmente il ruolo del Servizio fitosanitario regionale nella prevenzione del pericolo concreto e di rilevante pregiudizio economico, per la possibile introduzione e diffusione di nuove fitopatie.

Un tale servizio, debitamente potenziato e territorializzato, dovrà esplicare i propri compiti secondo standard elevati, al pari degli omologhi servizi delle altre regioni.

Garantendo il pieno controllo del territorio, così come richiesto dalle Direttive comunitarie, sarebbe possibile includere la Regione Sardegna fra le "zone protette" dell'Unione Europea relativamente ad alcuni vegetali di interesse agrario e forestale. 

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità e principi generali

1. La presente legge detta norme sulla protezione fitosanitaria e sulla qualità dei vegetali e dei prodotti vegetali che possono comportare rischi fitosanitari, in conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, che attua la direttiva 91/683/CEE, disciplinandone la produzione, la commercializzazione e la circolazione, ai fini della tutela delle produzioni agricole e forestali della Sardegna e per la salvaguardia ambientale e del consumatore.

2. Le attività di vigilanza e controllo fitosanitario sul territorio sono affidate al Servizio fitosanitario e difesa dai parassiti dell'uomo e degli animali istituito con il D.P.G. n. 4 del 13 gennaio 2000 e di seguito denominato Servizio fitosanitario regionale come già indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 536 del 1992.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 ci si avvale degli Ispettori fitosanitari di cui all'articolo 4.

   

Art. 2
Competenze del servizio fitosanitario regionale

1. Al Servizio fitosanitario regionale della Sardegna compete:

a) il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge e la tenuta dei relativi registri;

b) il controllo e la vigilanza delle colture agrarie forestali ed ornamentali, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;

c) l'accertamento delle violazioni delle norme in materia fitosanitaria;

d) l'effettuazione dei controlli fitosanitari e la relativa certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi;

e) l'effettuazione dei controlli fitosanitari e la relativa certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali provenienti dai Paesi terzi;

f) l'istituzione di quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione di organismi nocivi pericolosi e diffusibili;

g) la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospettati di esserlo, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di disseminazione di organismi nocivi;

h) il controllo sulla esecuzione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;

i) la disposizione di accertamenti fitosanitari diretti ed indiretti, anche di tipo specialistico, previsti dalle norme fitosanitarie;

l) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche e periodiche;

m) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi di quarantena precedentemente non presenti nel territorio;

n) l'assistenza tecnica e la divulgazione finalizzata a favorire il miglioramento dello stato fitosanitario e la qualità delle produzioni vegetali;

o) la messa a punto e la divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa fitosanitaria e la predisposizione di programmi finalizzati alla difesa integrata;

p) la predisposizione della modulistica per richiedere le autorizzazioni;

q) gli adempimenti residui della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento).

   

Art. 3
Organizzazione
del servizio fitosanitario regionale

1. Il Servizio fitosanitario regionale è articolato per lo svolgimento dei seguenti gruppi di attività omogenee:

a) applicazione delle normative fitosanitarie per i controlli all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e dei prodotti vegetali;

b) applicazione delle normative fitosanitarie per i controlli e la vigilanza sul territorio della Sardegna ed il rilascio delle autorizzazioni;

c) certificazione genetico-sanitaria e qualificazione dei vegetali e del materiale di moltiplicazione;

d) diagnostica fitopatologica diretta ed indiretta;

e) indirizzo e controllo del corretto impiego dei prodotti fitosanitari e degli altri mezzi di protezione delle piante e di lotta contro i parassiti dell'uomo e degli animali.

   

Art. 4
Ispettori fitosanitari

1. I controlli fitosanitari previsti dalla presente legge devono essere effettuati dagli Ispettori fitosanitari operanti presso il Servizio fitosanitario regionale, regolarmente iscritti nell'apposito registro nazionale, come previsto dal paragrafo 2, articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

2. Gli Ispettori fitosanitari sono individuati tra i dipendenti del ruolo unico regionale o degli enti strumentali non economici della Regione e nell'esercizio dei loro compiti rispondono direttamente al responsabile del Servizio.

3. L'Amministrazione regionale nomina gli Ispettori fitosanitari, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 e rilascia ai medesimi apposito documento di riconoscimento.

4. Gli Ispettori fitosanitari, per essere nominati, devono essere in possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie o diploma di perito agrario o agrotecnico ed avere partecipato a corsi di formazione specifica e svolto tirocinio per almeno sei mesi presso il Servizio fitosanitario regionale.

5. La nomina dell'Ispettore fitosanitario è revocata qualora questi non eserciti tale funzione per un periodo di tempo di un anno o venga designato ad altri compiti non pertinenti il servizio fitosanitario.

   

Art. 5
Vigilanza e controlli

1. Gli Ispettori fitosanitari ed il personale dei servizi fitosanitari espressamente incaricati, nell'esercizio delle loro funzioni hanno libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie, marittime, autoporti e aeroporti situati nel territorio regionale nonché a bordo di navi ed aerei, carri ferroviari ed ogni altro mezzo di trasporto con la facoltà di introdursi anche nei magazzini, compresi quelli doganali, per i servizi ad essi affidati, accompagnati dal personale dirigente delle strutture o da altro personale appositamente delegato.

