CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 386

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALA

il 18 dicembre 2002

Disposizioni in materia di inquinamento


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Articolo 1 - In attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999, così come modificato dal decreto legislativo n. 258 del 2000, la Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, adegua la propria legislazione e da una prima attuazione al decreto legislativo n. 152 del 1999 con la legge regionale n. 14 del 2000, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998, dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Al fine dell'ulteriore adeguamento della disciplina tecnica regionale in materia di scarichi, e nelle more della predisposizione di una legge organica sulla tutela delle acque, si propone l'integrazione della legge regionale n. 14 del 2000 con l'indicazione delle competenze regionali in materia di autorizzazione agli scarichi.

Articoli 2-5 - Le proposte normative di cui agli articoli 2 e 5 si sono rese necessarie al fine del recepimento e della attuazione delle competenze assegnate dallo Stato alla Regione in materia di inquinamento atmosferico acustico ed elettromagnetico di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1988 n. 203, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e alla Legge 21 novembre 2000, n. 342, nonché alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Il trasferimento in delega di alcune funzioni alle amministrazioni provinciali e comunali è stato attuato nel pieno rispetto della Legge 21 gennaio 1994, n. 61, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale. n. 14 del 2000

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 è aggiunto il seguente:

"6 bis. L'Assessorato competente in materia di difesa dell'ambiente emana direttive in materia di:

a) scarichi di agglomerati aventi popolazione inferiore a 2000 abitanti e individuazione di sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati, secondo i criteri di cui alla delibera  indicata al comma 7  dell'art. 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale a sensi, rispettivamente, dell'articolo 31, comma 2, allegato 5, al decreto legislativo n. 152 del 1999, punto 1.1 e del comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 151 del 1999 e successive modificazioni;

b) scarichi da assimilare alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto legislativo. n. 152 del 1999;

c) forme di rinnovo tacito delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche ai sensi dell'articolo 45, comma 7 del decreto  legislativo n. 152 del 1999;

d) approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e modalità delle gestioni degli stessi che devono assicurare i valori limite degli scarichi ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999;

e) avvio degli impianti di depurazione ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto  legislativo n. 152 del 1999;

f) scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999;

g) acque di prima pioggia ai sensi dell'articolo 39 del decreto  legislativo n. 152 del 1999;

h) definizione di valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sia in concentrazione massima ammissibile, sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini ai sensi dei commi 1 e 2 del decreto  legislativo n. 152 del 1999.".

 

 

Art. 2
Recepimento competenze in materia di inquinamento

1. La Regione autonoma della Sardegna recepisce le competenze assegnate dallo Stato alle Regioni in materia di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, di cui:

a) all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1988 n. 203 (Inquinamento atmosferico);

b) all'articolo 2, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Inquinamento acustico);

c) agli articoli 90, 91, 92, 93, 94 e 95, capo IV della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili);

d) all'articolo 8, comma 1, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Inquinamento elettromagnetico).

 

 

Art. 3
Delega funzioni

1. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera attribuite dallo Stato alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, articoli 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 (Inquinamento atmosferico);

b) l'approvazione dei piani di classificazione acustica del territorio comunale nonché i piani di risanamento dei Comuni, nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995 (Inquinamento acustico);

c) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ricadenti nello stesso ambito provinciale ovvero di conflitto tra gli stessi, nell'applicazione delle competenze loro assegnate dall'art. 6 della Legge n. 447 del 1995 (Inquinamento acustico).

2. Sono delegate altresì alle Amministrazioni provinciali e ai Comuni le seguenti competenze in materia di inquinamento elettromagnetico:

a) Amministrazioni provinciali:

1) definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV, con le relative fasce di rispetto, tenuto conto dei piani di rete e dei programmi di sviluppo predisposti dai gestori degli impianti;

2) approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti predisposti dai soggetti gestori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge n. 36 del 2001, con tensione non superiore a 150 KV;

3) in caso di inerzia o di inadempienza dei gestori il piano di risanamento degli elettrodotti di cui al punto 2) è adottato dalla Provincia competente sentiti i Comuni e gli enti interessati;

 

4) in caso di inerzia o di inadempienza dei gestori il piano di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione di cui al punto 4 della lettera b) del presente comma, di cui all'articolo 9 della Legge n. 36 del 2001, è adottato dalla Provincia competente sentiti i Comuni e gli enti interessati;

5) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad esse delegate.

b) Amministrazioni comunali:

1) l'individuazione dei siti di installazione per gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, nel rispetto dei criteri che verranno indicati dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti;

2) rilascio delle autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

3) l'identificazione, d'intesa con la Provincia competente per territorio, delle aree sensibili nelle quali devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), punto 2 della Legge n. 36 del 2001;

4) approvazione dei piani di risanamento per gli impianti di cui al punto 4 della lettera a) del presente comma, predisposti dai soggetti gestori ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 36 del 2001 (tali piani, la cui realizzazione è controllata dai Comuni, possono prevedere anche la delocalizzazione degli impianti);

5) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad essi delegati.

 

 

Art. 4
Adempimenti della Giunta

1. Per l'attuazione delle competenze regionali di cui all'articolo 1, nonché per il coordinamento delle attività delegate, la Giunta regionale provvede, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione degli opportuni atti normativi.

 

 

Art. 5
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

1. Per le finalità di cui al capo IV della Legge 21 novembre 2000, n. 342, (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione delle entrate per l'anno 2003, UPB E05.006.