2. Ai fini dell'espletamento degli accertamenti di competenza del servizio fitosanitario, i proprietari o i conduttori o i possessori o i trasportatori di vegetali o prodotti vegetali compresi i frutti freschi, devono consentire l'accesso ai loro terreni, depositi, negozi, magazzini o mezzi di trasporto agli Ispettori fitosanitari ed al personale del Servizio medesimo.

3. Gli Ispettori fitosanitari adottano le misure previste dalla vigente legislazione in materia fitosanitaria ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti di esserlo, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro, ai fini di limitare il rischio di introduzione o diffusione di organismi nocivi.

4. Gli Ispettori fitosanitari redigono i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e dalle altre norme ad essa collegate e li trasmettono all'autorità competente ai sensi delle vigenti disposizioni per la comminazione delle sanzioni o alla competente autorità giudiziaria in caso di illecito penale.

5. Gli Ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale.

   

Art. 6
Laboratori

1. Al fine di consentire una rapida esecuzione dei controlli il Servizio fitosanitario regionale deve essere dotato di laboratori idonei ed attrezzati per l'effettuazione di analisi ai fini diagnostici, a supporto e conferma delle verifiche visive.

2. Tali laboratori devono essere strutturati per assolvere alle esigenze dei seguenti settori di indagine:

a) patologia: per la ricerca di agenti fungini, batterici e virali oltre che per le indagini di natura fisiologica;

b) zoologia: per la ricerca e la classificazione dei parassiti animali (insetti - acari - nematodi), lo studio della loro biologia e la predisposizione dei mezzi di lotta e/o di prevenzione.

   

Art. 7
Autorizzazioni

1. Chiunque intenda produrre e destinare alla vendita piante e loro parti o esercitare il commercio di piante, parti di piante, di bulbi e sementi deve richiedere l'autorizzazione al Direttore del Servizio fitosanitario regionale, il quale provvede al rilascio della medesima entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'autorizzazione viene rilasciata previo riscontro dei requisiti contenuti nella Legge 18 giugno 1931, n. 987, e del Regolamento di esecuzione regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, concernenti la difesa delle piante, dei prodotti vegetali dalle cause nemiche e costituisce presupposto indispensabile per l'iscrizione nell'albo professionale appositamente istituito presso il Servizio fitosanitario regionale.

3. Coloro che sono attualmente in possesso dell'autorizzazione prefettizia rilasciata ai sensi della Legge n. 987 del 1931 vengono iscritti all'albo senza farne richiesta.

4. L'autorizzazione decade in caso di morte del titolare o di variazione di titolarità dell'impresa che implichi la modifica del numero di partita IVA.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione regionale i richiedenti sono tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale ai sensi della presente legge.

   

Art. 8
Registro ufficiale dei produttori

1. Presso il Servizio fitosanitario regionale è istituito il Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) che è l'archivio nominativo di tutti i soggetti, di seguito denominati "ditte", che producono e/o commercializzano o importano vegetali e prodotti vegetali potenzialmente portatori di organismi nocivi.

2. Per l'iscrizione al registro i produttori ed i commercianti di vegetali e prodotti vegetali devono essere in possesso della autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per importare i vegetali e i prodotti vegetali soggetti al controllo fitosanitario all'atto della prima introduzione nel territorio comunitario.

4. L'iscrizione al registro è altresì la condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione all'uso del "passaporto delle piante" e conseguentemente, per commercializzare i vegetali soggetti alla normativa vigente. Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale attestante che le disposizioni della direttiva 2000/29/CE in materia fitosanitaria sono state rispettate.

   

Art. 9
Accreditamento fornitori

1. La commercializzazione delle piante da frutto, ortive e ornamentali e dei rispettivi materiali di moltiplicazione, disciplinata dai DD.MM. 14 aprile 1997 e dal D.M. 9 agosto 2000, è consentita esclusivamente a fornitori accreditati o registrati presso il Servizio fitosanitario regionale.

2. Le ditte accreditate o registrate devono rilasciare all'atto della vendita, un documento di commercializzazione come previsto dai precitati decreti.

   

Art. 10
Accreditamento laboratori

1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale delle piante da frutto, ortive ed ornamentali e dei rispettivi materiali di moltiplicazione devono presentare domanda al Servizio fitosanitario regionale specificando i tipi di analisi e le specie vegetali su cui intendono operare.

2. Il Servizio fitosanitario esamina le domande di accreditamento dei laboratori e provvede, entro novanta giorni dal ricevimento, alla eventuale autorizzazione.

3. Il Servizio fitosanitario dispone ispezioni nei laboratori autorizzati, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.

   

Art. 11
Obblighi e prescrizioni

1. I conduttori di vivai e degli altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo:

a) di tenere presso ciascun centro aziendale una mappa aggiornata dell'azienda;

b) di tenere i registri e i documenti riguardanti i vegetali ed i prodotti vegetali acquisiti, in produzione o ceduti a terzi;

c) essere disponibili personalmente o designare un tecnico apposito per tenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale;

d) eseguire i controlli visivi secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale;

e) segnalare al Servizio fitosanitario regionale qualsiasi manifestazione atipica di parassiti;

f) essere disponibili a collaborare col Servizio fitosanitario regionale;

g) compilare il passaporto delle piante CEE in ogni sua parte;

h) conservare per almeno un anno i passaporti relativi al materiale acquistato;

i) comunicare eventuali variazioni dei dati entro trenta giorni dalla data di decorrenza delle stesse.

   

Art. 12
Punti di entrata

1. La Regione autonoma della Sardegna propone i punti di entrata per i vegetali ed i prodotti vegetali provenienti da Paesi terzi, presso i punti doganali già riconosciuti dal Ministero delle finanze che devono essere autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali.

2. La Regione autonoma della Sardegna, per i suddetti punti di entrata, garantisce le dotazioni umane e tecniche necessarie all'espletamento dei compiti previsti dalle norme vigenti.

3. Gli enti pubblici e privati, che gestiscono i punti di entrata sono tenuti a mettere a disposizione del Servizio fitosanitario regionale, a titolo gratuito, idonee strutture, per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

   

Art. 13
Quarantena

1. Allo scopo di proteggere le colture agrarie e forestali della Sardegna dall'introduzione e dal diffondersi di organismi nocivi alle colture in atto e qualora circostanze eccezionali lo rendessero necessario, il Presidente della Regione, su segnalazione di qualsiasi soggetto pubblico o privato provvede ad istituire una quarantena sanitaria per vegetali, prodotti vegetali ed i loro imballaggi.

   

Art. 14
Risarcimenti

1. La Regione autonoma della Sardegna può concedere contributi in conto capitale a parziale copertura dei costi di estirpazione, reimpianto e mancato reddito per coltivazioni arboree specializzate, nonché per la distruzione ed il mancato reddito di colture ortive e ornamentali, ivi comprese quelle oggetto di attività vivaistica.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è riconosciuta alle aziende che il Servizio fitosanitario regionale abbia riscontrato contaminate da organismi nocivi da quarantena o comunque soggetti a lotta obbligatoria la cui presenza impone la distruzione della coltura in atto o di parte di questa.

3. I criteri per la concessione dei contributi saranno stabiliti con delibera di Giunta su proposta dell'Assessore competente in materia fitosanitaria.

   

Art. 15
Convenzioni

1. Il Servizio fitosanitario regionale, nelle more dell'attività di organizzazione dei laboratori, può avvalersi di strutture specializzate mediante la stipula di apposite convenzioni, come previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 536 del 1992.

2. Alle stesse strutture si può in ogni caso far ricorso per accertamenti che richiedano metodologie particolarmente sofisticate e professionalità altamente specialistiche non presenti nel Servizio.

   

Art. 16
Sistema sanzionatorio

1. Le sanzioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 536 del 1992 sono accertate dai soggetti indicati dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del Codice Penale, chiunque non ottemperi alle disposizioni contenute nei decreti di lotta obbligatoria emanati dal Ministero per la politiche agricole e forestali contro i parassiti delle piante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.582.

3. I verbali delle sanzioni di cui ai commi precedenti devono essere redatti in forma circostanziata in modo da consentire l'accertamento dei fatti, delle circostanze, dei danni, delle responsabilità e l'identificazione dei responsabili.

4. Per la riscossione delle sanzioni, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni possono essere utilizzate per le spese connesse al funzionamento del laboratorio di analisi: acquisto di attrezzature, arredi e materiali da consumo.

   

Art. 17
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 250.000 annui e fanno carico alle sottoindicate UPB del bilancio della Regione per gli anni 2003 e seguenti.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

05 - AMBIENTE

Entrata

UPB E05.104 - Tassa sulle concessioni in materie di attività fitosanitaria

2003                        euro                        200.000

2004                        euro                        200.000

2005                        euro                        200.000

UPB E05.105 - Cap. (N.I.) - Partite che si compensano nella spesa  - Somme riscosse per sanzioni amministrative (art. 16 presente legge)

2003                        euro                        50.000

2004                        euro                        50.000

2005                        euro                        50.000

Spesa

UPB S05.072 - Cap. (N.I.) - Spese per l'attività fitosanitaria e per la lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante (artt. 14 e 15 presente legge)

2003                        euro                        200.000

2004                        euro                        200.000

2005                        euro                        200.000

UPB S05.071 - Cap. (N.I.) - Partite che si compensano nell'aria - Spese connesse al funzionamento del laboratorio di analisi del Servizio fitosanitario e difesa dei parassiti dell'uomo e degli animali per acquisto arredi, attrezzature, materiali da consumo nonché per lo smaltimento dei rifiuti di laboratorio

2003                        euro                        50.000

2004                        euro                        50.000

2005                        euro                        50.000